LEGGE 21 dicembre 1974, n. 693
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il termine del 31 dicembre 1974, previsto dall'articolo 1, primo comma, della legge 27 dicembre 1973, numero 846, è prorogato dal 1 gennaio 1975 al 31 dicembre 1975. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 dicembre 1974 LEONE MORO - VISENTINI - COLOMBO - ANDREOTTI - DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: REALE
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.