DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1974, n. 649
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, relativo alle norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea;
Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, relativa alle norme sui passaporti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per la difesa; Decreta:
Art. 1
L'interessato che intenda giovarsi dell'equipollenza, prevista dalle norme in vigore, della carta d'identita' al passaporto, deve sottoscrivere, in sede di richiesta della carta d'identita', dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto, di cui all'art. 3, lettere b), c), d), e), f), g) della legge 21 novembre 1967, n. 1185. In difetto di sottoscrizione della dichiarazione predetta l'autorita' che provvede al rilascio deve apporre sulla carta d'identita' l'annotazione: "documento non valido ai fini dell'espatrio".
Art. 2
Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 12 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e' previsto il ritiro del passaporto, le autorita' indicate nell'art. 5 di detta legge devono provvedere ad apporre sulla carta d'identita', in possesso dell'interessato, l'annotazione di cui al secondo comma del precedente art. 1. A tal fine l'autorita' suindicata deve notificare all'interessato l'obbligo di esibire, per l'annotazione, la carta d'identita' di cui sia in possesso, con diffida a non utilizzare il documento per l'espatrio e con avvertimento che, in caso di espatrio, saranno applicabili le sanzioni di cui all'art. 24 della citata legge n. 1185. Comunicazione dell'eseguita annotazione deve essere data all'autorita' dalla quale il documento risulta rilasciato.
Art. 3
Avverso l'apposizione sulla carta d'identita' dell'annotazione che il documento non e' valido ai fini dell'espatrio e' consentito il ricorso nella sede amministrativa indicata dall'art. 10 della legge 21 novembre 1967, numero 1185. Nel caso di accoglimento del ricorso l'interessato ha diritto ad ottenere gratuitamente la sostituzione del documento d'identita'.
Art. 4
Le disposizioni del presente decreto si applicano agli altri documenti riconosciuti equipollenti al passaporto ai fini dell'uscita dal territorio della Repubblica, salva la speciale disciplina prevista nel provvedimento di dichiarazione di equipollenza che vieti l'uso del documento per l'espatrio anche in casi diversi da quelli contemplati dall'art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185.
LEONE RUMOR - MORO - TAVIANI - ZAGARI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 64. - SCIARRETTA
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