DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 738

Type DPR
Publication 1974-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 14 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, sono aggiunti i seguenti:

Neuroradiologia;

Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;

Fisiopatologia respiratoria;

Tecnica diagnostica istopatologica;

Chimica e microscopia clinica;

Neuropsichiatria infantile;

Chirurgia dell'apparato digerente (in luogo di chirurgia digestiva);

Chirurgia vascolare;

Fisiopatologia del dolore (in luogo di analgesia);

Biofisica;

Semeiotica neurologica;

Immunologia clinica;

Medicina dello sport.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 25 gennaio 1975 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 126

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 14 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, sono aggiunti i seguenti: Neuroradiologia; Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio; Fisiopatologia respiratoria; Tecnica diagnostica istopatologica; Chimica e microscopia clinica; Neuropsichiatria infantile; Chirurgia dell'apparato digerente (in luogo di chirurgia digestiva); Chirurgia vascolare; Fisiopatologia del dolore (in luogo di analgesia); Biofisica; Semeiotica neurologica; Immunologia clinica; Medicina dello sport.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 gennaio 1975

Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 126

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