DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1974, n. 609
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 695, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: L'art. 26 del testo annesso al decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1971, n. 1379, relativo all'istituzione della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con annesso il biennio propedeutico di ingegneria e' rettificato nel senso che gli insegnamenti di cui ai numeri 5) e 6) del 2° anno si intendono in alternativa come segue: 5) Tecnologie generali dei materiali, ovvero 6) Chimica organica.
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 novembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 38. - SCIARRETTA
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