DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1974, n. 859
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il titolo V della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto il regio decreto 24 agosto 1942, n. 1799, con il quale fu approvato lo statuto dell'Ente italiano per il diritto d'autore (E.I.D.A.);
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 433, relativo alla modificazione della denominazione dell'Ente italiano per il diritto d'autore in quello di "Societa' italiana degli autori ed editori" (S.I.A.E.);
Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, e l'articolo 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842, con il quale e' stato approvato lo statuto della S.I.A.E.;
Viste le proposte di modificazioni statutarie approvate dall'assemblea delle commissioni di sezione della S.I.A.E. nell'adunanza del 26 maggio 1973;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Allo statuto della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842, sono apportate le modificazioni indicate negli articoli seguenti.
Art. 2
Il n. 3) del primo comma dell'art. 5 e' sostituito dal seguente: "3) Sezione drammatica, operette e riviste (D.O.R.). Opere assegnate: le opere drammatiche, le operette, le riviste e le opere analoghe comprese quelle create appositamente per la radiodiffusione, la televisione o per altri mezzi di diffusione a distanza. Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facolta' di rappresentazione pubblica, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o grammofonica, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi".
Art. 3
Al secondo comma dell'art. 7 e' aggiunta la frase seguente: "Le persone fisiche e le persone giuridiche che hanno, rispettivamente, la cittadinanza o la nazionalita' di uno Stato membro della Comunita' economica europea, istituita con il trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1303, sono equiparate alle persone fisiche e giuridiche di cittadinanza o nazionalita' italiana".
Art. 4
L'ultimo comma dell'art. 9 e' soppresso.
Art. 5
Il secondo comma dell'art. 10 e' sostituito dal seguente: "Per talune sezioni il regolamento generale potra' prevedere limitazioni riguardanti l'estensione del mandato conferito alla Societa' ai sensi del comma precedente e disporre altresi' l'obbligo per l'iscritto di dichiarare tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione delle quali abbia o acquisti diritti".
Art. 6
Nel primo comma dell'art. 11 l'espressione "dieci anni" e' sostituita dall'espressione "cinque anni" e la espressione "decennio" e' sostituita dall'espressione "quinquennio". Nel terzo comma dell'art. 11 l'espressione "dieci anni" e' sostituita dall'espressione "cinque anni".
Art. 7
Dopo il secondo comma dell'art. 12 e' inserito il seguente nuovo comma: "Gli iscritti che abbiano superato l'eta' di ottanta anni e quelli riconosciuti ciechi, sordomuti o invalidi permanenti, in base alle norme di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 648, 21 agosto 1950, n. 698, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, possono essere esonerati dal pagamento delle quote annuali di associazione, con deliberazione motivata del presidente".
Art. 8
La lettera a) del primo comma dell'art. 14 e' sostituita dalla seguente: "a) allorche' viene meno il requisito della cittadinanza o della nazionalita' previsto dall'art. 7".
Art. 9
Nel primo comma dell'art. 21 l'espressione "patrimonio letterario, artistico e scientifico della Nazione" e' sostituita dall'espressione "patrimonio letterario e artistico italiano".
Art. 10
Il secondo periodo del secondo comma dell'art. 24 e' sostituito dal seguente: "Non puo' tuttavia essere dichiarata la decadenza a norma dell'art. 12 dei soci autori, rimanendo salvo in ogni caso il diritto della Societa' di recuperare le somme di cui essa sia creditrice". All'art. 24 e' aggiunto il seguente quarto comma: "La decadenza e' pronunciata dalla commissione o dalle commissioni di sezione competenti. Contro il provvedimento l'interessato puo' ricorrere al consiglio di amministrazione, che decide in via definitiva, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso".
Art. 11
L'intestazione del titolo IV e' sostituita dalla seguente: "SANZIONI".
Art. 12
Il n. 2) del secondo comma dell'art. 26 e' sostituito dal seguente: "2) la pena pecuniaria fino a lire cinquecentomila".
Art. 13
Il n. 3) del secondo comma dell'art. 32 e' completato come segue: "...; puo' altresi' delegare il direttore generale a rilasciare la dichiarazione del terzo ai sensi dell'art. 547 del codice di procedura civile, a sottoscrivere il ricorso previsto dall'art. 638 dello stesso codice, nonche' a sottoscrivere atti e ricorsi in materia fiscale e di assicurazione obbligatoria".
