DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1974, n. 824

Type DPR
Publication 1974-02-08
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 13 dicembre 1964, n. 134;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062, che approva il regolamento recante norme per la disciplina della costruzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne;

Riconosciuta la necessita' di sostituire nell'art. 2.4.04, primo comma, di tale regolamento alla dizione "... temperatura di 5°C" la dizione "temperatura di - 5°C..." in quanto la temperatura di - 5°C (meno 5°C) da' una maggiore sicurezza ai fini della stabilita' dei sostegni; di sostituire nell'art. 2.5.05 la dizione "terreno gravante" con quella di "peso gravante";

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 1144 del 12 settembre 1969;

Udito il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 dicembre 1971;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 2.4.04 del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062, viene sostituito dal seguente: "che tutti i conduttori e le corde di guardia siano integri alla temperatura di - 5°C (meno 5 gradi centigradi) e che spiri normalmente alla linea vento a 130 km/ora".

Art. 2

Il secondo comma dell'art. 2.5.05 del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062, viene sostituito dal seguente: "Per la verifica dei piedini tesi, si assume convenzionalmente che il peso gravante su ogni piedino e' quello del terreno compreso tra il piedino e le generatrici di un conoide inclinate sulla verticale di un angolo a dipendente dalla natura del terreno, inviluppante il piedino stesso".

LEONE RUMOR - LAURICELLA - DE MITA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1975

Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 108

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