LEGGE 8 ottobre 1974, n. 618
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XIV della convenzione stessa.
LEONE RUMOR - MORO - ANDREOTTI - DE MITA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Convention
CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE DEVELOPMENT, PRODUCTION AND STOCKPILING OF BACTERIOLOGICAL (BIOLOGICAL) AND TOXIN WEAPONS AND ON THEIR DESTRUCTION Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. I
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione CONVENZIONE SULLA INTERDIZIONE DELLA MESSA A PUNTO, PRODUZIONE E IMMAGAZZINAMENTO DELLE ARMI BATTERIOLOGICHE (BIOLOGICHE) E TOSSINICHE E SULLA LORO DISTRUZIONE. Gli Stati parti della presente convenzione, Decisi ad agire in vista della realizzazione di reali progressi nella via del disarmo generale e completo, ivi compresi il divieto e la soppressione di tutti i tipi di armi di distruzione di massa, ed essendo convinti che il divieto di messa a punto, di fabbricazione e di immagazzinamento di armi chimiche e batteriologiche (biologiche) nonche' la loro distruzione, mediante misure efficaci, contribuiranno alla realizzazione del disarmo generale e completo sotto uno stretto ed efficace controllo internazionale, Riconoscendo la grande importanza del protocollo concernente il divieto di uso in guerra di gas asfissianti, tossici o simili e di mezzi batteriologici, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925, nonche' il ruolo che detto protocollo ha svolto e continua a svolgere attenuando gli orrori della guerra, Riaffermando la loro fedelta' ai principi ed agli obiettivi di tale protocollo, ed invitando tutti gli Stati ad uniformarvisi strettamente, Ricordando che l'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ha condannato in piu' occasioni tutti gli atti contrari ai principi ed agli obiettivi del protocollo di Ginevra del 17 giugno 1925, Desiderosi di contribuire all'aumento della fiducia tra i popoli e al risanamento dell'atmosfera internazionale in generale, Desiderosi inoltre di contribuire alla realizzazione degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite, Convinti dell'importanza e dell'urgenza di eliminare dagli arsenali degli Stati, con misure efficaci, armi di distruzione di massa altrettanto pericolose di quelle che comportano l'utilizzazione di agenti chimici o batteriologici (biologici), Riconoscendo che un'intesa sul divieto delle armi batteriologiche (biologiche) o con tossine rappresenta una prima tappa possibile verso la realizzazione di un accordo su delle misure efficaci tendenti a vietare anche la messa a punto, la fabbricazione e l'immagazzinamento di armi chimiche, ed essendo decisi a continuare dei negoziati a tal fine, Decisi, nell'interesse dell'intera umanita', ad escludere completamente la possibilita' di vedere agenti batteriologici (biologici) o tossine utilizzati in quanto armi, Convinti che la coscienza dell'umanita' condannerebbe l'uso di tali metodi e che nessuno sforzo debba essere risparmiato per diminuire tale rischio, Hanno convenuto quanto segue: Articolo I. Ogni Stato parte della presente convenzione si impegna a non mettere mai e in nessuna circostanza a punto, fabbricare, immagazzinare, acquistare in qualsiasi modo, conservare: 1) agenti microbiologici o altri agenti biologici, nonche' tossine quale ne sia l'origine o il sistema di produzione, del tipo ed in quantita' che non siano destinate ad uso profilattico, protettivi o ad altri scopi pacifici; 2) armi, attrezzature o vettori destinati all'uso di tali agenti o tossine a scopi offensivi o in conflitti armati.
Convenzione-art. II
Articolo II. Ogni Stato parte della presente convenzione si impegna a distruggere o a convertire ad usi pacifici, il piu' rapidamente possibile ed in ogni caso non oltre nove mesi dopo l'entrata in vigore della convenzione, tutti gli agenti, tossine, armi, attrezzature e vettori di cui all'articolo I della convenzione, che si trovino in suo possesso o sotto la sua giurisdizione o controllo. Nel corso dell'esecuzione delle disposizioni del presente articolo, sara' opportuno prendere tutte le misure precauzionali necessarie per proteggere le popolazioni e l'ambiente.
