DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1974, n. 832

Type DPR
Publication 1974-10-30
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' antidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 46 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica sono aggiunti i seguenti: Analisi funzionale; Teoria della relativita'; Meccanica analitica; Meccanica statistica; Calcolo numerico e programmazione. Art. 47 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti: Fisica del plasma; Fisica dei semiconduttori; Teoria dei sistemi; Metodi fisici per la biologia; Fisica dei componenti elettronici; Psicologia dell'eta' evolutiva; Metodi fisici ed apparecchi di misura per le scienze della Terra; Didattica della fisica. Art. 48 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, indirizzo organico biologico, e' aggiunto il seguente: Chimica degli eterociclici. Nello stesso articolo l'insegnamento di "Chimica bromatologica" viene soppresso e sostituito da "Chimica degli alimenti". L'art. 51, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, e' modificato nel senso che dopo l'elenco degli insegnamenti complementari e' aggiunto il seguente nuovo comma: "L'insegnamento biennale di fisica sperimentale comporta due esami distinti alla fine di ciascun anno di corso". L'art. 56, relativo alle norme degli esami di laurea in chimica, scienze naturali, scienze geologiche e scienze biologiche, e' abrogato e sostituito dal seguente: Art. 56. - L'esame di laurea in chimica, in scienze naturali, in scienze geologiche ed in scienze biologiche consiste nella discussione su una dissertazione scritta, teorica o sperimentale, svolta su argomento scelto liberamente dal candidato in uno degli insegnamenti che si riferiscono alla laurea a cui aspira. La dissertazione deve essere presentata almeno quindici giorni prima dell'esame, insieme coll'indicazione di un argomento orale da svolgere davanti alla commissione esaminatrice, scelto fra gli insegnamenti della facolta', diverso da quello che forma oggetto della dissertazione. Il presidente nomina fra i professori ufficiali membri della commissione di laurea un relatore e un correlatore delle singole tesi.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1973

Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 88

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.