DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1974, n. 824
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 1 della legge 13 dicembre 1964, n. 134;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062, che approva il regolamento recante norme per la disciplina della costruzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne;
Riconosciuta la necessita' di sostituire nell'art. 2.4.04, primo comma, di tale regolamento alla dizione "... temperatura di 5°C" la dizione "temperatura di - 5°C..." in quanto la temperatura di - 5°C (meno 5°C) da' una maggiore sicurezza ai fini della stabilita' dei sostegni; di sostituire nell'art. 2.5.05 la dizione "terreno gravante" con quella di "peso gravante";
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 1144 del 12 settembre 1969;
Udito il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 dicembre 1971;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:
Art. 1
Il primo comma dell'art. 2.4.04 del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062, viene sostituito dal seguente: "che tutti i conduttori e le corde di guardia siano integri alla temperatura di - 5°C (meno 5 gradi centigradi) e che spiri normalmente alla linea vento a 130 km/ora".
Art. 2
Il secondo comma dell'art. 2.5.05 del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062, viene sostituito dal seguente: "Per la verifica dei piedini tesi, si assume convenzionalmente che il peso gravante su ogni piedino e' quello del terreno compreso tra il piedino e le generatrici di un conoide inclinate sulla verticale di un angolo a dipendente dalla natura del terreno, inviluppante il piedino stesso".
LEONE RUMOR - LAURICELLA - DE MITA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 108
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