Convenzione-art. III
Articolo III. Ogni Stato parte della presente convenzione si impegna a non trasferire ad alcuno, ne' direttamente ne' indirettamente, un qualsiasi agente, tossina, arma, attrezzatura o vettore di cui all'articolo I della convenzione e a non aiutare, incoraggiare o incitare in qualsiasi modo uno Stato, un gruppo di Stati o un'organizzazione internazionale a fabbricare o ad acquisire in ogni altro modo uno qualsiasi dei detti agenti, tossine, armi, attrezzature o vettori.
Convenzione-art. IV
Articolo IV. Ogni Stato parte della presente convenzione si impegna ad adottare, secondo le procedure previste dalla propria Costituzione, le misure necessarie per vietare ed impedire la messa a punto, la fabbricazione, l'immagazzinamento, l'acquisizione o la conservazione degli agenti, delle tossine, delle armi, delle attrezzature e dei vettori di cui all'articolo I della convenzione, sul territorio di un tale Stato, sotto la propria giurisdizione o sotto il proprio controllo in qualsiasi luogo.
Convenzione-art. V
Articolo V. Gli Stati parti della presente convenzione si impegnano a consultarsi ed a collaborare tra di loro per risolvere tutti i problemi che potrebbero eventualmente sorgere relativamente all'obiettivo della convenzione, o relativamente all'applicazione delle disposizioni in essa contenute. Le consultazioni e la collaborazione previste nel presente articolo potranno anche essere intraprese mediante appropriate procedure internazionali nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e conformemente alla sua Carta.
Convenzione-art. VI
Articolo VI. 1. Ogni Stato parte della presente convenzione che constati che un'altra Parte agisce in violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni della convenzione, puo' presentare denuncia al Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Tale denuncia deve fornire tutte le prove possibili circa la sua fondatezza e contenere la richiesta di esame da parte del Consiglio di sicurezza. 2. Ogni Stato parte della presente convenzione si impegna a collaborare ad ogni inchiesta che possa intraprendere il Consiglio di sicurezza conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite a seguito di una denuncia ricevuta. Il Consiglio di sicurezza fa conoscere agli Stati parti della convenzione i risultati dell'inchiesta.
Convenzione-art. VII
Articolo VII. Ogni Stato parte della presente convenzione si impegna a fornire assistenza, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, ad ogni Parte della convenzione che ne fa richiesta, se il Consiglio di sicurezza decide che tale Parte e' stata esposta ad un pericolo a seguito di una violazione della convenzione, od a facilitare l'assistenza fornita alla detta Parte.
Convenzione-art. VIII
Articolo VIII. Nessuna disposizione della presente convenzione sara' interpretata come suscettibile di limitare o di diminuire in qualunque modo gli impegni assunti da qualunque Stato in base al protocollo concernente il divieto di uso in guerra, di gas asfissianti, tossici o simili e di mezzi batteriologici, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925.
Convenzione-art. IX
Articolo IX. Ogni Stato parte della presente convenzione conferma l'obiettivo riconosciuto di un divieto efficace delle armi chimiche e, a tale scopo, si impegna a proseguire, in uno spirito di buona volonta', dei negoziati al fine di giungere, in una data vicina, ad un accordo su delle misure efficaci in vista di una proibizione della loro messa a punto, fabbricazione ed immagazzinamento e in vista della loro distruzione, e su delle misure appropriate concernenti l'attrezzatura e i vettori particolarmente destinati alla fabbricazione o all'uso di agenti chimici a fini di armamento.
