LEGGE 24 dicembre 1974, n. 857
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla navigazione marittima mercantile, concluso a Mosca il 26 ottobre 1972.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 18 del trattato stesso.
LEONE MORO - RUMOR - GIOIA - GUI - VISENTINI - DE MITA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Trattato-art. 1
TRATTATO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE SULLA NAVIGAZIONE MARITTIMA MERCANTILE. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE Animati dal desiderio di sviluppare la navigazione marittima mercantile fra i loro rispettivi Paesi e di contribuire allo sviluppo della navigazione internazionale applicando i principi della libera navigazione marittima mercantile e ad evoluzione del trattato di commercio e di navigazione fra l'URSS e l'Italia dell'11 dicembre 1948 hanno stabilito di concludere il presente trattato. Articolo 1. Ai fini del presente trattato: a) per "nave dell'alta Parte contraente" s'intende qualsiasi nave mercantile, registrata in un porto della alta Parte stessa; b) per "membro di equipaggio della nave" s'intende qualsiasi persona, compreso il comandante, che esplichi effettivamente a bordo della nave nel corso del viaggio un'attivita' connessa con il funzionamento della nave stessa e con i servizi di bordo e che sia iscritta nel ruolo d'equipaggio.
Trattato-art. 2
Articolo 2. Le alte Parti contraenti riaffermano il principio della liberta' di navigazione mercantile e dichiarano che si asterranno dall'adottare misure che possano pregiudicare la navigazione marittima dell'altra alta Parte contraente oppure compromettere la scelta della bandiera.
Trattato-art. 3
Articolo 3. Sulla base di quanto enunciato nell'articolo 2 del presente trattato, le alte Parti contraenti adotteranno le misure necessarie per migliorare le condizioni di navigazione fra la Repubblica italiana e l'Unione sovietica e per stimolare lo sviluppo delle relazioni in tale settore. In particolare, le alte Parti contraenti hanno convenuto: a) d'incoraggiare la partecipazione delle navi della Repubblica italiana e dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche ai traffici marittimi tra i porti di ambedue i Paesi e di non impedire alle navi battenti la bandiera dell'altra alta Parte contraente di effettuare traffici fra i porti del proprio Paese e quelli di altri Paesi; b) di cooperare all'eliminazione degli ostacoli che potrebbero rendere piu' difficile lo sviluppo dei traffici marittimi tra i porti di ambedue i Paesi. Le proposizioni del presente articolo, che considerano i reciproci interessi di ambedue i Paesi, non ledono il diritto di navi battenti bandiera di altri Paesi di partecipare ai traffici tra i porti delle alte Parti contraenti.
Trattato-art. 4
Articolo 4. Ciascuna alta Parte contraente accordera' alle navi dell'altra alta Parte lo stesso trattamento previsto per le proprie navi nei porti nazionali per quanto riguarda il libero accesso al porto e la sua utilizzazione, l'uso degli impianti portuali per le navi, le merci e i passeggeri, nonche' per le operazioni commerciali. L'eguaglianza di trattamento si estende alle facilitazioni di ogni specie quali l'assegnazione di posti di ormeggio, di carico e scarico, come pure ai diritti e alle tasse dovuti a qualsiasi titolo.
Trattato-art. 5
Articolo 5. Le alte Parti contraenti prenderanno, nei limiti delle loro legislazioni e dei regolamenti portuali, le misure necessarie per ridurre la durata di sosta delle navi nei porti e possibilmente per accelerare e semplificare il disbrigo delle formalita' doganali, sanitarie e delle altre formalita' vigenti nei porti stessi.
Trattato-art. 6
Articolo 6. I. - Le navi battenti bandiera di una delle alte Parti contraenti, in possesso dei documenti prescritti a prova della loro nazionalita' secondo la legge nazionale, sono considerate navi di tale alta Parte contraente. II. - Sono reciprocamente riconosciuti i documenti di bordo rilasciati dalle competenti autorita' di una delle alte Parti contraenti, o da queste riconosciuti, alle navi battenti la propria bandiera. Le navi di ciascuna delle alte Parti contraenti, munite di certificati di stazza legalmente rilasciati, non saranno sottoposte ad un'altra misurazione nei porti dell'altra alta Parte. In ogni caso di modifica del sistema di stazzatura da parte di uno dei due Stati, questo ne dovra' dare comunicazione all'altro ai fini dell'accertamento delle condizioni di equivalenza.
