LEGGE 9 ottobre 1974, n. 632
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 18 gennaio 1973.((1))
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XXII del trattato stesso.((1))
LEONE RUMOR - MORO - ZAGARI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Trattato-art. I
TRATTATO DI ESTRADIZIONE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E GLI STATI UNITI D'AMERICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA Desiderando rendere piu' efficace la collaborazione tra i due Paesi nella repressione del crimine con l'adozione delle necessarie disposizioni per la reciproca estradizione dei criminali, Hanno deciso di concludere un trattato a tale scopo ed hanno nominato quali loro plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana: il senatore professor Giuseppe MEDICI, Ministro per gli affari esteri, Il Presidente degli Stati Uniti d'America: S. E. il signor Graham MARTIN, ambasciatore degli Stati Uniti d'America. I quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo I Ciascuna Parte contraente si impegna a consegnare all'altra, alle condizioni e nei casi stabiliti dal presente trattato, le persone trovate nel proprio territorio che siano perseguite o siano state condannate per qualsiasi reato di cui al successivo articolo II, commesso nel territorio dell'altra Parte oppure fuori di esso qualora sussistano le condizioni indicate nell'articolo III del presente trattato.
Trattato-art. II
Articolo II Tali persone saranno consegnate a norma del presente trattato per uno qualsiasi dei seguenti reati, purche' sia previsto dalle leggi di entrambi i Paesi e per il quale possa essere irrogata una pena restrittiva della liberta' personale della durata superiore ad un anno. 1) Omicidio volontario; omicidio preterintenzionale; omicidio colposo; aggressione a scopo di omicidio. 2) Lesioni personali volontarie; lesioni volontarie gravi. 3) Aborto illegale. 4) Lancio illegale di sostanze corrosive o nocive sulla persona di un altro individuo. 5) Violenza carnale; atti di libidine violenti. 6) Atti di libidine violenti su persona minore dell'eta' fissata secondo le leggi dello Stato richiedente e dello Stato richiesto. 7) Incitamento, istigazione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione. 8) Sottrazione di minore degli anni quattordici; mancata assistenza o abbandono di minore degli anni quattordici quando dal fatto deriva una lesione personale o la morte. 9) Sequestro di persona in tutte le sue forme. 10) Rapina; aggressione a scopo di rapina. 11) Violazione di domicilio aggravata. 12) Furto. 13) Appropriazione indebita, commessa da privato o da pubblico funzionario. 14) Truffa. 15) Corruzione di pubblico ufficiale. 16) Estorsione e concussione. 17) Ricettazione. 18) a. Falsificazione o spaccio di documenti falsi; b. falso in atto pubblico o uso dell'atto pubblico falso; c. fabbricazione o spaccio, circolazione o uso fraudolento di monete, sigilli, francobolli, simboli, marchi o strumenti dello Stato o della pubblica autorita', contraffatti; d. fabbricazione o detenzione, intenzionale e senza la prescritta autorizzazione, di strumenti, arnesi o macchine atti e destinati alla contraffazione di moneta metallica o cartacea. 19) Falso giuramento; falsa testimonianza; subornazione di testimone. 20) Incendio doloso. 21) Disastro o pericolo di disastro ferroviario, aereo o marittimo o di altri mezzi di trasporto. 22) Pirateria secondo le norme di diritto internazionale. 23) Ammutinamento o rivolta a bordo di un aeromobile o di una nave contro l'autorita' del comandante o del capitano dell'aeromobile o della nave; impossessamento o esercizio di controllo, mediante la forza o la violenza ovvero minaccia di forza o di violenza, dell'aeromobile o della nave. 24) Danneggiamento. 25) Bancarotta fraudolenta. 26) Reati contro le leggi relative alle sostanze stupefacenti, canapa indiana, allucinogeni, cocaina e suoi derivati ed altre droghe o sostanze chimiche dannose. 27) Reati contro le leggi relative alla fabbricazione o al traffico illecito di sostanze dannose alla salute. 28) Reati contro le leggi relative all'offerta o alla vendita o al trasporto di titoli o merci. 29) Reati contro le leggi relative alle armi da fuoco, esplosivi od ordigni incendiari. 30) Illegale impedimento di un procedimento giudiziario in corso o di un procedimento avanti un corpo politico o amministrativo, o interferenza nelle indagini relative alla violazione di una legge penale mediante l'atto di influenzare, corrompere, ostacolare, minacciare, ferire con qualsiasi mezzo pubblici ufficiali dell'autorita' giudiziaria, giurati, testimoni o persone debitamente autorizzate ad esperire indagini nel campo penale. L'estradizione sara' anche concessa per il reato italiano di "associazione per delinquere" se la richiesta fornisce anche gli elementi di "conspiracy", come definita dalle leggi degli Stati Uniti, al fine di commettere uno dei reati di cui al presente articolo. Il requisito che, secondo le leggi degli Stati Uniti, sia fornito lo elemento della "conspiracy" verra' soddisfatto quando sara' prodotta la documentazione dalla quale risultino sufficienti indizi che due o piu' persone si siano intese per commettere uno qualsiasi dei reati di cui al presente articolo e quando una o piu' di tali persone abbiano compiuto un qualsiasi atto al fine di conseguire lo scopo dell'intesa. L'estradizione sara' concessa anche se i reati indicati nel presente articolo sono tentati o se per la loro perpetrazione vi sia stato concorso di due o piu' individui. L'estradizione sara' inoltre concessa per i menzionati reati anche quando, al solo fine di stabilire negli Stati Uniti la giurisdizione federale, sono state prese in considerazione circostanze quali quella della "transportation" da uno Stato ad un altro. Per "transportation" si intende qualunque trasporto o trasferimento di persone, cose od altro.
