DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 843
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 180, relativo alla scuola di specializzazione in radiologia, e' abrogato e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in radiologia
Art. 180. - La scuola di specializzazione in radiologia rilascia due diplomi:
diploma di specializzazione in radiologia;
diploma di specializzazione in radiologia diagnostica.
La scuola e' riservata ai laureati in medicina e chirurgia che possono essere accolti in numero massimo di sei per ciascun anno di corso per radiologia e radiologia diagnostica (totale quarantadue iscritti).
A) Diploma di specializzazione in radiologia:
Durata del corso: quattro anni;
Numero massimo di iscritti: sei per ogni anno di corso (totale iscritti ventiquattro).
Gli insegnamenti sono i seguenti:
Matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica (annuale) comprendente:
1) richiami di matematica e fisica generale;
2) costituzione della materia;
3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;
4) statistica applicata alla medicina;
5) informatica e cibernetica.
Radiodiagnostica (triennale) comprendente:
1) principi generali di radiodiagnostica;
2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;
3) tecnica e fisiologia applicata alla radiodiagnostica;
4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica - effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;
5) semeiologia radiologica;
6) diagnostica differenziale radiologica;
7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;
8) dimostrazioni di casistica clinica.
Radiobiologia (annuale) comprendente:
1) radiobiologia generale;
2) danni da radiazioni e radiopatie.
Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:
1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;
2) compiti e responsabilita' medico-legali del radiologo;
3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;
4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;
5) radioprotezione chimica;
6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione ed attivazione dei reparti radiologici.
Radioterapia e terapia fisica (triennale) comprendente:
1) radiobiologia applicata;
2) fondamenti generali di radioterapia e terapia fisica;
3) istopatologia speciale dei tumori;
4) nozioni sugli apparecchi e strumenti per la radioterapia;
5) tecnica e metodica radioterapica;
6) dosimetria;
7) clinica radioterapica;
8) fondamenti generali di chemioterapia oncologica;
9) chemioterapia clinica dei tumori e sua associazione alla radioterapia;
10) dimostrazione di casistica clinica.
Medicina nucleare (triennale) comprendente:
1) elementi di medicina nucleare;
2) istrumentario, tecnica e metodica dell'impiego dei radioisotopi in medicina nucleare;
3) dosimetria dei radioisotopi somministrati per via interna;
4) diagnostica con radioisotopi somministrati per via interna;
5) radioterapia metabolica;
6) dimostrazioni di casistica clinica.
I singoli insegnamenti, tenuti da uno o piu' docenti, a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze, dimostrazioni pratiche e, ove opportuno e possibile, da visite ad istituzioni di particolare interesse, sono cosi' distribuiti nei quattro anni di corso:
1° Anno (tronco comune):
Matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;
Radiologia;
Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;
Radiodiagnostica (I).
2° Anno:
Radiodiagnostica (II);
Radioterapia e terapia fisica (I).
3° Anno:
Radiodiagnostica (III);
Radioterapia e terapia fisica (II);
Medicina nucleare (I).
4° Anno:
Radioterapia e terapia fisica (III);
Medicina nucleare (II).
B) Diploma di specializzazione in radiologia diagnostica:
Durata del corso: tre anni;
Numero massimo di iscritti: sei per ogni anno di corso (totale diciotto iscritti).
Gli insegnamenti sono i seguenti:
Matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica (annuale) comprendente:
1) Richiami di matematica e fisica generale;
2) Costituzione della materia;
3) Produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;
4) Statistica applicata alla medicina;
5) Informatica e cibernetica applicate alla radiologia.
Radiodiagnostica (triennale) comprendente:
1) Principi generali di radiodiagnostica;
2) Apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;
3) Tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;
4) I mezzi di contrasto artificiale di radiodiagnostica - effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;
5) Semeiologia radiologica;
6) Diagnostica differenziale radiologica;
7) Dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;
8) Dimostrazioni di casistica clinica.
Radiobiologia (annuale) comprendente:
1) Radiobiologia generale;
2) Danni da radiazioni e radiopatie.
Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:
1) Legislazione sanitaria applicata alla radiologia;
2) Compiti e responsabilita' medico-legali del radiologo;
3) Radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;
4) Fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;
5) Radioprotezione chimica;
6) Problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici.
I singoli insegnamenti, tenuti da uno o piu' docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze e dimostrazioni pratiche, sono cosi' distribuiti nei tre anni di corso:
1° Anno (tronco comune):
Matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;
Radiobiologia;
Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;
Radiodiagnostica (I).
2° Anno:
Radiodiagnostica (II).
3°Anno:
Radiodiagnostica (III).
E' obbligatorio l'internato. L'obbligo della frequenza durante tutto l'anno accademico (nove mesi) presso l'istituto di radiologia, sede della scuola, puo' essere ridotto ad un mese (su concessione del direttore della scuola) per gli specializzandi che fanno parte di istituti universitari della stessa disciplina che non abbiano la scuola e per gli assistenti di ruolo di primariato della stessa disciplina presso ospedali di prima categoria.
Non e' consentita l'abbreviazione dei corsi, fatta eccezione per gli specializzati in radiologia diagnostica, che intendano conseguire il diploma di specializzazione in radiologia, i quali potranno essere ammessi al terzo o quarto anno del corso in radiologia a giudizio del direttore della scuola in base alla valutazione dei loro titoli.
E' obbligatorio il superamento degli esami di un corso per l'ammissione al corso successivo.
Per essere ammessi agli esami di diploma in radiologia e, radiologia diagnostica, gli iscritti, oltre ad aver compiuto un congruo periodo di internato, devono aver superato un esame su ciascuna materia di insegnamento ed elaborata una tesi scritta su di un argomento radiologico concordato con il direttore della scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1974
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 102
Art. 1
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