DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 752
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 436 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al corso di specializzazione in ingegneria informatica: Corso di specializzazione in ingegneria informatica Art. 437. - Presso la facolta' di ingegneria e' istituito un corso di specializzazione in ingegneria informatica, per la formazione di esperti nei diversi settori riguardanti la teoria e l'applicazione dell'informatica. Art. 438. - Il corso ha la durata di un anno ed e' retto da un direttore assistito dal consiglio del corso. Art. 439. - Il direttore del corso e' nominato dal rettore su designazione del consiglio di facolta' di ingegneria. Il direttore dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile. Il direttore puo' promuovere tutte le iniziative di cooperazione con altre Universita' e con enti italiani e stranieri, che giudichi utili per il raggiungimento dei fini istituzionali. Il consiglio di facolta', sentito il direttore, decide di anno in anno sullo svolgimento del corso e sulle materie da attivare. Art. 440. - Il consiglio del corso e' costituito dal direttore, che lo presiede, e dai docenti delle materie oggetto di insegnamento fra quelle elencate nell'art. 444. Gli insegnanti del corso sono nominati dal rettore su proposta del direttore, che di anno in anno puo' sceglierli tra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti e gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza in una delle materie trattate nel corso, ovvero giovarsi, per talune materie, di insegnamenti svolti presso una delle facolta' dell'Universita' di Genova. Art. 441. - Al corso sono ammessi i laureati in ingegneria; il consiglio del corso potra' ammettere candidati in possesso di laurea in altra materia o di Aiolo giudicato equivalente. Il consiglio del corso delibera tempestivamente di anno in anno l'inizio e lo svolgimento delle lezioni, il numero massimo di allievi ammessi al corso, e le norme per l'ammissione. L'ammissione al corso e' subordinata ad una graduatoria formulata in base all'esito di un esame orale che verte sui fondamenti dei sistemi di calcolo automatico e sulla loro programmazione. Art. 442. - Il direttore e' responsabile della supervisione dell'attivita' di studio degli iscritti che sono tenuti a frequentare i singoli insegnamenti secondo le modalita' stabilite dal consiglio del corso. Art. 443. - Ciascuno allievo deve predisporre un piano di studi nell'ambito delle discipline oggetto di insegnamento tra quelle elencate nel successivo articolo o nell'ambito delle discipline insegnate presso l'Universita' di Genova. Il numero degli insegnamenti nel piano di studi deve essere almeno equivalente a sei insegnamenti annuali. Il piano di studi e' sottoposto all'approvazione del consiglio del corso. Art. 444. - Gli insegnamenti impartiti sono annuali, ad eccezione dei corsi monografici che sono semestrali; alcuni degli insegnamenti annuali potranno essere suddivisi in insegnamenti semestrali. Essi sono: 1) Acquisizione e trasmissione dati; 2) Applicazioni gestionali degli elaboratori elettronici; 3) Automazione degli impianti industriali; 4) Calcolo numerico e programmazione; 5) Compilatori e sistemi operativi; 6) Esercitazioni di linguaggi programmativi; 7) Istruzione assistita da calcolatori; 8) Linguaggi programmativi speciali; 9) Logica e teoria degli automi; 10) Metodi di calcolo ibrido; 11) Modelli di processi industriali; 12) Organizzazione dei sistemi di elaborazione della informazione; 13) Principi di economia ed econometria; 14) Reti combinatorie e sequenziali; 15) Ricerca operativa; 16) Simulazione e modellistica; 17) Struttura dei calcolatori elettronici; 18) Tecniche digitali; 19) Tecniche di interazione uomo-macchina; 20) Tecniche di organizzazione delle informazioni; 21) Teoria della probabilita' e statistica; 22) Corsi monografici. I corsi monografici in numero non superiore a due, sono stabiliti di anno in anno dal consiglio del corso e sono affidati ad esperti italiani e stranieri, prescelti dal consiglio stesso. Gli insegnamenti sono integrati da seminari. Art. 445. - Per la validita' del corso ciascuno iscritto dovra' superare gli esami di tutti gli insegnamenti previsti nel suo piano di studi e dovra' svolgere un lavoro personale di carattere teorico e sperimentale. Agli iscritti che abbiano superati gli esami ed abbiano ottenuto l'idoneita' per il lavoro personale eseguito viene rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta. Art. 446. - Il lavoro personale andra' concordato con uno degli insegnanti del corso e svolto sotto la sua guida. Il giudizio sull'idoneita' sul lavoro personale verra' espresso da una commissione costituita dal direttore del corso, dal relatore, e da un correlatore, nominato dal consiglio del corso nella persona di un competente nel soggetto particolare del lavoro, il quale non faccia parte dell'Universita' di Genova. Art. 447. - Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle seguenti tasse, soprattasse e contributi: tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 soprattassa annuale per esame di profitto . . . . . . . . . L. 7.000 contributo assistenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400 contributo riscaldamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.500 contributo unificato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000 L'ammontare dei contributi di laboratorio e di esercitazione viene stabilito dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, uditi la facolta' di ingegneria e il consiglio di corso.
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 18
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.