DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 740

Type DPR
Publication 1974-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 147, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1632, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 133, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'approvazione del regolamento del seminario di applicazione forense:

Art. 134. - Alla facolta' di giurisprudenza e' annesso un seminario di applicazione forense, il quale si propone di corrispondere alle esigenze teoriche e pratiche della preparazione all'esercizio delle professioni legali.

Esso e' regolato dalle presenti norme.

II seminario ha le funzioni di cui all'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Art. 135. - Il seminario ha sede nei locali destinatigli dal rettore e si vale dei servizi e degli uffici universitari.

I mezzi per il funzionamento del seminario sono tratti dai contributi dell'Universita' e da eventuali elargizioni di enti pubblici o privati.

Art. 136. - Il seminario e' retto da un direttore eletto dal consiglio della facolta' di giurisprudenza fra i professori di ruolo e fuori ruolo della facolta' medesima e da due consiglieri, uno dei quali e' il preside della facolta' e l'altro e' eletto dal consiglio di facolta' fra i professori di ruolo e fuori ruolo.

Il direttore ed il consigliere elettivo durano in carica un triennio e possono essere confermati.

Art. 137. - Le esercitazioni si svolgono nelle seguenti materie: diritto amministrativo; diritto civile; diritto penale; diritto romano; procedura civile; procedura penale.

Le esercitazioni, che devono rivestire carattere essenzialmente preparatorio allo svolgimento delle professioni legali, ed in ispecie di quelle giudiziarie, forense e notarile, comprendono studi pratici di testi legislativi e di casi giurisprudenziali, relazioni, discussioni, redazione di atti ed in genere di compiti scritti, esame di incartamenti processuali, accessi ad uffici con ispezione di atti e registri, ed ogni altra attivita' corrispondente ai fini ed al carattere del seminario.

Art. 138. - L'incarico dei corsi di esercitazioni e' conferito per ogni anno accademico dal consiglio direttivo ai professori ufficiali delle rispettive materie o di materie affini presso la facolta' di giurisprudenza od ai professori di materie giuridiche presso altre facolta' dell'Universita' di Trieste.

I professori incaricati devono organizzare l'espletamento delle esercitazioni, ciascuno per il rispettivo settore, anche mediante collaborazione reciproca fra le varie materie, nel modo da essi discrezionalmente ritenuto piu' efficace per il perseguimento degli scopi del seminario ed, a tal fine, possono farsi coadiuvare, in tutto od in parte, da liberi docenti o da cultori della materia, scelti fra i magistrati, gli avvocati ed in genere fra le persone aventi una particolare competenza.

L'incarico dei corsi di esercitazioni non e' da considerarsi ad alcun effetto come incarico di insegnamento universitario.

Art. 139. - Il corso di esercitazioni coincide con l'anno accademico e, nell'arco del periodo dal 1 novembre di ogni anno al 31 ottobre dell'anno successivo, si svolge, per le rispettive materie, secondo un calendario predisposto da ciascuno degli incaricati.

Quando lo reputi opportuno, il direttore puo' indire l'adunanza degli incaricati per ogni esigenza didattica.

Le adunanze alle quali partecipano anche i membri del consiglio direttivo che non siano incaricati di corsi di esercitazioni, sono presiedute dal direttore.

Il consiglio direttivo puo' altresi' disporre che siano organizzati conferenze o cicli di conferenze, convegni e pubblici dibattiti su temi costituenti oggetto del corso e quant'altro possa servire per il raggiungimento degli scopi del seminario.

Art. 140. - Il direttore nomina fra gli assistenti od i cultori di materie giuridiche della facolta' di giurisprudenza un segretario, che assiste alle adunanze del consiglio direttivo per la redazione del verbale, ha cura dei registri delle presenze, da' le opportune comunicazioni ai docenti ed agli iscritti e svolge tutte le altre mansioni che il direttore gli affida.

Il segretario puo' essere affiancato, specie per qualche mansione particolare, da altri assistenti o cultori.

Art. 141. - Possono iscriversi al seminario, in qualita' di praticanti, i laureati in giurisprudenza.

