DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1974, n. 690
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;
Ritenuta la necessita' di emanare, ai sensi dell'art. 17 della suddetta legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:
Art. 1
All'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel primo comma il n. 3) e' sostituito con il seguente: "3) nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti dall'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6);". Allo stesso art. 8, primo comma, dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente: "3-bis) nel termine di due mesi dalla chiusura del periodo d'imposta per i versamenti previsti dall'articolo 3, primo comma, n. 4;". Al medesimo art. 8 e' aggiunto il seguente comma: "Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro".
Art. 2
Le disposizioni del primo e secondo comma dell'articolo precedente si applicano per i versamenti delle ritenute relative ai redditi maturati nei periodi di imposta chiusi successivamente al 30 novembre 1974.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
LEONE MORO - VISENTINI - GUI COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 100. - DE ROSE
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