DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1974, n. 642
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'ordinamento della scuola di specializzazione in "Radiologia" e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola suddetta e' stabilito in ottantaquattro per l'intero corso di studi.
Dopo l'art. 97, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in neurochirurgia.
Scuola di specializzazione in neurochirurgia
Art. 98. - La scuola di specializzazione in neurochirurgia ha sede presso l'istituto di neurochirurgia.
Il corso degli studi della predetta scuola ha la durata di quattro anni.
Potra' esservi ammesso un numero di undici allievi, complessivo per i quattro anni di corso.
Art. 99. - Per la iscrizione alla scuola di specializzazione il candidato dovra' esibire un attestato di frequenza effettiva di almeno un anno in un istituto di patologia chirurgica o di clinica chirurgica.
Art. 100. - Le norme per l'iscrizione, gli esami, per le tasse, ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento dello statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore".
Art. 101. - Gli insegnamenti che vengono impartiti nella scuola sono i seguenti:
Annuali:
Neuroanatomia (1° corso);
Neurofisiologia (1° corso);
Clinica neurologica (1° corso);
Elementi di psichiatria (1° corso);
Neuro-oftalmologia (2° corso);
Neuro-otoiatria (2° corso);
Elettroencefalografia ed elettromiografia (2° corso);
Anestesiologia (3° corso);
Neuropatologia (3° corso);
Neurochirurgia infantile (3° corso);
Tecniche operatorie (4° corso);
Chirurgia stereotassica (4° corso);
Neurochirurgia spinale (4° corso);
Neurotraumatologia (4° corso).
Biennali:
Neuroradiologia (3° e 4° corso).
Quadriennali:
Clinica neurochirurgica (1°, 2°, 3°, 4° corso).
I detti insegnamenti saranno integrati da esercitazioni cliniche e di laboratorio.
Art. 102. - Gli insegnamenti della scuola si svolgono secondo l'ordine seguente:
1° Corso:
1) Neuroanatomia;
2) Neuro-fisiologia;
3) Clinica neurologica;
4) Elementi di psichiatria;
5) Clinica neurochirurgica.
Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4).
2° Corso:
1) Neuro-oftalmologia;
2) Neuro-otoiatria;
3) Elettroencefalografia ed elettromiografia;
4) Clinica neurochirurgica.
Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3).
3° Corso:
1) Anestesiologia;
2) Neuropatologia;
3) Neuroradiologia;
4) Neurochirurgia infantile;
5) Clinica neurochirurgica.
Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 4).
4° Corso:
1) Tecniche operatorie;
2) Neuroradiologia;
3) Neurotraumatologia;
4) Chirurgia stereotassica;
5) Clinica neurochirurgica;
6) Neurochirurgia spinale.
Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5).
Art. 103. - La frequenza alla scuola e' obbligatoria durante l'anno accademico.
Gli allievi sono tenuti a frequentare assiduamente le lezioni, il reparto ed i laboratori dell'istituto di neurochirurgia secondo l'orario stabilito dal consiglio di facolta' al principio dell'anno accademico ed a partecipare attivamente alle esercitazioni cliniche e di laboratorio. Il direttore della scuola di specializzazione potra' disporre che gli allievi frequentino per determinati periodi le lezioni ed esercitazioni di laboratorio in altri istituti della Universita'.
L'allievo che non abbia soddisfatto gli obblighi imposti da questo articolo non sara' ammesso a sostenere gli esami.
Art. 104. - Alla fine del 4° corso gli allievi devono superare l'esame di diploma.
Questo consistera' nella presentazione e discussione di una tesi scritta su un tema di neurochirurgia preventivamente approvato dal direttore della scuola.
Agli allievi che abbiano ottenuto l'approvazione dell'esame finale, verra' rilasciato il diploma, che attribuisce la qualifica di specialista in neurochirurgia, valido a tutti gli effetti di legge.
II presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 aprile 1974
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 7 dicembre 1974 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 61. - SCIARRETTA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'ordinamento della scuola di specializzazione in "Radiologia" e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola suddetta e' stabilito in ottantaquattro per l'intero corso di studi. Dopo l'art. 97, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in neurochirurgia. Scuola di specializzazione in neurochirurgia Art. 98. - La scuola di specializzazione in neurochirurgia ha sede presso l'istituto di neurochirurgia. Il corso degli studi della predetta scuola ha la durata di quattro anni. Potra' esservi ammesso un numero di undici allievi, complessivo per i quattro anni di corso. Art. 99. - Per la iscrizione alla scuola di specializzazione il candidato dovra' esibire un attestato di frequenza effettiva di almeno un anno in un istituto di patologia chirurgica o di clinica chirurgica. Art. 100. - Le norme per l'iscrizione, gli esami, per le tasse, ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento dello statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore". Art. 101. - Gli insegnamenti che vengono impartiti nella scuola sono i seguenti: Annuali: Neuroanatomia (1° corso); Neurofisiologia (1° corso); Clinica neurologica (1° corso); Elementi di psichiatria (1° corso); Neuro-oftalmologia (2° corso); Neuro-otoiatria (2° corso); Elettroencefalografia ed elettromiografia (2° corso); Anestesiologia (3° corso); Neuropatologia (3° corso); Neurochirurgia infantile (3° corso); Tecniche operatorie (4° corso); Chirurgia stereotassica (4° corso); Neurochirurgia spinale (4° corso); Neurotraumatologia (4° corso). Biennali: Neuroradiologia (3° e 4° corso). Quadriennali: Clinica neurochirurgica (1°, 2°, 3°, 4° corso). I detti insegnamenti saranno integrati da esercitazioni cliniche e di laboratorio. Art. 102. - Gli insegnamenti della scuola si svolgono secondo l'ordine seguente: 1° Corso: 1) Neuroanatomia; 2) Neuro-fisiologia; 3) Clinica neurologica; 4) Elementi di psichiatria; 5) Clinica neurochirurgica. Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4). 2° Corso: 1) Neuro-oftalmologia; 2) Neuro-otoiatria; 3) Elettroencefalografia ed elettromiografia; 4) Clinica neurochirurgica. Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3). 3° Corso: 1) Anestesiologia; 2) Neuropatologia; 3) Neuroradiologia; 4) Neurochirurgia infantile; 5) Clinica neurochirurgica. Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 4). 4° Corso: 1) Tecniche operatorie; 2) Neuroradiologia; 3) Neurotraumatologia; 4) Chirurgia stereotassica; 5) Clinica neurochirurgica; 6) Neurochirurgia spinale. Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5). Art. 103. - La frequenza alla scuola e' obbligatoria durante l'anno accademico. Gli allievi sono tenuti a frequentare assiduamente le lezioni, il reparto ed i laboratori dell'istituto di neurochirurgia secondo l'orario stabilito dal consiglio di facolta' al principio dell'anno accademico ed a partecipare attivamente alle esercitazioni cliniche e di laboratorio. Il direttore della scuola di specializzazione potra' disporre che gli allievi frequentino per determinati periodi le lezioni ed esercitazioni di laboratorio in altri istituti della Universita'. L'allievo che non abbia soddisfatto gli obblighi imposti da questo articolo non sara' ammesso a sostenere gli esami. Art. 104. - Alla fine del 4° corso gli allievi devono superare l'esame di diploma. Questo consistera' nella presentazione e discussione di una tesi scritta su un tema di neurochirurgia preventivamente approvato dal direttore della scuola. Agli allievi che abbiano ottenuto l'approvazione dell'esame finale, verra' rilasciato il diploma, che attribuisce la qualifica di specialista in neurochirurgia, valido a tutti gli effetti di legge. II presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 aprile 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 dicembre 1974 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 61. - SCIARRETTA
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