LEGGE 14 ottobre 1974, n. 683
La Camera di deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La delegazione e l'annessa sezione acquisti, istituite presso l'ambasciata italiana a Washington ai sensi del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, e della legge 22 novembre 1954, n. 1127, sono soppresse con effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge. Con la stessa decorrenza cessa il rapporto d'impiego del personale della delegazione e dell'annessa sezione acquisti. Al personale stesso è liquidato l'indennizzo previsto dalle norme che regolano il relativo rapporto di impiego. Il ministro consigliere commerciale presso l'ambasciata d'Italia a Washington provvede alla chiusura delle gestioni, entro tre mesi dalla data di soppressione di cui al primo comma, avvalendosi del personale messo a sua disposizione da parte della stessa ambasciata.
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