DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 715

Type DPR
Publication 1974-10-31
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 711, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in allergologia e immunologia clinica. Scuola di specializzazione in allergologia e immunologia clinica Art. 712. - La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in allergologia e immunologia clinica e' di tre anni. Art. 713. - Possono ottenere l'iscrizione alla scuola, previo esame di ammissione, i laureati in medicina e chirurgia. Il numero dei posti disponibili per gli allievi e' di 20 per ciascun anno di corso. Al corso si accede superando una prova scritta o orale. Potranno eventualmente ottenere un'abbreviazione di corso coloro i quali sono in possesso di speciali titoli. Art. 714. - Le lezioni saranno integrate da esercitazioni e dimostrazioni pratiche e da conferenze sui singoli argomenti tenute da esperti italiani e stranieri. Al termine di ogni anno di corso gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie che sono state oggetto di insegnamento. Art. 715. - Per il conseguimento del diploma di specializzazione gli allievi dovranno sostenere davanti all'apposita commissione la discussione di una tesi scritta su un argomento di allergologia e immunologia clinica. Art. 716. - La scuola e' annessa alla III cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica il cui titolare e' anche direttore della scuola. Art. 717. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: 1) Basi immunologiche e patogenesi dell'allergia I; 2) Istopatologia generale; 3) La patologia allergica in riferimento ai diversi agenti etiologici; 4) La patologia autoimmune; 5) Semeiotica e diagnostica allergologica I. 2° Anno: 1) Basi immunologiche e patogenesi dell'allergia II; 2) Semeiotica e diagnostica allergologica II; 3) Patologia dell'allergia dell'apparato respiratorio; 4) Allergia e otorinolaringoiatria; 5) Le malattie cutanee a patogenesi allergica. 3° Anno: 1) Clinica dell'allergia dell'apparato respiratorio; 2) Allergia e apparato digerente; 3) Allergia ed altri organi ed apparati; 4) La terapia specifica e aspecifica delle sindromi allergiche; 5) Allergopatie professionali.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 gennaio 1975

Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 113

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.