DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1974, n. 865

Type DPR
Publication 1974-10-08
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono approvati e resi esecutivi la convenzione e l'atto aggiuntivo annessi, stipulati in Ancona rispettivamente in data 28 settembre 1973 e 31 agosto 1974, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Ancona.

Art. 2

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario presso la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali, in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Ancona.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del rispettivo titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione e dal relativo atto aggiuntivo verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed allo articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

LEONE MALFATTI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 marzo 1975

Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 160

Convenzione per posto assistente presso la facolta' di medicina e chirurgia-art. 1

Repertorio n. 26 Repubblica italiana UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DI UN POSTO DI ASSISTENTE PRESSO LA CATTEDRA DI "CLINICA DELLE MALATTIE NERVOSE E MENTALI" DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA. L'anno millenovecentosettantatre il giorno ventotto del mese di settembre presso la residenza comunale si sono incontrati i signori: prof. Alfredo Trifogli, nato ad Ancona il 22 settembre 1920, nella sua qualita' di commissario governativo dell'Universita' degli studi di Ancona - giusto decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1971, n. 11066 - autorizzato al presente atto con decreto n. 334 del 1 agosto 1973, allegato in copia sotto la lettera A), domiciliato per la carica presso l'Universita' degli studi di Ancona, piazza Roma, 23; dott. Lanfranco Ricchi, nato a Colli del Tronto (Ascoli Piceno), il giorno 13 giugno 1926, nella sua qualita' di direttore amministrativo dell'istituto di riabilitazione "S. Stefano" di Porto Potenza Picena di cui e' proprietaria e gerente la Societa' anonima gestione ospizi marini e affini S.p.a. (S.A.G.O.M.A.) con sede a Perugia via Prome, 6, autorizzato al presente atto con delibera del consiglio di amministrazione della S.A.G.O.M.A. in data 9 giugno 1973, n. 17, allegata in copia sotto la lettera B). Le parti, come sopra costituite, Convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. La Societa' anonima gestione ospizi marini e affini S.p.a., che di seguito sara' denominata S.A.G.O.M.A., affinche' alla cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Ancona, venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare all'Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465: a) L. 2.800.000 (lire duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario; b) L. 560.000 (lire cinquecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione per posto assistente presso la facolta' di medicina e chirurgia-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Ancona in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione per posto assistente presso la facolta' di medicina e chirurgia-art. 3

Art. 3. Qualora il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato alla lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la S.A.G.O.M.A. si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, la S.A.G.O.M.A. si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al precedente comma.

Convenzione per posto assistente presso la facolta' di medicina e chirurgia-art. 4

Art. 4. L'Universita' di Ancona per l'attuazione di quanto contenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente di clinica delle malattie nervose e mentali. L'Universita' di Ancona versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art 1, lettera b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, comma secondo.

Convenzione per posto assistente presso la facolta' di medicina e chirurgia-art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterra' tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione per posto assistente presso la facolta' di medicina e chirurgia-art. 6

Art. 6. La presente convenzione s'intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengono a cessare in tutto o in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti: c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle predette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare alla societa' sovventrice dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Convenzione per posto assistente presso la facolta' di medicina e chirurgia-art. 7

Art. 7. La presente convenzione stipulata nell'interesse dell'Universita' di Ancona, sara' registrata in esenzione di tassa di registro, a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45) e [legge 10 novembre 1970, n. 868 ed art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-11-10;868~art3) del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;637). f.to: Alfredo TRIFOGLI Lanfranco RICCHI Registrato ad Ancona il 3 ottobre 1973 - Ufficio del registro atti privati, al n. 3590 - Esatte L.: esente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MALFATTI

Atto aggiuntivo Convenzione Universita Ancora e Societa' anonima gestione ospizi marini-art. 1

Repertorio n. 42 Repubblica italiana UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA E LA SOCIETA' ANONIMA GESTIONE OSPIZI MARINI E AFFINI (S.P.A.), IN PERUGIA, PER LA ISTITUZIONE DI UN POSTO DI ASSISTENTE PRESSO LA CATTEDRA DI CLINICA DELLE MALATTIE NERVOSE E MENTALI DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA STIPULATA IN DATA 28 SETTEMBRE 1973 E REGISTRATA AL N. 3590 PRIVATI ESENTI IL 3 OTTOBRE 1973. L'anno 1974 (millenovecentosettantaquattro) il giorno trentuno (31) del mese di agosto, nell'edificio comunale di Ancona si sono incontrati i signori: prof. Alfredo Trifogli, nato ad Ancona il 22 settembre 1920, preside dell'istituto tecnico industriale statale di Ancona, nella qualita' di commissario governativo dell'Universita' di Ancona, giusto decreto ministeriale del 28 aprile 1971, n. 11066, e riconfermato con ministeriale della pubblica istruzione n. 1488 del 22 giugno 1973 e prorogato nelle funzioni con nota n. 1996 del 16 maggio 1974 autorizzato al presente atto con decreto n. 509 del 23 agosto 1974; domiciliato per la carica presso l'Universita' degli studi di Ancona, piazza Roma, 23; dott. Lanfranco Ricchi, nato a Colli del Tronto (Ascoli Piceno) il giorno 13 giugno 1926, nella sua qualita' di direttore amministrativo dell'istituto di riabilitazione "S. Stefano" di Porto Potenza Picena di cui e' proprietaria e gerente la Societa' anonima gestione ospizi marini e affini, S.p.a. (S.A.G.O.M.A.), con sede a Perugia, via Prome, 6, autorizzato al presente atto con delibera del consiglio di amministrazione della S.A.G.O.M.A. in data 9 giugno 1973, n. 17. Le parti come sopra costituite Convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Il dott. Lanfrancon Ricchi nella sua qualita' di legale rappresentante della Societa' anonima gestione ospizi e affini, S.p.a., con sede a Perugia, via Prome, 6, come sopra costituito, conferma l'assunzione a carico della Societa' medesima dell'onere finanziario relativo al posto di assistente presso la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali della facolta' di medicina e chirurgia, anche per quanto si riferisce all'aumento dei contributi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della convenzione in data 28 settembre 1973, previsto dal decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modifiche, nella legge 30 novembre 1973, n. 766. Restano fermi gli altri patti e le clausole contenute nella convenzione di cui il presente atto e' parte integrante.

Atto aggiuntivo Convenzione Universita Ancora e Societa' anonima gestione ospizi marini-art. 2

Art. 2. Il presente atto aggiuntivo verra' registrato in esenzione di tassa di registro, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962 e [legge 10 novembre 1970, n. 868](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-11-10;868), in quanto non modifica sostanzialmente le condizioni economiche del precedente atto di cui e' parte integrante. f.to: Alfredo TRIFOGLI Lanfranco RICCHI Registrato ad Ancona il 2 settembre 1974 - Ufficio del registro atti privati, al n. 1484 - Esatte L.: esente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MALFATTI

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