LEGGE 20 dicembre 1974, n. 684
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le società di navigazione a partecipazione statale del gruppo FINMARE concorrono a realizzare una nuova politica marittima per conseguire, con l'ulteriore sviluppo dei traffici, il potenziamento della flotta nazionale. Le anzidette società di navigazione, al cui capitale l'Istituto per la ricostruzione industriale partecipa, direttamente od indirettamente, per almeno il 51 per cento, esercitano, ai fini predetti, le seguenti attività: a) il trasporto di merci di massa, secche e liquide, in particolare per il rifornimento delle industrie di base, ai sensi del successivo articolo 2; b) il trasporto di merci di linea, ai sensi del successivo articolo 4; c) i servizi di collegamento con le isole maggiori e minori, ai sensi del successivo articolo 8; d) i servizi passeggeri di prevalente interesse turistico; e) la gestione di una nave-scuola, ai sensi del successivo articolo 11; f) la gestione stralcio dei servizi internazionali passeggeri, ai sensi del successivo articolo 6. Le attività indicate nel comma precedente sono svolte in regime di libera attività imprenditoriale, avendo presenti le esigenze della massima efficienza ed economicità, secondo criteri di funzionalità e di specializzazione.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.