DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 739

Type DPR
Publication 1974-10-31
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 594, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina nucleare: Scuola di specializzazione in medicina nucleare Art. 595. - Presso la facolta' di medicina e chirurgia e' istituita la scuola di specializzazione in medicina nucleare, con sede presso la cattedra di medicina nucleare, della durata di 3 anni, che conferisce il diploma di specialista in medicina nucleare. Art. 596. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono cosi' suddivisi nei tre anni di corso: 1° Anno: Fondamenti di matematica e statistica; Fisica nucleare e delle radiazioni; Tecniche delle misure di radioattivita'; Dosimetria. 2° Anno: Teoria dei traccianti; Elementi di radiochimica; Applicazioni diagnostiche I; Elementi di radiobiologia. 3° Anno: Applicazioni diagnostiche II; Applicazioni terapeutiche; Radioprotezione e legislazione. Art. 597. - L'ammissione alla scuola avverra' sulla base di titoli ed esami. Art. 598. - Il numero degli iscritti e' di 12 per ogni anno di corso. Ogni allievo ha l'obbligo di un internato effettivo della durata di almeno 4 mesi per ciascun anno di corso. Art. 599. - Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti sono tenuti a superare gli esami relativi ai singoli insegnamenti di ciascun anno per il passaggio all'anno successivo. Art. 600. - Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista, gli allievi dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su materie che sono state oggetto del corso.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1975

Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 22

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.