La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, aggiunto dalla legge 13 marzo 1969, n. 83, e modificato dalle leggi 30 maggio 1970, n. 383 e 21 giugno 1971, n. 515, è sostituito dal seguente: "Le somme relative agli stanziamenti di cui al precedente comma, non impegnate negli esercizi 1970, 1971, 1972 e 1973, possono essere utilizzate fino all'entrata in funzione della riforma sanitaria relativamente all'ordinamento dell'assistenza psichiatrica".