LEGGE 16 luglio 1974, n. 722

Type Legge
Publication 1974-07-16
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali con annesso, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961, e l'atto addizionale recante modifiche alla predetta convenzione adottato a Ginevra il 10 novembre 1972.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 31 della convenzione e all'articolo VI dell'atto addizionale.

Art. 3

Il Governo e' autorizzato ad emanare nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria e secondo i principi e criteri direttivi contenuti nella convenzione di Parigi del 2 dicembre 1961 e nell'articolo 4 della presente legge, le norme necessarie per dare esecuzione agli atti internazionali di cui al precedente articolo 1.

Art. 4

Il decreto di cui all'articolo precedente dovra' rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi: a) l'applicabilita' alle invenzioni concernenti le nuove varieta' vegetali nel campo delle piante vascolari atte ad avere applicazioni agricole o industriali delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e nel regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e successive integrazioni e modificazioni, in quanto non contrastino con quelle della convenzione; b) la possibilita' per diritti esclusivi conferiti al costitutore della varieta' vegetale, oggetto di brevetto, di essere fatti valere unicamente nei confronti del materiale di propagazione e di riproduzione della varieta' brevettata, fatta eccezione per le novita' vegetali destinate prevalentemente ad uso ornamentale per le quali i diritti esclusivi potranno essere esercitati anche sulle novita' vegetali stesse; c) la determinazione dei requisiti e delle condizioni di brevettabilita' delle nuove varieta' vegetali la quale non dovra' estendersi ai processi essenzialmente biologici per la costituzione delle varieta' stesse; d) la non applicabilita' ai brevetti per ritrovati vegetali dell'articolo 5 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; e) la determinazione dei generi e specie vegetali che, sin dall'entrata in vigore della convenzione, potranno beneficiare della protezione, dando facolta' al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di estendere successivamente, mediante decreto da emanare di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, la protezione ad altri generi e specie; f) l'obbligo da parte del costitutore di attribuire alla varieta' vegetale da brevettare, una particolare denominazione; g) la regolamentazione delle interferenze fra l'uso di tale denominazione e i diritti derivanti da marchi d'impresa dei quali sia eventualmente titolare il costitutore per la stessa varieta' vegetale e per varieta' similari; h) la determinazione delle procedure alle quali lo Ufficio centrale brevetti e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dovranno attenersi per l'esame delle domande di brevetto per ritrovati vegetali, al fine di accertare se sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione del brevetto richiesto; i) la determinazione delle modalita' con le quali saranno messe a disposizione del pubblico, presso l'Ufficio centrale brevetti le domande di brevetto per ritrovati vegetali e gli allegati relativi per consentire ai terzi interessati di presentare eventuali osservazioni in merito; l) la determinazione della durata del brevetto in trenta anni per le piante a fusto legnoso, e in quindici anni per tutte le altre specie e decorrenza della durata stessa dalla data di concessione del brevetto, fermo restando che gli effetti giuridici dello stesso risaliranno alla data di deposito della domanda; m) la determinazione delle cause di nullita' e di decadenza dei brevetti per ritrovati vegetali; n) l'applicabilita' delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, qualora il materiale di propagazione e di moltiplicazione non venga messo in commercio o comunque a disposizione degli utenti in misura adeguata ai bisogni del Paese e istituzione di licenze obbligatorie speciali per l'uso non esclusivo delle varieta' vegetali brevettate utilizzabili in vista di necessita' dell'alimentazione umana o del bestiame, nonche' di usi terapeutici o della produzione di medicinali, a condizione che sia corrisposto un equo compenso al titolare del brevetto; o) la facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di avvalersi, per tutti gli accertamenti necessari, dell'opera di istituti di sperimentazione agraria e forestale e di istituti universitari.

