DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 839

Type DPR
Publication 1974-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1969, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1973, n. 1100, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche della Scuola anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 17, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo relativo al finanziamento dei posti di perfezionamento:

Art. 18. - Qualora la Scuola intenda finanziare i posti di perfezionamento con borse o assegni ministeriali, emanera' i relativi bandi in conformita' alle disposizioni di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 107

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1969, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1973, n. 1100, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche della Scuola anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 17, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo relativo al finanziamento dei posti di perfezionamento: Art. 18. - Qualora la Scuola intenda finanziare i posti di perfezionamento con borse o assegni ministeriali, emanera' i relativi bandi in conformita' alle disposizioni di legge.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1975

Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 107

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