DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 839
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1969, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1973, n. 1100, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche della Scuola anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 17, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo relativo al finanziamento dei posti di perfezionamento:
Art. 18. - Qualora la Scuola intenda finanziare i posti di perfezionamento con borse o assegni ministeriali, emanera' i relativi bandi in conformita' alle disposizioni di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1974
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 107
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1969, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1973, n. 1100, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche della Scuola anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 17, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo relativo al finanziamento dei posti di perfezionamento: Art. 18. - Qualora la Scuola intenda finanziare i posti di perfezionamento con borse o assegni ministeriali, emanera' i relativi bandi in conformita' alle disposizioni di legge.
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 107
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