Trattato-art. III
Articolo III Quando nel presente trattato si fa riferimento al territorio di una Parte contraente, si intende tutto il territorio sotto la giurisdizione della stessa Parte contraente, compreso lo spazio aereo e le acque territoriali, nonche' le navi e gli aeromobili registrati presso quella Parte contraente, nel caso in cui detto aeromobile sia in volo o detta nave sia in navigazione in alto mare quando il reato e' commesso. Ai fini del presente trattato, l'aeromobile e' considerato in volo dal momento in cui viene impressa la propulsione per il decollo fino al momento in cui ha termine l'atterraggio. Quando il reato e' stato commesso fuori del territorio della Parte richiedente, la competente autorita' italiana, nel caso di una richiesta presentata dagli Stati Uniti, e l'autorita' esecutiva degli Stati Uniti, nel caso di una richiesta presentata dall'Italia, avranno il potere di concedere l'estradizione qualora le leggi della Parte richiesta prevedano la punizione di detto reato.
Trattato-art. IV
Articolo IV La Parte richiesta non potra' rifiutare l'estradizione per il solo fatto che la persona richiesta e' proprio cittadino.
Trattato-art. V
Articolo V L'estradizione sara' concessa solo se le prove sono ritenute sufficienti, secondo le leggi della Parte richiesta, o a giustificare il suo rinvio a giudizio, se il reato del quale e' accusato fosse stato commesso nel territorio di detta Parte, o ad accertare che essa e' la stessa persona condannata dall'autorita' giudiziaria della Parte richiedente.
Trattato-art. VI
Articolo VI L'estradizione non sara' concessa nei seguenti casi: 1) se la persona di cui si chiede l'estradizione e' oggetto di procedimento penale in corso, ovvero in seguito a giudizio e' stata prosciolta o condannata, nel territorio della Parte richiesta, per il reato per il quale viene chiesta l'estradizione; 2) se la persona della quale si chiede l'estradizione e' stata giudicata ed e' stata assolta o ha espiato la pena in uno Stato terzo per il reato per il quale si chiede la sua estradizione; 3) se l'azione penale o l'esecuzione della pena per il reato sono prescritte per decorso del tempo secondo le leggi della Parte richiedente o sarebbero prescritte per decorso del tempo secondo le leggi della Parte richiesta, nella ipotesi che il reato fosse stato commesso nel territorio di quest'ultima; 4) se il reato costituisce un'infrazione alle leggi militari e non e' previsto dal diritto penale comune; 5) se il reato per il quale l'estradizione viene chiesta e' di natura politica o se la persona di cui si chiede l'estradizione dimostra che la richiesta, di fatto, e' stata avanzata allo scopo di sottoporla a giudizio o di punirla per un reato di natura politica. Agli effetti della applicazione del presente paragrafo, nel caso di impossessamento o esercizio di controllo, mediante forza o violenza, ovvero minaccia di forza o violenza, commessi a bordo di un aeromobile in volo che trasporta passeggeri in servizio di linea ovvero a contratto di noleggio (charter), si considerera' prevalente il carattere di delitto comune quando le conseguenze siano state o avrebbero potuto essere gravi. Al fine di determinare la gravita' del reato sara' tenuta in speciale considerazione la circostanza che l'atto abbia posto in pericolo la vita o compromesso la sicurezza dei passeggeri o dell'equipaggio. Alle autorita' della Parte richiesta spetta di decidere se un determinato caso rientra fra quelli previsti dal presente paragrafo.
