DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1974, n. 661
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 104 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia e' aggiunto il seguente:
Elementi di patologia generale.
Dallo stesso elenco viene soppresso l'insegnamento complementare di "Mineralogia".
Art. 112 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche e' aggiunto il seguente:
Elementi di patologia generale.
Dallo stesso elenco viene soppresso l'insegnamento complementare di "Mineralogia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 ottobre 1974
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 7 dicembre 1974 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 76. - SCIARRETTA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 104 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia e' aggiunto il seguente: Elementi di patologia generale. Dallo stesso elenco viene soppresso l'insegnamento complementare di "Mineralogia". Art. 112 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche e' aggiunto il seguente: Elementi di patologia generale. Dallo stesso elenco viene soppresso l'insegnamento complementare di "Mineralogia".
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 76. - SCIARRETTA
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