DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1974, n. 589
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 163, 164, 165, relativi alla "Scuola di specializzazione in cardiologia" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare", sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare
Art. 163. - Alla facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di speciaizzazione in malattie dell'apparato cardio-vascolare con sede presso la clinica medica generale dell'Universita'.
Art. 164. - La durata del corso e' di tre anni.
Il numero massimo degli iscritti e' di dodici complessivamente nei tre anni.
Art. 165. - Le materie di insegnamento e la loro ripartizione nei singoli anni sono le seguenti:
1° Anno:
Anatomia normale dell'apparato cardiovascolare;
Fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio;
Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (1° corso);
Patologia cardiovascolare (1° corso);
Semeiologia fisica (1° corso);
Semeiologia strumentale (1° corso).
2° Anno:
Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (2° corso);
Patologia cardiovascolare (2° corso);
Semeiologia fisica (2° corso);
Semeiologia strumentale (2° corso);
Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (1° corso);
Radiologia dell'apparato cardiovascolare;
Farmacologia dell'apparato cardiovascolare;
Clinica e terapia dell'apparato cardiovascolare (1° corso).
3° Anno:
Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (2° corso);
Clinica e terapia dell'apparato cardiovascolare (2° corso);
Chirurgia dell'apparato cardiovascolare.
Gli esami dovranno essere sostenuti al termine di ogni insegnamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 aprile 1974
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1974 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 10. - SCIARRETTA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 163, 164, 165, relativi alla "Scuola di specializzazione in cardiologia" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare", sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare Art. 163. - Alla facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di speciaizzazione in malattie dell'apparato cardio-vascolare con sede presso la clinica medica generale dell'Universita'. Art. 164. - La durata del corso e' di tre anni. Il numero massimo degli iscritti e' di dodici complessivamente nei tre anni. Art. 165. - Le materie di insegnamento e la loro ripartizione nei singoli anni sono le seguenti: 1° Anno: Anatomia normale dell'apparato cardiovascolare; Fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio; Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (1° corso); Patologia cardiovascolare (1° corso); Semeiologia fisica (1° corso); Semeiologia strumentale (1° corso). 2° Anno: Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (2° corso); Patologia cardiovascolare (2° corso); Semeiologia fisica (2° corso); Semeiologia strumentale (2° corso); Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (1° corso); Radiologia dell'apparato cardiovascolare; Farmacologia dell'apparato cardiovascolare; Clinica e terapia dell'apparato cardiovascolare (1° corso). 3° Anno: Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (2° corso); Clinica e terapia dell'apparato cardiovascolare (2° corso); Chirurgia dell'apparato cardiovascolare. Gli esami dovranno essere sostenuti al termine di ogni insegnamento.
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 10. - SCIARRETTA
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