LEGGE 9 ottobre 1974, n. 583

Type Legge
Publication 1974-10-09
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e l'Irlanda per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito ed il protocollo aggiuntivo, conclusi a Dublino l'11 giugno 1971.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione ed al protocollo aggiuntivo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo 27 della convenzione stessa.

LEONE RUMOR - MORO - TANASSI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Convenzione-art. 1

CONVENZIONE TRA L'ITALIA E L'IRLANDA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO D'IRLANDA Desiderando stipulare una convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 I soggetti La presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 L'oggetto 1. La presente convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili. 3. Le imposte attuali cui si applica la presente convenzione sono: a) in Irlanda (e qui di seguito indicate quali imposta irlandese): I. - l'imposta sul reddito - compresa la sovraimposta (the income tax - inclunding sur-tax); II. - l'imposta sugli utili delle societa' (the corporation profits tax); b) in Italia (e qui di seguito indicate quali imposta italiana): I. - l'imposta sul reddito dei terreni; II. - l'imposta sul reddito dei fabbricati; III. - l'imposta sui redditi di ricchezza mobile; IV. - l'imposta sul reddito agrario; V. - l'imposta complementare progressiva sul reddito; VI. - l'imposta sulle societa', per la parte che grava sul reddito e non sul patrimonio; VII. - l'imposta sui dividendi. 4. La convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ogni anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 Definizioni generali 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano l'Irlanda oppure l'Italia, come il contesto richiede; b) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone; c) il termine "societa'" designa gli enti con personalita' giuridica o gli enti che sono considerati come persone giuridiche ai fini della tassazione; d) l'espressione "residente dell'Irlanda" designa: i) una societa' che ha la sua sede effettiva di controllo e di direzione in Irlanda; ii) ogni altra persona che e' considerata residente in Irlanda ai fini della imposta irlandese e (aa) non residente in Italia ai fini della imposta italiana, o (bb) che soggiorna in Italia per un periodo o per periodi che non eccedono in totale 91 giorni durante l'anno fiscale; e) l'espressione "residente dell'Italia" designa: i) una societa' che ha la sua sede effettiva di controllo e di direzione in Italia; ii) ogni altra persona che e' considerata residente in Italia ai fini della imposta italiana e (aa) non residente in Irlanda ai fini della imposta irlandese, oppure (bb) se residente in Irlanda, che vi soggiorna per un periodo o per periodi che non eccedono in totale i 91 giorni durante l'anno fiscale; f) le espressioni "residente di uno Stato contraente" e "residente dell'altro Stato contraente" designano una persona residente dell'Irlanda o una persona residente dell'Italia, come il contesto richiede; g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; h) l'espressione "Autorita' competente" designa: 1) per quanto concerne l'Irlanda, i "Revenue Commissioners" o i loro rappresentanti autorizzati; 2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze. 2. Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non definite diversamente hanno, a meno che il contesto non comporti una diversa interpretazione, il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione del detto Stato relativa alle imposte oggetto della convenzione.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente convenzione l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una officina; e) un laboratorio; f) una miniera, una cava o altro luogo d'estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i 12 mesi. 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci o prodotti appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare. 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che gode di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se essa dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso che l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che gode di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlla o e' controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolge attivita' commerciali in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppur no) non costituisce, di per se', motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 Redditi immobiliari 1. I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati. 2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' alla legge dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprieta' fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili o i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del precedente paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla gestione diretta, dalla locazione e da ogni altro uso dei beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 Utili delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente non sono tassabili che in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge attivita' come avanti detto, gli utili dell'impresa possono essere tassati nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se si trattasse di un'impresa distinta e separata che svolgesse identiche o analoghe attivita' in condizioni identiche o analoghe e senza alcun legame con l'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione cosi' sostenute, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione sia altrove. 4. Se uno degli Stati contraenti segue la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base a riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione contenuta nel paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di stabilire che gli utili siano tassati in base al riparto, cosi' come e' prassi; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile puo' essere attribuito alla stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da essa effettuato per l'impresa. 6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 7. Se gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente negli altri articoli della convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate dalle disposizioni del presente articolo.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 Navigazione marittima ed aerea I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili non sono tassabili che nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Convenzione-art. 8

Articolo 8 Imprese associate Quando a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di una impresa dell'altro Stato contraente e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese - nelle loro relazioni commerciali o finanziarie - sono vincolate da condizioni, accettate od imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non hanno potuto "in fatto" essere realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Convenzione-art. 9

Articolo 9 Dividendi 1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la societa' che li paga e' residente, ed in conformita' alla legislazione di questo Stato, ma l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 non riguardano la tassazione della societa' per gli utili con i quali i dividendi sono stati pagati. 4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i dividendi pagati da una societa' che e' residente dell'Irlanda ad un residente dell'Italia seno esenti dalla sovraimposta (sur-tax) irlandese. 5. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o buoni di godimento, delle "quote minerarie", dalle quote di fondatori o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi delle altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in cui e' residente la societa' distributrice. 6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano nel caso che il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, di cui la societa' che paga i dividendi e' residente, una stabile organizzazione. In tal caso i dividendi restano tassabili in questo altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna. 7. Quando una societa' residente di uno Stato contraente ricava profitti o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa' a persone non residenti in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato. 8. Le competenti autorita' degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione del paragrafo 2.

Convenzione-art. 10

Articolo 10 Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in questo altro Stato. 2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono, e in conformita' della legislazione di questo Stato, a condizione che l'imposta cosi' applicata non ecceda il 10 per cento dell'ammontare degli interessi stessi. Le competenti autorita' degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione della presente limitazione. 3. Il termine "interessi" adoperato nel presente articolo designa i redditi dei titoli del debito pubblico, dei buoni ed obbligazioni di prestito, garantiti o no da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile ai redditi delle somme prestate dalla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano se il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi una stabile organizzazione. In tal caso, gli interessi restano tassabili in questo altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna. 5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono versati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo non si applicano che a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente del pagamento e' soggetta a tassazione in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente tenuto conto delle altre disposizioni della presente convenzione.

Convenzione-art. 11

Articolo 11 Canoni (royalties) 1. I canoni (royalties) provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente non sono tassabili che in detto altro Stato. 2. Ai fini del presente articolo, il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su un'opera letteraria, artistica o scientifica, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di un brevetto, di un marchio di fabbrica o di commercio, di un disegno o modello, di un progetto, di una formula o processo segreto, nonche' per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 3. Le disposizioni del precedente paragrafo 1 non si applicano nel caso che il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione. In tal caso i canoni sono tassabili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna. 4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono versati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo non si applicano che a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' soggetta a tassazione in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente tenuto conto delle altre disposizioni della presente convenzione.

Convenzione-art. 12

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