DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1974, n. 661

Type DPR
Publication 1974-10-28
Ultimo aggiornamento 1974-12-19
State In force
Source Normattiva
articles 3
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 104 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia e' aggiunto il seguente:

Elementi di patologia generale.

Dallo stesso elenco viene soppresso l'insegnamento complementare di "Mineralogia".

Art. 112 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche e' aggiunto il seguente:

Elementi di patologia generale.

Dallo stesso elenco viene soppresso l'insegnamento complementare di "Mineralogia".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 7 dicembre 1974 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 76. - SCIARRETTA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 104 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia e' aggiunto il seguente: Elementi di patologia generale. Dallo stesso elenco viene soppresso l'insegnamento complementare di "Mineralogia". Art. 112 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche e' aggiunto il seguente: Elementi di patologia generale. Dallo stesso elenco viene soppresso l'insegnamento complementare di "Mineralogia".

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 dicembre 1974

Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 76. - SCIARRETTA

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)