DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 856
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 o modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 22 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti: Diritto penale commerciale; Diritto urbanistico. L'art. 61, relativo agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, e' modificato nel senso che l'insegnamento di "Ottica fisiologica" muta la denominazione in quella di "Ottica fisiopatologica".
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 febbraio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 136
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