DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1974, n. 737

Type DPR
Publication 1974-10-04
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono approvati e resi esecutivi la convenzione e l'atto aggiuntivo annessi, stipulati in Ancona rispettivamente in data 1 agosto 1973 e 31 agosto 1974, per il finanziamento di sei posti di assistente ordinario presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Ancona.

Art. 2

Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, sei posti di assistente ordinario attribuiti alle seguenti cattedre: clinica chirurgica generale e terapia chirurgica due posti; clinica medica generale e terapia medica un posto; patologia speciale medica e metodologia clinica un posto; clinica delle malattie nervose e mentali un posto e psichiatria un posto; in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Ancona.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente articolo saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei rispettivi titolari, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione e dal relativo atto aggiuntivo verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

LEONE MALFATTI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1975

Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 82

Convenzione istituzione posti di assistente della facolta' di medicina e chirurgia-art. 1

Convenzione Repubblica italiana UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DI SEI POSTI DI ASSISTENTE PRESSO LE CATTEDRE DI "PATOLOGIA SPECIALE CHIRURGICA E METODOLOGIA CLINICA I"; "PATOLOGIA SPECIALE MEDICA E METODOLOGIA CLINICA I"; "PATOLOGIA SPECIALE CHIRURGICA E PROPEDEUTICA CLINICA II"; "PATOLOGIA SPECIALE MEDICA E METODOLOGIA CLINICA II"; CLINICA DELLE MALATTIE NERVOSE E MENTALI"; "PSICHIATRIA" DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA. L'anno millenovecentosettantatre il giorno uno del mese di agosto nell'edificio comunale di Ancona, si sono incontrati i signori: prof. Alfredo Trifogli, nato ad Ancona il 22 settembre 1920, preside dell'istituto tecnico industriale statale di Ancona, nella qualita' di commissario governativo dell'Universita' di Ancona, giusto decreto ministeriale del 28 aprile 1971, n. 11066, e riconfermato con ministeriale della pubblica istruzione n. 1488 del 22 giugno 1973, autorizzato al presente atto con decreto n. 333 del 1 agosto 1973 allegato in copia sotto la lettera A); domiciliato per la carica presso l'Universita' degli studi di Ancona, piazza Roma, 23; dott. Rolando Ricciotti, nato a Chiaravalle (Ancona) il 15 febbraio 1916, nella sua qualita' di presidente del consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona con sede in questa citta' presso l'amministrazione comunale, giusta delibera dell'assemblea consorziale del 22 dicembre 1971 ai sensi dell'art. 11 dello statuto, nell'interesse del consorzio stesso ed a norma dell'art. 16 dello statuto, autorizzato al presente atto con delibera n. 14 del 12 luglio 1973 allegata in copia sotto la lettera B). Le parti, come sopra costituite, Convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Il consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona, che di seguito sara' chiamato ente, affinche' alle cattedre di patologia speciale medica e metodologia clinica I; patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica I; patologia speciale medica e metodologia clinica II; patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica II; clinica delle malattie nervose mentali; psichiatria; della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Ancona venga assegnato rispettivamente un assistente ordinario, si impegna a versare all'Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di ogni posto di assistente di ruolo su indicato e da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465: a) L. 2.800.000 (lire duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo per ogni assistente summenzionato; b) L. 560.000 (lire cinquecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare dei cennati posti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione istituzione posti di assistente della facolta' di medicina e chirurgia-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Ancona in unica soluzione all'atto della nomina dei titolari dei posti e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione istituzione posti di assistente della facolta' di medicina e chirurgia-art. 3

Art. 3. Qualora il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato alla lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'ente si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per il trattamento di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'ente si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al precedente articolo.

Convenzione istituzione posti di assistente della facolta' di medicina e chirurgia-art. 4

Art. 4. L'Universita' di Ancona per l'attuazione di quanto contenuto nei precedenti articoli, e tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti ai titolari dei posti di assistente di ruolo indicati nell'art. 1. L'Universita' di Ancona versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1 lettera b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, comma secondo.

Convenzione istituzione posti di assistente della facolta' di medicina e chirurgia-art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterra' tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione istituzione posti di assistente della facolta' di medicina e chirurgia-art. 6

Art. 6. La presente convenzione s'intende decaduta integralmente > limitatamente a ciascun posto convenzionato: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengono a cessare in tutto o in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti; c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle predette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesseranno immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Convenzione istituzione posti di assistente della facolta' di medicina e chirurgia-art. 7

Art. 7. La presente convenzione stipulata nell'interesse dell'Universita' di Ancona, sara' registrata in esenzione di tassa di registro, a norma dell'[articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45) e [legge 10 novembre 1970, n. 868](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-11-10;868). F.to Alfredo TRIFOGLI Rolando RICCIOTTI Registrato ad Ancona, il 9 agosto 73 Ufficio del registro, al n. 2860 atti privati. - Esatte lire: esente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MALFATTI

