La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1975, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1975, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge e le successive note di variazioni, all'esame delle assemblee legislative.