Gli iscritti ricevono un libretto che e' firmato dal direttore o da altro membro del consiglio direttivo e sul quale e' apposta la fotografia del titolare. Nel libretto si indicano i corsi di esercitazioni seguiti e si annotano da parte dei docenti le attestazioni di frequenza e le altre che siano ritenute opportune.

Il direttore puo' ammettere ad assistere come uditori ai singoli corsi di esercitazioni studenti laureandi in giurisprudenza nonche' persone svolgenti professioni legali che desiderino approfondire talune questioni.

La tassa di iscrizione e frequenza e' fissata in L. 20.000.

Art. 142. - Le infrazioni alla disciplina universitaria ed a quella particolare del seminario compiute degli iscritti o dagli uditori sono punite: 1) con l'ammonizione; 2) con l'espulsione dal seminario.

L'ammonizione e' fatta verbalmente dal direttore, dopo aver ammesso l'iscritto a discolparsi. L'espulsione e' deliberata dal consiglio direttivo, con l'approvazione del rettore, previa assegnazione all'incolpato del termine di dieci giorni per la presentazione di giustificazioni scritte.

Art. 143. - Agli iscritti che abbiano frequentato il seminario almeno per un anno con diligenza e con profitto, secondo criteri discrezionalmente adottabili, per le rispettive materie, dagli incaricati delle esercitazioni, viene rilasciato, a loro richiesta, dal direttore un certificato finale agli effetti dell'[art. 6 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37~art6), in relazione all'[art. 18 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-11-27;1578~art18). Il rilascio di tale certificato e' soggetto al pagamento di un diritto fisso stabilito da norme interne.

Art. 144. - Ogni anno, non oltre il 15 luglio, il consiglio direttivo formula le proposte relative al fabbisogno finanziario del seminario per l'anno successivo ed all'erogazione dei fondi, sulle quali sara' provveduto dalle competenti autorita' in occasione della compilazione del bilancio universitario.

Art. 145. - Il consiglio direttivo fissa, in relazione alle disponibilita' del seminario, i compensi da attribuire a coloro che siano incaricati di svolgere i corsi di esercitazioni e, su proposta di questi ultimi, eventualmente a quanti altri li abbiano in qualunque modo coadiuvati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 15