Atto aggiuntivo Convenzione tra Unniversta' di Ancona e Consorzio-art. 1

Atto aggiuntivo Repubblica italiana UNIVERSITA' DEGLI STUDI Di ANCONA ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA E IL CONSORZIO PER IL POTENZIAMENTO DEGLI STUDI UNIVERSITARI PER L'ISTITUZIONE DI SEI POSTI DI ASSISTENTE PRESSO LA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA IN DATA 1 agosto 1973 REGISTRATA iL 9 AGOSTO 1973 al N. 2860 PRIVATI ESENTI. L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno trentuno (Si) del mese di agosto nell'edificio comunale di Ancona, si sono incontrati i signori: prof. Alfredo Trifogli, nato ad Ancona il 22 settembre 1920, preside dell'istituto tecnico industriale statale di Ancona, nella qualita' di commissario governativo dell'Universita' di Ancona, giusto decreto ministeriale del 28 aprile 1971, n. 11066, e riconfermato con ministeriale della pubblica istruzione n. 1488 del 22 giugno 1973 e prorogato nelle funzioni con nota n. 1996 del 16 maggio 1974, autorizzato al presente atto con decreto n. 509 del 23 agosto 1974, domiciliato per la carica presso l'Universita' degli studi di Ancona, piazza Roma, 23; dott. Rolando Ricciotti, nato a Chiaravalle (Ancona) il 15 febbraio 1916, pensionato delle FF.SS. nella sua qualita' di presidente del consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona con sede in questa citta' presso l'amministrazione comunale, giusta delibera dell'assemblea consorziale del 22 dicembre 1971 ai sensi dell'art. 11 dello statuto ed a norma dell'art. 16 dello statuto, autorizzato al presente atto dal consiglio direttivo con delibera n. 14 del 12 luglio 1973, con la quale, richiamata la propria deliberazione in data 25 luglio 1972, n. 17, deliberava di stipulare la convenzione con l'Universita' degli studi per la retribuzione di altri sei posti di assistente presso la facolta' di medicina e chirurgia, al fine di consentire lo svolgimento dell'attivita' essenziale degli insegnamenti clinici ai quali i posti stessi sarebbero assegnati. Si premette che: a seguito delle deliberazioni sopra richiamate e' stata stipulata regolare convenzione in data 1 agosto 1973 tra l'Universita' ed il consorzio stesso per la istituzione di sei posti di assistente da assegnare a sei insegnamenti clinici secondo le necessita' derivanti da convenzioni stipulate tra l'Universita' stessa e gli ospedali per lo svolgimento della attivita' didattica e scientifica oltre che assistenziale presso i reparti convenzionati; che il Ministero del tesoro ha, con lettera in data 4 giugno 1974, richiesto atto aggiuntivo alla convenzione stessa, che cioe' il consorzio si obbliga a sostenere l'onere finanziario previsto dall'art. 1 delle convenzioni anche nel caso di aumento del costo stesso; che nel frattempo a seguito dell'attivazione di insegnamenti clinici relativi al 5° anno di corso della facolta' di medicina per l'anno accademico 1974-75 l'Universita' e gli enti ospedalieri hanno in corso trattative per modificare i precedenti accordi e per il cambio di denominazione dei reparti ospedalieri convenzionati per gli insegnamenti clinici; che a seguito di quanto detto e' opportuno sempre nell'ambito della delibera del direttivo del consorzio sopra richiamata procedere alla modifica della denominazione di alcuni degli insegnamenti a cui e' attribuito il posto di assistente convenzionato e confermare la volonta' di sostenere l'onere finanziario anche a seguito degli aumenti dei contributi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della precedente convenzione a seguito del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modifiche, in legge 30 novembre 1973, n. 766. Le parti Convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. I posti di assistente ordinario istituiti con il predetto atto devono intendersi attribuiti alle seguenti cattedre: 1) clinica chirurgica generale e terapia chirurgica in luogo di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica I; 2) clinica chirurgica generale e terapia chirurgica in luogo di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica II; 3) clinica medica generale e terapia medica in luogo di patologia medica e metodologia clinica I; 4) patologia speciale medica e metodologia clinica in luogo di patologia speciale medica e metodologia clinica II; 5) clinica delle malattie nervose e mentali; 6) psichiatria.

Atto aggiuntivo Convenzione tra Unniversta' di Ancona e Consorzio-art. 2

Art. 2. Il dott. Rolando Ricciotti, nella sua qualita' di presidente del consorzio per il potenziamento degli studi universitari, conferma l'assunzione a carico del consorzio medesimo dell'onere finanziario relativo ai suddetti posti di assistente, anche per quanto si riferisce all'aumento dei contributi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della convenzione in data 1 agosto 1973, previsto dal [decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1973-10-01;580), convertito, con modifiche, nella [legge 30 novembre 1973, n. 766](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-11-30;766). Restano fermi gli altri patti e le clausole contenenti nella convenzione di cui il presente atto e' parte integrante.

Atto aggiuntivo Convenzione tra Unniversta' di Ancona e Consorzio-art. 3

Art. 3. Il presente atto aggiuntivo verra' registrato in esenzione di tassa di registro, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962 e [legge 10 novembre 1970, n. 868](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-11-10;868), in quanto non modifica sostanzialmente le condizioni economiche del precedente atto di cui e' parte integrante. F.to Alfredo TRIFOGLI Rolando RICCIOTTI Registrato ad Ancona il 2 settembre 1974. Ufficio del registro, al n. 1483 atti privati. - Esatte lire: esente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MALFATTI

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