DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 833
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1973, n. 1162, relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, e' rettificato nel modo seguente:
Il primo comma dell'art. 103 e' abrogato e sostituito dal seguente:
"L'ammissione all'orientamento in sanita' pubblica, in igiene, tecnica e direzione ospedaliera ed in igiene e medicina scolastica e' limitata ai laureati in medicina e chirurgia; all'orientamento di laboratorio sono ammessi, oltre i laureati in medicina e chirurgia, i laureati in scienze biologiche e in farmacia".
Il secondo comma dell'art. 104 e' abrogato e sostituito dal seguente: "A seguito del parere della facolta' potra' essere concesso un anno di decurtazione al biennio propedeutico al personale di ruolo degli istituti universitari di igiene e di microbiologia e degli istituti di clinica pediatrica e di puericultura (questi ultimi per l'orientamento di igiene e medicina scolastica), dell'amministrazione sanitaria centrale e periferica, dei laboratori provinciali ed ospedalieri, della direzione sanitaria degli ospedali".
Art. 105 - all'elenco degli insegnamenti del secondo anno di corso e' aggiunto il seguente:
Epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1974
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 86
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1973, n. 1162, relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, e' rettificato nel modo seguente: Il primo comma dell'art. 103 e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'ammissione all'orientamento in sanita' pubblica, in igiene, tecnica e direzione ospedaliera ed in igiene e medicina scolastica e' limitata ai laureati in medicina e chirurgia; all'orientamento di laboratorio sono ammessi, oltre i laureati in medicina e chirurgia, i laureati in scienze biologiche e in farmacia". Il secondo comma dell'art. 104 e' abrogato e sostituito dal seguente: "A seguito del parere della facolta' potra' essere concesso un anno di decurtazione al biennio propedeutico al personale di ruolo degli istituti universitari di igiene e di microbiologia e degli istituti di clinica pediatrica e di puericultura (questi ultimi per l'orientamento di igiene e medicina scolastica), dell'amministrazione sanitaria centrale e periferica, dei laboratori provinciali ed ospedalieri, della direzione sanitaria degli ospedali". Art. 105 - all'elenco degli insegnamenti del secondo anno di corso e' aggiunto il seguente: Epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale.
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 86
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