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 147, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1632, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 133, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'approvazione del regolamento del seminario di applicazione forense: Art. 134. - Alla facolta' di giurisprudenza e' annesso un seminario di applicazione forense, il quale si propone di corrispondere alle esigenze teoriche e pratiche della preparazione all'esercizio delle professioni legali. Esso e' regolato dalle presenti norme. II seminario ha le funzioni di cui all'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578. Art. 135. - Il seminario ha sede nei locali destinatigli dal rettore e si vale dei servizi e degli uffici universitari. I mezzi per il funzionamento del seminario sono tratti dai contributi dell'Universita' e da eventuali elargizioni di enti pubblici o privati. Art. 136. - Il seminario e' retto da un direttore eletto dal consiglio della facolta' di giurisprudenza fra i professori di ruolo e fuori ruolo della facolta' medesima e da due consiglieri, uno dei quali e' il preside della facolta' e l'altro e' eletto dal consiglio di facolta' fra i professori di ruolo e fuori ruolo. Il direttore ed il consigliere elettivo durano in carica un triennio e possono essere confermati. Art. 137. - Le esercitazioni si svolgono nelle seguenti materie: diritto amministrativo; diritto civile; diritto penale; diritto romano; procedura civile; procedura penale. Le esercitazioni, che devono rivestire carattere essenzialmente preparatorio allo svolgimento delle professioni legali, ed in ispecie di quelle giudiziarie, forense e notarile, comprendono studi pratici di testi legislativi e di casi giurisprudenziali, relazioni, discussioni, redazione di atti ed in genere di compiti scritti, esame di incartamenti processuali, accessi ad uffici con ispezione di atti e registri, ed ogni altra attivita' corrispondente ai fini ed al carattere del seminario. Art. 138. - L'incarico dei corsi di esercitazioni e' conferito per ogni anno accademico dal consiglio direttivo ai professori ufficiali delle rispettive materie o di materie affini presso la facolta' di giurisprudenza od ai professori di materie giuridiche presso altre facolta' dell'Universita' di Trieste. I professori incaricati devono organizzare l'espletamento delle esercitazioni, ciascuno per il rispettivo settore, anche mediante collaborazione reciproca fra le varie materie, nel modo da essi discrezionalmente ritenuto piu' efficace per il perseguimento degli scopi del seminario ed, a tal fine, possono farsi coadiuvare, in tutto od in parte, da liberi docenti o da cultori della materia, scelti fra i magistrati, gli avvocati ed in genere fra le persone aventi una particolare competenza. L'incarico dei corsi di esercitazioni non e' da considerarsi ad alcun effetto come incarico di insegnamento universitario. Art. 139. - Il corso di esercitazioni coincide con l'anno accademico e, nell'arco del periodo dal 1 novembre di ogni anno al 31 ottobre dell'anno successivo, si svolge, per le rispettive materie, secondo un calendario predisposto da ciascuno degli incaricati. Quando lo reputi opportuno, il direttore puo' indire l'adunanza degli incaricati per ogni esigenza didattica. Le adunanze alle quali partecipano anche i membri del consiglio direttivo che non siano incaricati di corsi di esercitazioni, sono presiedute dal direttore. Il consiglio direttivo puo' altresi' disporre che siano organizzati conferenze o cicli di conferenze, convegni e pubblici dibattiti su temi costituenti oggetto del corso e quant'altro possa servire per il raggiungimento degli scopi del seminario. Art. 140. - Il direttore nomina fra gli assistenti od i cultori di materie giuridiche della facolta' di giurisprudenza un segretario, che assiste alle adunanze del consiglio direttivo per la redazione del verbale, ha cura dei registri delle presenze, da' le opportune comunicazioni ai docenti ed agli iscritti e svolge tutte le altre mansioni che il direttore gli affida. Il segretario puo' essere affiancato, specie per qualche mansione particolare, da altri assistenti o cultori. Art. 141. - Possono iscriversi al seminario, in qualita' di praticanti, i laureati in giurisprudenza. Gli iscritti ricevono un libretto che e' firmato dal direttore o da altro membro del consiglio direttivo e sul quale e' apposta la fotografia del titolare. Nel libretto si indicano i corsi di esercitazioni seguiti e si annotano da parte dei docenti le attestazioni di frequenza e le altre che siano ritenute opportune. Il direttore puo' ammettere ad assistere come uditori ai singoli corsi di esercitazioni studenti laureandi in giurisprudenza nonche' persone svolgenti professioni legali che desiderino approfondire talune questioni. La tassa di iscrizione e frequenza e' fissata in L. 20.000. Art. 142. - Le infrazioni alla disciplina universitaria ed a quella particolare del seminario compiute degli iscritti o dagli uditori sono punite: 1) con l'ammonizione; 2) con l'espulsione dal seminario. L'ammonizione e' fatta verbalmente dal direttore, dopo aver ammesso l'iscritto a discolparsi. L'espulsione e' deliberata dal consiglio direttivo, con l'approvazione del rettore, previa assegnazione all'incolpato del termine di dieci giorni per la presentazione di giustificazioni scritte. Art. 143. - Agli iscritti che abbiano frequentato il seminario almeno per un anno con diligenza e con profitto, secondo criteri discrezionalmente adottabili, per le rispettive materie, dagli incaricati delle esercitazioni, viene rilasciato, a loro richiesta, dal direttore un certificato finale agli effetti dell'art. 6 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, in relazione all'art. 18 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578. Il rilascio di tale certificato e' soggetto al pagamento di un diritto fisso stabilito da norme interne. Art. 144. - Ogni anno, non oltre il 15 luglio, il consiglio direttivo formula le proposte relative al fabbisogno finanziario del seminario per l'anno successivo ed all'erogazione dei fondi, sulle quali sara' provveduto dalle competenti autorita' in occasione della compilazione del bilancio universitario. Art. 145. - Il consiglio direttivo fissa, in relazione alle disponibilita' del seminario, i compensi da attribuire a coloro che siano incaricati di svolgere i corsi di esercitazioni e, su proposta di questi ultimi, eventualmente a quanti altri li abbiano in qualunque modo coadiuvati.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1975

Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 15

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