Art. 5

Il decreto di cui al precedente articolo 3 dovra' altresi' stabilire: a) le, aggiunte di apportare al n. 136 della tabella, allegato A, al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni, al fine di introdurre una tassa di esame di L. 100.000 per le domande di brevetto per varieta' vegetali, nonche' una tassa di domanda di L. 60.000 e una tassa di concessione di L. 200.000 per le licenze obbligatorie speciali; b) le spese necessarie per l'applicazione delle nuove disposizioni legislative concernenti la tutela dei ritrovati vegetali, spese alle quali si dovra' provvedere con le entrate derivanti dalle tasse previste alla lettera a) del presente articolo.

LEONE RUMOR - MORO - ZAGARI - TANASSI - BISAGLIA - DE MITA - GIOLITTI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Convention

ALLEGATO CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. 1

TESTO ITALIANO UFFICIALE CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE NUOVE PIANTE (Firmata a Parigi il 2 dicembre 1961) Gli Stati contraenti, Consapevoli dell'importanza assunta dalla protezione delle nuove piante, tanto per lo sviluppo dell'agricoltura sul loro territorio, quanto per la tutela degli interessi dei costitutori; Coscienti dei problemi particolari posti dal riconoscimento e dalla tutela del diritto del creatore in questo campo e segnatamente dalle limitazioni che le esigenze dell'interesse pubblico possono imporre al libero esercizio di un siffatto diritto; Considerando che sarebbe assai auspicabile che questi problemi, cui numerosi Stati accordano un'importanza legittima, siano risolti da ciascuno di essi conformemente a principi uniformi e ben definiti; Desiderosi di attuare su detti principi un accordo che possa essere condiviso da altri Stati aventi gli stessi interessi; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 (Scopo della convenzione; Costituzione di una Unione; Sede dell'Unione)(1) (1) La presente convenzione persegue lo scopo di riconoscere e di assicurare al costitutore di una nuovi varieta' vegetale, oppure al suo avente causa, un diritto di cui la materia e le modalita' d'esercizio sono definiti qui di seguito. (2) Gli Stati partecipanti alla presente convenzione, denominati in appresso "Stati dell'Unione", costituiscono fra di loro un'Unione per la protezione delle nuove piante. (3) La sede dell'Unione e dei suoi organi permanenti e' Ginevra. --------------------- (1) I titoli d'articolo sono stati aggiunti per facilitare la ricerca dei disposti; il testo firmato (francese) non reca titoli.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 (Forme di protezione; Significato di "varieta'") (1) Ciascuno Stato dell'Unione puo' riconoscere il diritto del costitutore, previsto nella presente convenzione, mediante la concessione di un titolo di protezione particolare o di un brevetto. Nondimeno, uno Stato dell'Unione, la cui legislazione nazionale ammette la protezione sotto queste due forme, deve prevedere soltanto una di esse per il medesimo genere o la medesima specie botanica. (2) Il termine varieta', giusta la presente convenzione, s'applica a qualsiasi cultivar, clone, linea, ceppo, ibrido, che puo' essere coltivato e che soddisfa le disposizioni dei comma c) e d) del paragrafo (1) dell'articolo 6.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 (Trattamento nazionale) (1) Le persone fisiche e giuridiche, aventi il loro domicilio o la loro sede in uno degli Stati dell'Unione, godono, negli altri Stati dell'Unione, per quanto concerne il riconoscimento e la protezione del diritto del costitutore, del trattamento che le leggi rispettive di questi Stati accordano o accorderanno successivamente ai loro cittadini, senza pregiudicare i diritti specialmente previsti dalla presente convenzione e con riserva dell'adempimento delle condizioni e formalita' imposte ai loro cittadini. (2) I cittadini degli Stati dell'Unione, che non hanno domicilio ne' sede in uno di questi Stati, godono degli stessi diritti, con riserva dell'adempimento degli obblighi che possono loro essere imposti per consentire l'esame delle nuove varieta' che essi avrebbero ottenute e il controllo della loro moltiplicazione.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 (Generi e specie botanici che devono essere protetti; Possibilita' di applicazione degli articoli 2 e 3 della convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale) (1) La presente convenzione si applica a tutti i generi e specie botanici. (2) Gli Stati dell'Unione si obbligano a prendere ogni provvedimento necessario per applicare progressivamente le disposizioni della presente convenzione al maggior numero di generi e specie botanici. (3) Al momento dell'entrata in vigore della convenzione sul proprio territorio, ciascuno Stato dell'Unione applica le disposizioni convenzionali ad almeno cinque generi figuranti nell'elenco allegato alla convenzione. Esso si obbliga inoltre ad applicare le disposizioni suindicate ad altri generi dell'elenco, nei termini seguenti a decorrere dall'entrata in vigore della convenzione sul suo territorio: a) nel termine di tre anni, ad almeno due generi; b) nel termine di sei anni, ad almeno quattro generi; c) nel termine di otto anni, a tutti i generi figuranti nell'elenco. (4) Per i generi e le specie che non figurano nello elenco, gli Stati dell'Unione che proteggono uno di questi generi o specie sono autorizzati, sia a limitare il godimento di siffatta protezione ai cittadini degli Stati dell'Unione che proteggono questo genere o specie come anche alle persone fisiche o giuridiche aventi domicilio o sede in uno di tali Stati, sia ad estendere il godimento di questa protezione ai cittadini di altri Stati