Convenzione-art. X
Articolo X. 1. Gli Stati parti della presente convenzione si impegnano a facilitare il piu' vasto scambio possibile di attrezzature, di materiali e di informazioni scientifiche e tecniche connesse con l'impiego di agenti batteriologici (biologici) e di tossine a scopi pacifici ed hanno il diritto di partecipare a tale scambio. Le Parti della convenzione che sono in grado di farlo, coopereranno altresi' apportando, individualmente o congiuntamente, con altri Stati od organizzazioni internazionali, il proprio concorso alla futura estensione ed all'applicazione delle scoperte scientifiche, nel campo della batteriologia (biologia), in vista della prevenzione delle malattie o ad altri scopi pacifici. 2. La presente convenzione sara' applicata in modo da evitare ogni impedimento allo sviluppo economico o tecnico degli Stati parti della convenzione od alla cooperazione internazionale nel campo delle attivita' batteriologiche (biologiche) pacifiche, ivi compreso lo scambio internazionale di agenti batteriologici (biologici) e di tossine, nonche' di materiale che serva per la messa a punto, l'uso o la produzione di agenti batteriologici (biologici) e di tossine a scopi piu' pacifici in conformita' delle disposizioni della convenzione.
Convenzione-art. XI
Articolo XI. Ogni Stato parte puo' proporre degli emendamenti alla presente convenzione. Tali emendamenti entreranno in vigore, nei confronti di ogni Stato parte che li avra' accettati, a partire dalla data della loro accettazione da parte della maggioranza degli Stati parti della convenzione e, in seguito, nei confronti di ciascuno degli altri Stati parti, alla data in cui tale Stato li avra' accettati.
Convenzione-art. XII
Articolo XII. Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, o prima di tale data se una maggioranza delle Parti della convenzione lo richieda sottoponendo una proposta a tale scopo ai Governi depositari, una conferenza degli Stati parti della convenzione avra' luogo a Ginevra (Svizzera), al fine di esaminare il funzionamento della convenzione in vista di accertarsi che gli obiettivi enunciati nel preambolo e le disposizioni della convenzione, ivi comprese quelle relative ai negoziati sulle armi chimiche, siano in via di realizzazione. In occasione di tale esame, sara' tenuto conto di tutte le realizzazioni scientifiche e tecniche che hanno rapporto con la convenzione.
Convenzione-art. XIII
Articolo XIII. 1. La presente convenzione viene conclusa a tempo indeterminato. 2. Ogni Stato parte della presente convenzione ha, nell'esercizio della propria sovranita' nazionale, il diritto di denunciare la convenzione se ritiene che eventi straordinari, attinenti all'oggetto della convenzione, abbiano messo in pericolo gli interessi superiori del Paese. Esso notifichera' tale rinuncia a tutti gli altri Stati parti della convenzione nonche' al Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite con un preavviso di tre mesi. Indichera' in tale notifica quali siano gli eventi straordinari che ritiene abbiano messo in pericolo i propri interessi superiori.
Convenzione-art. XIV
Articolo XIV. 1. La presente convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati. Ogni Stato che non avra' firmato la convenzione prima della sua entrata in vigore in conformita' del paragrafo 3 del presente articolo potra' aderirvi in ogni momento. 2. La presente convenzione sara' sottoposta alla ratifica degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica e gli strumenti di adesione saranno depositati presso i Governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche che sono attualmente designate quali Governi depositari. 3. La presente convenzione entrera' in vigore quando ventidue Governi, compresi i Governi che sono designati come i Governi depositari della convenzione, avranno depositato gli strumenti di ratifica. 4. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, quest'ultima entrera' in vigore alla data del deposito dei loro strumenti di ratifica o di adesione. 5. I Governi depositari informeranno senza indugio tutti gli Stati che avranno firmato la presente convenzione o vi avranno aderito della data di ogni firma, della data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, della data di entrata in vigore della convenzione, nonche' del ricevimento di ogni altra comunicazione. 6. La presente convenzione sara' registrata dai governi depositari in conformita' dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Convenzione-art. XV
Articolo XV. La presente convenzione, i cui testi inglese, francese, cinese, spagnolo e russo fanno ugualmente fede, sara' depositata negli archivi dei Governi depositari. Copie debitamente certificate della convenzione saranno inviate dai Governi depositari ai Governi degli Stati che avranno firmato la convenzione o che vi avranno aderito. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente convenzione. FATTO in tre esemplari, a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972. (Seguono le firme).
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