Trattato-art. VII
Articolo VII Qualora una domanda di estradizione venga presentata a norma del presente trattato per una persona che alla data di tale domanda sia minore degli anni diciotto e sia considerata dalla Parte richiesta come proprio residente, la Parte richiesta, qualora ritenga che l'estradizione sconvolgerebbe il reinserimento sociale e la riabilitazione di detta persona, puo' raccomandare alla Parte richiedente di revocare la domanda di estradizione, precisandone le ragioni.
Trattato-art. VIII
Articolo VIII Se il reato per il quale viene chiesta l'estradizione e' punibile con la pena di morte secondo le leggi della Parte richiedente, e le leggi della Parte richiesta non prevedono, per il reato in questione, tale pena, l'estradizione sara' rifiutata salvo che la Parte richiedente non si impegni con garanzie ritenute sufficienti dalla Parte richiesta, a non fare infliggere la pena di morte oppure, se inflitta, a non farla eseguire.
Trattato-art. IX
Articolo IX Se la persona della quale si chiede l'estradizione e' sottoposta a procedimento penale o sta espiando una pena nel territorio della Parte richiesta per un reato diverso da quello per il quale e' stata chiesta l'estradizione, la consegna puo' essere rinviata sino alla conclusione del procedimento e al termine dell'espiazione della pena eventualmente inflitta.
Trattato-art. X
Articolo X La decisione in merito alla domanda di estradizione sara' presa in conformita' alla legislazione della Parte richiesta e la persona della quale e' chiesta l'estradizione ha il diritto di avvalersi di tutte le garanzie ed i mezzi di impugnazione previsti da detta legislazione.
Trattato-art. XI
Articolo XI La domanda di estradizione sara' inoltrata per via diplomatica. La domanda sara' accompagnata da una descrizione della persona richiesta, dalla esposizione dei fatti relativi al procedimento, dal testo delle leggi applicabili dalla Parte richiedente comprese quelle che configurano il reato, quelle che stabiliscono la relativa pena e quelle che regolano la prescrizione dell'azione penale o dell'esecuzione della pena di cui trattasi. La domanda, se riguarda una persona non ancora condannata, deve essere inoltre accompagnata da un provvedimento restrittivo della liberta' personale, emesso da un giudice o da altra persona investita di funzioni giudiziarie della Parte richiedente, e da documenti dai quali risultino indizi tali che, secondo le leggi della Parte richiesta, giustificherebbero l'arresto ed il rinvio a giudizio se il reato fosse stato commesso sul suo territorio, nonche' dalla prova che la persona richiesta e' quella alla quale il provvedimento restrittivo della liberta' personale si riferisce. La domanda se riguarda una persona gia' condannata, deve essere accompagnata dalla sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti nel territorio della Parte richiedente, da una dichiarazione dalla quale risulti la quantita' di pena non espiata e dalla prova che la persona richiesta e' quella alla quale la sentenza si riferisce. Il provvedimento restrittivo della liberta' personale, le deposizioni e le altre prove, osseverate con giuramento, nonche' gli atti giudiziari dai quali risulta l'esistenza della condanna, o le copie autentiche di tali documenti, saranno ammessi come prove, in sede di esame della domanda di estradizione se, nel caso di domanda formulata dall'Italia, essi portano la firma o sono accompagnati dall'attestazione di un giudice o altro pubblico ufficiale oppure sono autenticati con il sigillo ufficiale del Ministero della giustizia e, in ogni caso, sono autenticati dal principale funzionario diplomatico o consolare degli Stati Uniti in Italia, oppure se, nel caso di domanda formulata dagli Stati Uniti, sono firmati o autenticati da un giudice o altro pubblico ufficiale degli Stati Uniti e portano il sigillo ufficiale del Dipartimento di Stato. Ogni deposizione od altro mezzo di prova che non sia stato reso sotto giuramento, ma che sia conforme agli altri requisiti di cui al presente comma, sara' ammesso come prova come se fosse una deposizione od una prova resa sotto giuramento nel caso in cui risulti che la persona, prima di deporre avanti l'autorita' giudiziaria della Parte richiedente, sia stata informata da detta autorita' sulle sanzioni penali nelle quali incorrerebbe nel caso di dichiarazione falsa o reticente.
Trattato-art. XII
Articolo XII La competente autorita' italiana e l'autorita' esecutiva degli Stati Uniti hanno il potere discrezionale di concedere l'estradizione di persone condannate in assenza o in contumacia. La domanda di estradizione di tali persone sara' accompagnata da documentazione dalla quale risultino sufficienti indizi che il reato e' stato commesso dalla persona richiesta. La Parte richiedente puo' considerare tali condanne definitive qualora la propria legge lo preveda. La competente autorita' italiana e l'autorita' esecutiva degli Stati Uniti possono richiedere informazioni in merito alla procedura utilizzata per le notifiche alla persona la cui estradizione sia domandata in base al presente articolo, nonche' in merito alle procedure eventualmente esistenti, di cui la persona stessa puo' disporre per riaprire il procedimento.