dell'Unione o degli Stati membri dell'Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, come anche alle persone fisiche o giuridiche aventi domicilio o sede in uno di questi Stati. (5) Ciascuno Stato dell'Unione puo', al momento della firma della presente convenzione o del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che, per quanto concerne la protezione delle nuove piante, applichera' gli articoli 2 e 3 della convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 (Diritti protetti; Scopo della protezione) (1) Il diritto accordato al costitutore di una nuova varieta' o al suo avente causa ha per effetto l'obbligo di sottoporre previamente alla sua autorizzazione la produzione, ai fini di smercio commerciale, del materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa come tale di questa nuova varieta', come anche la messa in vendita e la commercializzazione di siffatto materiale. Il materiale di moltiplicazione vegetativa comprende le piante intere. Il diritto del costitutore si estende alle piante d'ornamento o a parti di esse, normalmente commercializzate a scopi diversi dalla moltiplicazione, nel caso in cui fossero utilizzate commercialmente come materiale di moltiplicazione per la produzione di piante d'ornamento o di fiori recisi. (2) Il costitutore o il suo avente causa puo' subordinare l'autorizzazione a condizioni che egli definisce. (3) L'autorizzazione del costitutore o del suo avente causa non e' necessaria per l'impiego della nuova varieta' come materiale d'origine per la creazione d'altre nuove varieta', ne' per la commercializzazione di queste ultime. Per contro, l'autorizzazione e' necessaria qualora l'impiego reiterato della nuova varieta' sia necessario per la produzione commerciale di un'altra varieta'. (4) Ciascuno Stato dell'Unione puo', sia nella propria legislazione, sia in accordi particolari secondo l'articolo 29, accordare ai costitutori, per taluni generi e specie botanici, un diritto piu' esteso di quello definito nel paragrafo (1) del presente articolo e, in particolare, estensibile sino al prodotto commercializzato. Uno Stato dell'Unione che accorda un siffatto diritto ha la facolta' di limitarne il godimento ai cittadini degli Stati dell'Unione che accordano un diritto identico come anche alle persone fisiche o giuridiche aventi domicilio o sede in uno di questi Stati.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 (Condizioni richieste per la protezione) (1) Il costitutore di una nuova varieta' o il suo avente causa fruisce della protezione prevista nella presente convenzione qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) Indipendentemente dall'origine artificiale o naturale della varieta' iniziale da cui procede, la nuova varieta' deve presentare una o piu' caratteristiche importanti che consentano di distinguerla nettamente da qualsiasi altra varieta' l'esistenza della quale, al momento in cui e' chiesta la protezione, e' notoria. Questa notorieta' puo' essere stabilita da differenti fatti, come: coltivazione o commercializzazione gia' in corso, iscrizione in un registro ufficiale di varieta' eseguita o in corso d'esecuzione, presenza in una collezione di riferimento o esatta descrizione in una pubblicazione. Le caratteristiche che consentono di definire e di distinguere una nuova varieta' possono essere di natura morfologica o fisiologica. In tutti i casi, esse devono poter essere descritte e riconosciute con esattezza. b) Il fatto che una varieta' abbia figurato in esperimenti, sia stata presentata all'iscrizione o iscritta in un registro ufficiale, non puo' essere opposto al costitutore di questa varieta' o al suo avente causa. Al momento in cui e' chiesta la protezione in uno Stato dell'Unione, la nuova varieta' non deve essere stata offerta in vendita o commercializzata, con l'accordo del costitutore o del suo avente causa, sul territorio di questo Stato, ne', da piu' di quattro anni, sul territorio di qualsiasi altro Stato. c) La nuova varieta' dev'essere sufficientemente omogenea, tenuto conto delle peculiarita' della sua riproduzione sessuata o della sua moltiplicazione vegetativa. d) La nuova varieta' dev'essere stabile nelle sue caratteristiche essenziali, in altri termini permanere conforme alla sua definizione, dopo ogni riproduzione o moltiplicazione oppure, qualora il costitutore abbia definito un ciclo particolare di riproduzione o di moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo. e) La nuova varieta' deve ricevere una denominazione conforme alle disposizioni dell'articolo 13. (2) La concessione della protezione d'una nuova varieta' non puo' essere subordinata a condizioni diverse da quelle suindicate, con riserva che il costitutore o il suo avente causa abbia soddisfatto le formalita' previste dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato, compreso il pagamento delle tasse.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 (Esame ufficiale della nuova varieta'; protezione provvisoria) (1) La protezione e' accordata dopo un esame della nuova varieta' conformemente ai criteri definiti nello articolo 6. Detto esame dev'essere adeguato a ciascun genere o specie botanici, tenuto conto del suo sistema abituale di riproduzione o di moltiplicazione. (2) Ai fini dell'esame, i servizi competenti di ciascuno Stato possono esigere dal costitutore o dal suo avente causa qualsiasi informazione, documento, fittone o semente necessari. (3) Durante il periodo compreso fra il deposito della domanda di protezione di una nuova varieta' e la decisione che la concerne, qualsiasi Stato dell'Unione puo' prendere provvedimenti destinati a tutelare il costitutore o il suo avente causa da ogni abuso da parte di terzi.

