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LEGGE 21 dicembre 1974, n. 692

Current text a fecha 1975-01-01

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1975, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1975, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge e le successive note di variazioni, all'esame delle assemblee legislative.