LEGGE 21 dicembre 1974, n. 703
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il quadro VI - ruolo speciale del Corpo delle armi navali - della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, modificata dalla legge 14 novembre 1962, n. 1591, è sostituito da quello allegato alla presente legge, fermo restando il numero massimo dei capitani di vascello stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, contenente norme per l'attuazione dell'articolo 16-quater della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni.
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