Convenzione-art. 8

Articolo 8 (Durata della protezione) (1) Il diritto conferito al costitutore di una nuova varieta' o al suo avente causa e' accordato per una durata limitata. Quest'ultima non puo' essere inferiore a quindici anni. Per le piante come la vite, gli alberi da frutta e i loro portainnesti, le essenze forestali e le piante ornamentali, la durata minima e' di diciotto anni. (2) La durata della protezione in uno Stato dell'Unione s'intende a decorrere dalla data della concessione del titolo di protezione. (3) Ciascuno Stato dell'Unione e' autorizzato a stabilire periodi di protezione piu' lunghi di quelli suindicati e a fissare durate diverse per talune categorie di vegetali, allo scopo di tener conto, in particolare, delle esigenze del regolamento sulla produzione e sul commercio delle sementi e dei fittoni.

Convenzione-art. 9

Articolo 9 (Limitazione dell'esercizio dei diritti protetti) Il libero esercizio del diritto esclusivo accordato al costitutore o al suo avente causa puo' essere limitato soltanto per motivi d'interesse pubblico. Se questa limitazione avviene allo scopo d'assicurare la diffusione di nuove varieta', lo Stato dell'Unione interessato deve adottare tutte le misure necessarie affinche' il costitutore o il suo avente causa riceva una equa rimunerazione.

Convenzione-art. 10

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