Trattato-art. XIII
Articolo XIII In caso di urgenza ciascuna Parte contraente puo' chiedere l'arresto provvisorio della persona richiesta in attesa della presentazione della domanda di estradizione per via diplomatica. La richiesta di arresto provvisorio potra' essere inoltrata sia per via diplomatica, sia direttamente tra il Ministero italiano di grazia e giustizia ed il Dipartimento federale della giustizia degli Stati Uniti; essa deve contenere la descrizione della persona richiesta, l'indicazione che si intende chiedere la sua estradizione e la dichiarazione dell'esistenza di un provvedimento restrittivo della liberta' personale o di una sentenza di condanna, incluse le sentenze di condanna in assenza o in contumacia della persona di cui trattasi, nonche' le altre eventuali informazioni che sarebbero necessarie per giustificare la emissione di un provvedimento limitativo della liberta' personale se il reato fosse stato commesso, o la persona fosse stata condannata, nel territorio della Parte richiesta. Ricevuta la domanda, la Parte richiesta compira' tutti i passi necessari al fine di assicurare l'arresto della persona richiesta. La persona arrestata in base a tale richiesta dovra' essere posta in liberta' dopo quarantacinque giorni dalla data dell'arresto se non sara' stata ricevuta la domanda di estradizione accompagnata dai documenti indicati nell'articolo XI. Questa condizione non impedira' l'instaurazione di un procedimento avente per oggetto la estradizione della persona richiesta se la domanda sara' successivamente ricevuta.
Trattato-art. XIV
Articolo XIV Se la Parte richiesta esige prove o informazioni aggiuntive per poter essere in grado di decidere sulla domanda di estradizione, tali informazioni e prove devono esserle sottoposte nel termine che la Parte richiesta fissera'. Se la persona richiesta si trova in stato di arresto e le informazioni e le prove aggiuntive di cui sopra non sono sufficienti o non sono state ricevute nel termine indicato dalla Parte richiesta, detta persona sara' posta in liberta'. Tale rilascio tuttavia non impedira' alla Parte richiedente di proporre un'altra domanda per lo stesso reato.
Trattato-art. XV
Articolo XV La persona estradata a norma del presente trattato non puo' essere detenuta, giudicata o punita nel territorio della Parte richiedente per un reato diverso da quello per il quale e' stata concessa l'estradizione, ne' puo' essere estradata dalla stessa Parte ad un terzo Stato, salvo che: 1) la persona abbia lasciato il territorio della Parte richiedente dopo la sua estradizione e vi abbia poi fatto ritorno volontariamente; 2) la persona non abbia lasciato il territorio della Parte richiedente entro quarantacinque giorni dal momento in cui e' stata libera di lasciarlo; o 3) la Parte richiesta abbia acconsentito alla detenzione, al giudizio ed alla punizione della persona estradata per un reato diverso da quello per il quale l'estradizione e' stata concessa, ovvero alla sua estradizione ad un terzo Stato. Le presenti clausole non sono applicabili ai reati commessi dopo l'estradizione.
Trattato-art. XVI
Articolo XVI Qualora la Parte richiesta riceva due o piu' domande di estradizione della stessa persona per lo stesso reato o per reati diversi, decidera' a quale degli Stati richiedenti concedere l'estradizione, tenendo conto delle circostanze ed in particolare della possibilita' di una successiva estradizione tra gli Stati richiedenti, della gravita' di ciascun reato, del luogo in cui il reato e' stato commesso, della cittadinanza della persona richiesta, delle date alle quali le richieste sono state ricevute e delle norme dei trattati di estradizione tra la Parte richiesta e l'altro Stato o gli altri Stati richiedenti.
Trattato-art. XVII
Articolo XVII La Parte richiesta comunichera' senza indugio per via diplomatica alla Parte richiedente la propria decisione sulla domanda di estradizione. Se, ai fini dell'estradizione, e' stato emesso dall'autorita' competente un mandato od ordine di cattura nei confronti della persona richiesta e se detta persona non viene allontanata dal territorio della Parte richiesta entro il termine prescritto dalle leggi di detta Parte, la persona in questione puo' essere messa in liberta' e la Parte richiesta puo' in seguito rifiutare di estradare detta persona per lo stesso reato.
Trattato-art. XVIII
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