Art. 14
Il primo comma dell'art. 37 e' sostituito dal seguente: "Le commissioni di sezione sono presiedute dal presidente della Societa' e composte di commissari nel numero e con le qualifiche di seguito indicate: per la sezione lirica, commissari n. 6, dei quali: due autori della parte musicale ed un autore della parte letteraria di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe; tre editori di dette opere e congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione; per la sezione musica, commissari n. 26, dei quali: otto autori di musica, di cui tre di brani staccati di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe e di composizioni sinfoniche e cinque di composizioni varie; cinque autori della parte letteraria di composizioni varie; tredici editori di musica e congiuntamente concessionari di diritti di esecuzione; per la sezione drammatica, operette e riviste, commissari n. 14, dei quali: cinque autori di opere drammatiche o di genere affine, un autore della parte musicale ed un autore della parte letteraria di operette, riviste e opere analoghe, due autori di opere create appositamente per la radiodiffusione e la televisione; tre concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche o affini, due editori di operette, riviste e opere analoghe e congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione; per la sezione opere letterarie e arti figurative, commissari n. 6, dei quali: tre autori e tre editori di opere letterarie o figurative; per la sezione cinema, commissari n. 6, dei quali: tre autori di opere cinematografiche (autori di soggetti o di sceneggiature di opere cinematografiche ovvero direttori artistici) e tre produttori o concessionari di opere cinematografiche". Dopo il terzo comma all'art. 37 e' aggiunto il seguente comma: "Allorquando sono trattate le questioni di cui al penultimo comma dell'art. 10, il presidente, con le modalita' stabilite dal regolamento generale, puo' designare a partecipare alle riunioni delle commissioni di sezione soci e iscritti che presentino motivata istanza, e le cui opere siano assegnate alla competenza della rispettiva sezione. Gli iscritti debbono avere determinati requisiti per anzianita' di iscrizione e per numero di opere dichiarate alla Societa'".
Art. 15
Il paragrafo I) del terzo comma dell'art. 38 e' sostituito dal seguente: "I) Categoria Autori. - a) della parte musicale di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe; b) di brani staccati di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe e di composizioni sinfoniche; c) della parte musicale di composizioni varie; d) della parte musicale di operette, riviste e opere analoghe e di opere create appositamente per la radiodiffusione e la televisione; e) della parte letteraria di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe; f) della parte letteraria di composizioni varie; g) di opere drammatiche; h) della parte letteraria di operette, riviste e opere analoghe; i) della parte letteraria di opere create appositamente per la radio diffusione e la televisione; l) di opere letterarie o figurative; m) di soggetti o di sceneggiature di opere cinematografiche (compresi i direttori artistici)". Nel paragrafo II) dello stesso terzo comma dell'articolo 38 la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) di opere letterarie o figurative". Il quarto comma dell'art. 38 e' soppresso.
Art. 16
Nel terzo comma dell'art. 39 viene soppressa l'espressione "durante il triennio".
Art. 17
Nel primo comma dell'art. 43 l'espressione "in via ordinaria" e' soppressa. Il secondo comma dell'art. 43 e' sostituito dal seguente: "L'assemblea viene altresi' convocata ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta almeno dalla meta' dei suoi componenti". L'ultimo comma dell'art. 43 e' sostituito dal seguente: "Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta. Per la deliberazione concernente la designazione del presidente della Societa' occorre la maggioranza dei tre quarti dei votanti. Tuttavia, in terza votazione, tale elezione ha luogo con deliberazione adottata a maggioranza assoluta. Le deliberazioni di cui ai numeri 1), 2) e 9) dell'art. 42 sono adottate dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei votanti".
Art. 18
Il secondo comma dell'art. 47 e' sostituito dal seguente: "I membri della commissione dei ricorsi non possono ricoprire le cariche di membro del consiglio di amministrazione e delle commissioni di sezione".
Art. 19
L'art. 56 e' sostituito dal seguente: "Le sezioni e i servizi non hanno autonomia amministrativa e contabile. La sezione musica puo' essere organizzata in piu' uffici direzionali, in relazione ai diritti tutelati, conformemente a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 52. I servizi di diffusione delle opere dell'ingegno ed i servizi di riscossione di tasse, imposte, contributi e diritti possono avere contabilita' separate da quella concernente le altre gestioni della Societa'".
Art. 20
Nel primo comma dell'art. 58 la cifra "1.000.000.000" e' sostituita dalla cifra "2.000.000.000". Il secondo comma dell'art. 58 e' completato nel modo seguente: "... alle quali sia stato concesso il riconoscimento della personalita' giuridica". Il terzo comma dell'art. 58 e' sostituito dal seguente: "L'ammontare di tali quote e' determinato dal consiglio di amministrazione che, subordinatamente alle disponibilita' di bilancio, fissa anche i criteri per la corresponsione di sussidi a favore di iscritti anziani in particolari condizioni di bisogno".
Art. 21
Nell'ultimo comma dell'art. 59 l'espressione "trenta giorni" e' sostituita dall'espressione "venti giorni".
Art. 22
L'art. 61 e' sostituito dal seguente: "La Societa' provvede alla gestione, con contabilita' separata, della "Cassa di previdenza dei soci della Societa' italiana degli autori ed editori", costituita ai sensi dell'art. 48-bis dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 643. La Societa' ed i soci contribuiscono al finanziamento della cassa nei modi previsti dall'art. 58 e mediante contributi da determinarsi secondo le norme del regolamento della cassa, approvato dall'assemblea delle commissioni di sezione ai sensi dell'art. 42 del presente statuto". Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
LEONE RUMOR - MORO - ZAGARI - TANASSI - COLOMBO - MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 febbraio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 131
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