DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 1974, n. 821
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura generale dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta: L'Avvocatura generale dello Stato puo' assumere la rappresentanza e la difesa dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia" nei giudizi attivi e passivi davanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.
LEONE RUMOR - COLOMBO - ZAGARI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 febbraio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 115
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