LEGGE 24 dicembre 1974, n. 686
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il comune di Roma è autorizzato ad assumere prestiti per il complessivo ammontare di lire 19 miliardi, in aggiunta a quelli autorizzati con le leggi 25 novembre 1964, n. 1280, e 21 marzo 1969, n. 99: a) per l'attuazione dei programmi per il rifornimento idrico, per le fognature, per l'edilizia scolastica e per la viabilità; b) per l'esecuzione di altre opere pubbliche di sua competenza, nonchè per l'esecuzione di opere per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature dei servizi di trasporto urbani e per l'acquisto di vetture per l'incremento ed il rinnovamento del materiale mobile. I finanziamenti di cui alla precedente lettera b) non possono superare complessivamente l'importo di lire 4 miliardi.
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