Trattato-art. 7
Articolo 7. Ciascuna delle alte Parti contraenti riconoscera' come documento di identita' dei membri degli equipaggi, rispettivamente: per le navi italiane il "libretto di navigazione" e per le navi sovietiche il "passaporto di marinaio dell'URSS".
Trattato-art. 8
Articolo 8. Le persone munite del documento di identita' previsto dall'articolo 7 del presente trattato, sempre che il loro nominativo sia riportato nelle liste dell'equipaggio della nave e nell'elenco rimesso alle autorita' portuali, possono, previo relativo permesso e senza necessita' di visto nel corso della sosta della nave, scendere a terra nei porti dell'altra alta Parte contraente trattenendosi nell'ambito della citta' sede del porto. Scendendo a terra e ritornando a bordo i predetti marittimi saranno tenuti a sottoporsi ai controlli dei documenti di viaggio e della dogana secondo i regolamenti vigenti nel porto stesso.
Trattato-art. 9
Articolo 9. Ai marittimi che siano cittadini di una delle due alle Parti contraenti sara' consentito di attraversare il territorio dell'altra alta Parte contraente per raggiungere il luogo di imbarco su una nave che sia in un porto di questa alta Parte o, se sbarcati, per ritornare in Patria, a condizione che siano in possesso del documento d'identita' di cui all'articolo 7 del presente trattato munito del visto necessario rilasciato dalle autorita' dell'altra alta Parte contraente, nonche' di una dichiarazione di imbarco o di sbarco rilasciata dall'armatore o dal suo agente o dal comandante della nave. I visti suddetti sui documenti d'identita' verranno rilasciati, nel periodo di tempo piu' breve possibile, dalle autorita' competenti di ciascuna delle alte Parti contraenti. I movimenti delle suddette persone sul territorio di ciascuna delle alte Parti contraenti verso il luogo di destinazione saranno soggetti alle disposizioni vigenti nel territorio stesso per quanto riguarda il movimento degli stranieri.
Trattato-art. 10
Articolo 10. Le alte Parti contraenti si riservano il diritto di negare l'ingresso ed il soggiorno nei loro rispettivi territori alle persone in possesso dei documenti di marittimo di cui all'articolo 7 del presente trattato che esse ritengono non desiderabili.
Trattato-art. 11
Articolo 11. Negli interessi della navigazione, il comandante della nave che si trovi in un porto dell'altra alta Parte contraente, oppure un membro dell'equipaggio da lui nominato, otterranno il permesso di recarsi dal funzionario consolare del Paese di cui la nave batte bandiera, oppure dal rappresentante della compagnia proprietaria o noleggiatrice della nave stessa.
Trattato-art. 12
Articolo 12. Le navi di ciascuna delle alte Parti contraenti che approdano in uno dei porti dell'altra alta Parte contraente, per sbarcare parzialmente il loro carico proveniente dall'estero, potranno, conformandosi alle leggi ed ai regolamenti del Paese di approdo, conservare a bordo il carico destinato ad altro porto sia dello stesso Paese che di un Paese diverso, senza dover corrispondere per esso alcun diritto di importazione, esportazione o altro gravame equivalente. Le suddette navi, passando da un porto di uno dai due Stati in altri porti dello stesso Stato, per effettuare e completare il loro carico diretto all'estero, non saranno sottoposte a diritti diversi da quelli cui sono soggette, in casi analoghi, le navi nazionali. Col permesso delle autorita' competenti, i trasbordi diretti di merci da una nave all'altra possono effettuarsi senza passare attraverso depositi intermedi a terra o galleggianti e senza pagamento di alcuna imposta o diritto, salvo le spese per la sorveglianza.
Trattato-art. 13
Articolo 13. Le compagnie o le societa' di navigazione che hanno la sede della direzione effettiva sul territorio di una delle alte Parti contraenti non saranno tassabili nel territorio dell'altra alta Parte contraente per i redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, dell'attivita' di trasporto marittimo di merci e di passeggeri. Il contenuto e le modalita' di applicazione del precedente comma verranno precisate con apposito accordo da stipularsi nel prossimo futuro.
