LEGGE 29 ottobre 1974, n. 594

Type Legge
Publication 1974-10-29
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 4 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente: "Fermo il disposto dell'articolo 1350, n. 11), del codice civile, non può essere iscritto alcun diritto sui beni assegnati ad un condividente se la divisione non sia stata iscritta nel libro fondiario".

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