LEGGE 24 dicembre 1974, n. 713
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, prorogati da ultimo con l'articolo 41 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono ulteriormente prorogati al 31 gennaio 1975 per la presentazione delle domande di finanziamento e al 31 dicembre 1975 per la stipulazione dei relativi contratti. Lo stanziamento previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente aumentato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1975 al 1989. Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi. Qualora le domande di finanziamento regolarmente presentate da imprese del Mezzogiorno nel termine previsto nel primo comma non esaurissero, anche se integralmente accolte, la riserva di cui all'articolo 6, lettera a), della legge 30 luglio 1959, n. 623, modificata dall'articolo 9 della legge 25 luglio 1961, n. 649, la quota eccedente può essere utilizzata, previo parere del CIPE, per domande di finanziamento presentate da imprese del Centro-Nord.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.