Trattato-art. 14
Articolo 14. Qualora una nave di una delle alte Parti contraenti subisca naufragio o altro sinistro sulla costa dell'altro Paese, la nave ed il carico godranno nel territorio di questa alla Parte gli stessi diritti e benefici che sono accordati alle navi ed ai carichi nazionali. Al comandante, all'equipaggio ed ai passeggeri, come pure alla nave stessa ed al suo carico, saranno prestati in ogni momento l'aiuto e l'assistenza necessaria nella stessa misura e con le stesse modalita' applicabili alle navi nazionali. Il carico e gli oggetti recuperati dalla nave che abbia subito naufragio od altro sinistro non saranno sottoposti ad alcun dazio o diritto doganale, salvo il caso che questi oggetti siano destinati all'utilizzazione o consumo sul territorio dell'altra alta Parte contraente.
Trattato-art. 15
Articolo 15. I. - Le autorita' giudiziarie di una alta Parte contraente non eserciteranno la giurisdizione sulle controversie civili tra il comandante, gli ufficiali e i membri dell'equipaggio delle navi battenti bandiera dell'altra alta Parte contraente, qualora dette controversie concernano l'adempimento degli obblighi discendenti dal contratto di arruolamento. II. - Le autorita' di un'alta Parte contraente non eserciteranno la giurisdizione penale per eseguire l'arresto di una persona o per compiere atti di istruzione a bordo di una nave battente bandiera dell'altra alta Parte contraente che si trovi in un porto della prima alta Parte contraente, se non nei seguenti casi: a) se le conseguenze del reato si ripercuotono sul territorio della prima alta Parte contraente; b) se il reato, o le sue conseguenze, sono di tale natura da turbare la tranquillita' o l'ordine pubblico a terra e nel porto o nelle acque territoriali della prima alta Parte contraente, come pure se il reato puo' compromettere la sicurezza pubblica nei medesimi luoghi; c) se nel reato siano state coinvolte persone estranee all'equipaggio, ovvero il reato sia stato comunque commesso da o contro un cittadino della prima alta Parte contraente; d) se l'infrazione costituisca grave reato contro la vita o l'incolumita' personale. III. - Le disposizioni di cui al paragrafo II del presente articolo non pregiudicano l'applicazione, da parte delle autorita' locali, delle norme concernenti la repressione del traffico degli stupefacenti, la disciplina doganale e sanitaria, ne' l'esplicazione ad opera delle medesime autorita' di altre misure di controllo relative alla sicurezza delle navi e dei porti, alla tutela della vita umana, alla sicurezza dei carichi ed al soggiorno degli stranieri.
Trattato-art. 16
Articolo 16. Il trattamento che le due alte Parti contraenti reciprocamente si concedono con il presente trattato non si estende: a) all'esercizio del cabotaggio tra i porti dell'altra alta Parte ed alla navigazione interna; b) all'esercizio della pesca; c) all'esercizio dei servizi marittimi, dei porti, delle rade e spiagge, ivi compresi il pilotaggio, il rimorchio, il salvataggio e l'assistenza marittima; d) ai privilegi concessi alle societa' per lo sport; e) agli incoraggiamenti all'industria delle costruzioni navali ed all'esercizio della navigazione marittima stabiliti con leggi speciali; f) all'emigrazione ed al trasporto degli emigrati; g) ai porti non destinati all'utilizzazione da parte di navi straniere, o a quei porti, a quelle zone o parti di porti, destinati esclusivamente o prevalentemente a navi da guerra, nei casi in cui in tali porti, zone o parti di porti si renda necessaria per determinati periodi e circostanze l'applicazione di particolari misure restrittive da comunicare tempestivamente.
Trattato-art. 17
Articolo 17. In base ad intese fra gli organi competenti delle alte Parti contraenti, delegazioni tecniche dei due Paesi potranno riunirsi per esaminare l'andamento dei traffici marittimi tra i due Stati e per trattare tutte le altre questioni di reciproco interesse connesse al presente trattato.
Trattato-art. 18
Articolo 18. Il presente trattato sara' ratificato e lo scambio degli strumenti di ratifica avverra' in Roma nel piu' breve tempo possibile. Esso entrera' in vigore 15 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e restera' in vigore fino a 12 mesi dalla data in cui una delle alte Parti contraenti ne avra' notificata la denuncia per iscritto all'altra alta Parte contraente. FATTO a Mosca, il 26 ottobre 1972 in doppio originale, in italiano ed in russo, i due testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana ANDREOTTI Per il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche KOSSIGHIN Visto, il Ministro per gli affari esteri RUMOR
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.