DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 861
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario statale di architettura di Reggio Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 1073; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Istituto anzidetto; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario statale di architettura di Reggio Calabria e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto universitario statale di architettura di Reggio Calabria, approvato con il decreto sopraindicato, e' ulteriormente modificato come appresso, per l'istituzione del corso di laurea in urbanistica: L'art. 2, relativo alle disposizioni generali, e' abrogato e sostituito dal seguente: Presso la facolta' di architettura si seguono i seguenti corsi di laurea: 1) Architettura; 2) Urbanistica. L'art. 4, relativo alle finalita' degli istituti, e' abrogato e sostituito dal seguente: Nell'ambito della facolta' sono costituiti istituti scientifici aventi lo scopo di contribuire al progresso degli studi della progettazione ambientale, di promuovere la ricerca scientifica e l'addestramento ed il perfezionamento di studenti e studiosi. L'art. 8, relativo all'elencazione degli istituti, e' modificato nel senso che il primo comma e cosi' integrato: Presso la facolta' sono costituiti i seguenti istituti scientifici di progettazione ambientale: ". L'art. 18, relativo all'ordinamento del corso di laurea in architettura, e' integrato nel senso che vengono aggiunti al principio i seguenti comma: "La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in architettura e' di cinque anni. Il titolo di ammissione e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.". Dopo l'art. 21, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in urbanistica: Art. 22. - La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in urbanistica e' di cinque anni. Il titolo di ammissione e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Teorie urbanistiche (triennale); 2) Analisi delle strutture urbanistiche (triennale); 3) Progettazione urbanistica (quinquennale); 4) Geografia urbana e regionale (semestrale); 5) Fondamenti di ecologia (semestrale); 6) Fondamenti di matematica; 7) Fondamenti di statistica (semestrale); 8) Economia urbana e regionale; 9) Infrastrutture di viabilita' e trasporti; 10) Tipologia strutturale; 11) Disegno e comunicazioni visive; 12) Cartografia tematica (semestrale); 13) Storia delle dottrine politiche (semestrale); 14) Storia delle dottrine economiche (semestrale); 15) Storia delle strutture urbane e territoriali (semestrale); 16) Sociologia urbana e regionale (semestrale); 17) Diritto urbanistico e legislazione urbanistica; 18) Gestione urbanistica. Sono insegnamenti complementari: 1) Evoluzione del pensiero scientifico (semestrale); 2) Epistemologia e metodologia (semestrale); 3) Fondamenti di logica formale (semestrale); 4) Fondamenti di fisica (semestrale); 5) Fondamenti di biologia (semestrale); 6) Fondamenti di geografia (semestrale); 7) Elementi di geologia e idrologia (semestrale); 8) Fondamenti di botanica (semestrale); 9) Fondamenti di metodologia della storia (semestrale); 10) Storia delle teorie urbanistiche; 11) Storia dell'architettura; 12) Teorie urbanistiche, complementi (biennale); 13) Analisi delle strutture urbanistiche, complementi (biennale); 14) Fondamenti di sociologia (semestrale); 15) Fondamenti di antropologia (semestrale); 16) Sociologia dei gruppi (semestrale); 17) Teorie matematiche (triennale); 18) Fondamenti di cibernetica (semestrale); 19) Fondamenti di statica e scienza delle costruzioni; 20) Evoluzione dei processi tecnologici (semestrale); 21) Produzione e distribuzione dell'energia (semestrale); 22) Impianti tecnici urbani e regionali; 23) Fondamenti di economia (semestrale); 24) Elementi di econometria e sociometria; 25) Elementi di demografia economica (semestrale); 26) Elementi di economia agraria (semestrale); 27) Elementi di economia dei trasporti (semestrale); 28) Fondamenti di diritto pubblico e amministrativo; 29) Regolamentazione urbanistica ed edilizia; 30) Tecniche della comunicazione fra cui: a) elementi di tecnica fotografica b) elementi di tecnica cinematografica biennale c) elementi di comunicazione auditiva 31) Elementi di aereofotogrammetria e di rappresentazione cartografica (semestrale); 32) Tecniche di rappresentazione dei fenomeni territoriali ed urbani; 33) Tecniche relative all'uso del laboratorio di calcolo (semestrale); 34) Metodologia della documentazione urbanistica (semestrale); 35) lingua inglese. Il consiglio di facolta' stabilira' alla fine dei primi due anni di corso una prova di conoscenza di almeno due lingue straniere moderne. Art. 23. - Devono essere osservate le seguenti propedeuticita':===================================================================== Non si puo essere ammessi _ se non e stato superato a sostenere l'esame di: _ l'esame di:=================================================================== == | | Teorie urbanistiche; | Analisi delle strutture urbanistiche; | Geografia urbana e regionale; | Fondamenti di ecologia; Progettazione urbanistica III | Fondamenti di matematica; | Disegno e comunicazione visiva; | Fondamenti di statistica; | Cartografia tematica; | Economia urbana e regionale; ------------------------------------------------------------------- | Infrastrutture di viabilita e |trasporti; | Tipologia strutturale; | Storia delle dottrine politiche; | Storia delle dottrine economiche; Progettazione urbanistica V | Storia delle strutture urbane e |territoriali; | Sociologia urbana e regionale; | Diritto urbanistico e legislazione | urbanistica; | Gestione urbanistica. | Non si puo' essere ammesso, inoltre, a sostenere l'esame di uno dei corsi annuali di teorie urbanistiche, analisi delle strutture urbanistiche, progettazioni urbanistiche, se non si e' superato l'esame del corso precedente. L'art. 24 (gia' 22), e' abrogato e sostituito dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Art. 24. - L'esame di laurea consiste nella valutazione dell'attivita' svolta dal candidato durante il corso degli studi e nella discussione della tesi riguardante una ricerca che implica di regola l'elaborazione individuale di un progetto. Art. 25. - Per essere ammesso all'esame di laurea in architettura e a quello in urbanistica lo studente deve aver seguito le lezioni e le esercitazioni dei rispettivi corsi e deve aver superato i relativi esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di sei insegnamenti complementari della durata di un anno da lui scelti nel piano studi. Art. 26. - Per poter sostenere l'esame di laurea lo studente deve presentare richiesta al preside della facolta' non meno di sei mesi prima dell'appello prescelto indicando, tra i professori ufficiali, il relatore. E' in facolta' del candidato, per motivate ragioni, chiedere al preside della facolta' di modificare la precedente decisione. Il consiglio di facolta' esamina la domanda, conferma il relatore; questi, d'accordo con il candidato definisce il tema, ne segue lo sviluppo consigliando eventuali correlatori, e ne garantisce l'originalita' davanti alla commissione giudicatrice. Titolo V DISPOSIZIONE TRANSITORIA Art. 27. - Fino alla costituzione del consiglio di amministrazione e del consiglio di facolta', le attribuzioni demandate dal presente statuto e dalla legislazione vigente al presidente e al consiglio di amministrazione sono esercitate dal commissario governativo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1970, n. 750; quelle demandate al consiglio di facolta' e al preside sono esercitate rispettivamente dal comitato previsto dall'art. 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 750 e dal presidente di questo.
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 febbraio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 146
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