LEGGE 21 dicembre 1974, n. 702
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 341, per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, limitatamente ai cittadini italiani residenti, all'epoca della lotta partigiana, nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e a quelli che combatterono all'estero nelle formazioni italiane o straniere, è riaperto per la durata di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
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