LEGGE 24 dicembre 1974, n. 880

Type Legge
Publication 1974-12-24
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 56 dell'accordo stesso.

Art. 3

La quota della partecipazione italiana al capitale del Fondo africano di sviluppo, indicata nell'annesso A dell'accordo, e' di 10 milioni di unita' di conto pari a 10 milioni di dollari USA, versabili in tre annualita', rispettivamente di dollari USA 3 milioni per l'anno 1973, 3 milioni per l'anno 1974 e 4 milioni per l'anno 1975.

Art. 4

Al fine di effettuare i versamenti relativi alla quota di partecipazione dell'Italia al capitale del Fondo africano di sviluppo, il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad aprire presso la Banca d'Italia apposito conto corrente infruttifero intestato al Fondo africano di sviluppo medesimo. La Banca d'Italia, per quanto concerne le operazioni afferenti al predetto conto corrente, ed il Fondo africano di sviluppo, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'accordo di cui all'articolo 2, comunicheranno con il Ministro per il tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 dell'accordo medesimo.

Art. 5

All'onere relativo all'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.890 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974, si provvede rispettivamente a carico e mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LEONE MORO - RUMOR - COLOMBO - VISENTINI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Agreement

AGREEMENT ESTABLISHING THE AFRICAN DEVELOPMENT FUND Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo. ACCORDO SULLA CREAZIONE DEL FONDO AFRICANO DI SVILUPPO Gli Stati parti del presente accordo e la Banca africana di sviluppo hanno convenuto di creare, col detto accordo, il Fondo africano di sviluppo che sara' regolato dalle seguenti norme: Articolo 1. 1. Le seguenti espressioni, ovunque siano usate nel presente accordo, hanno il significato qui appresso indicato, a meno che il contesto non specifichi o non richieda un significato diverso: il termine "Fondo" indica il Fondo africano di sviluppo creato dal presente accordo; il termine "Banca" indica la Banca africana di sviluppo; il termine "membro" indica un membro della Banca; il termine "partecipante" indica la Banca ed ogni Stato che diverra' parte del presente accordo; l'espressione "Stato partecipante" indica un partecipante diverso dalla Banca; l'espressione "partecipante fondatore" indica la Banca ed ogni Stato partecipante che divenga partecipante in conformita' del paragrafo 1 dell'articolo 57; il termine "sottoscrizione" indica gli ammontari sottoscritti dai partecipanti in conformita' degli articoli 5, 6 o 7; l'espressione "unita' di conto" indica una unita' di conto il cui valore e' di 0,81851265 grammi di oro fino; l'espressione "moneta liberamente convertibile" indica la moneta di un partecipante, che, a giudizio del Fondo, previa consultazione con il Fondo monetario internazionale, e' ritenuta adeguatamente convertibile in altre monete ai fini delle operazioni del Fondo; le espressioni "presidente", "consiglio dei governatori" e "consiglio di amministrazione" indicano rispettivamente il presidente, il consiglio dei governatori e il consiglio di amministrazione del Fondo, e, nel caso dei governatori e degli amministratori, esse comprendono i governatori supplenti e gli amministratori supplenti quando agiscono rispettivamente in qualita' di governatori e di amministratori; il termine "regionale" indica il continente africano e le isole africane. 2. I riferimenti ai capitoli, agli articoli, ai paragrafi e agli allegati riguardano i capitoli, gli articoli, i paragrafi e gli allegati del presente accordo. 3. I titoli dei capitoli e gli articoli non hanno altro scopo che quello di facilitare la consultazione del documento e non formano parte integrante del presente accordo.

Accordo-art. 2

Articolo 2. Obiettivi Il Fondo ha lo scopo di aiutare la Banca a contribuire, il piu' efficacemente possibile, allo sviluppo economico e sociale dei membri della Banca ed a promuovere la cooperazione (ivi compresa la cooperazione regionale e sub-regionale) ed il commercio internazionale particolarmente fra i suoi membri. Il Fondo procura mezzi di finanziamento a condizioni privilegiate per la realizzazione di obiettivi che sono di fondamentale importanza per tale sviluppo e lo favoriscano.

Accordo-art. 3

Articolo 3. Partecipazione 1. Partecipano al Fondo la Banca e gli Stati divenuti parti del presente accordo in conformita' delle sue disposizioni. 2. Sono Stati partecipanti fondatori quelli il cui nome figura all'allegato A e che sono divenuti parti del presente accordo a norma del paragrafo 1 dell'articolo 57. 3. Uno Stato che non sia partecipante fondatore puo' divenire partecipante e parte del presente accordo sempre che cio' non sia incompatibile con l'accordo stesso ed alle condizioni che saranno stabilite dal consiglio dei governatori con risoluzione unanime adottata con voto affermativo della totalita' dei voti dei partecipanti. Tale partecipazione e' aperta solo agli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o a taluna delle sue istituzioni specializzate od a coloro che siano parti dello statuto della Corte internazionale di giustizia. 4. Uno Stato puo' autorizzare un ente o un organismo che agisca in suo nome a firmare il presente accordo e a rappresentarlo in tutte le materie relative all'accordo stesso, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 55.

Accordo-art. 4

Articolo 4. Risorse Le risorse del Fondo sono costituite da: (i) le sottoscrizioni della Banca; (ii) le sottoscrizioni degli Stati partecipanti; (iii) ogni altra risorsa ottenuta dal Fondo; (iv) le somme risultanti da operazioni del Fondo o spettanti al Fondo ad altro titolo.

Accordo-art. 5

Articolo 5. Sottoscrizione della Banca La Banca versa al Fondo, a titolo di sottoscrizione iniziale, l'ammontare espresso in unita' di conto che figura a suo nome all'allegato A, servendosi a tale scopo delle somme iscritte al credito del "Fondo africano di sviluppo" della Banca. Sono applicabili al versamento le modalita' e le condizioni previste al paragrafo 2 dell'articolo 6 per il pagamento delle sottoscrizioni iniziali degli Stati partecipanti. La Banca sottoscrive in seguito ogni ammontare che puo' essere determinato dal consiglio dei governatori della Banca, in base alle modalita' e alle condizioni fissate di comune accordo con il Fondo.

Accordo-art. 6

Articolo 6. Sottoscrizioni iniziali degli Stati partecipanti 1. Diventando partecipante, ogni Stato sottoscrive l'ammontare che gli viene assegnato. Queste sottoscrizioni sono qui appresso denominate "sottoscrizioni iniziali". 2. La sottoscrizione iniziale assegnata ad ogni Stato partecipante fondatore e' uguale alla somma indicata a suo nome nell'allegato A; tale somma e' espressa in unita' di conto ed e' pagabile in moneta liberamente convertibile. L'ammontare della sottoscrizione viene versato in tre rate annue uguali in base al seguente calendario: la prima rata e' versata nel termine di trenta giorni dopo la data in cui il Fondo inizia le proprie operazioni conformemente alle disposizioni dell'articolo 60, o alla data in cui lo Stato partecipante fondatore diviene parte del presente accordo, se essa e' posteriore allo spirare del termine di cui sopra; la seconda rata e' versata nell'anno seguente e la terza nel termine di un anno a partire dalla scadenza della seconda rata o dal suo versamento se questo ha preceduto la scadenza. Il Fondo puo' chiedere il pagamento anticipato della seconda o della terza rata o di queste due assieme se le sue operazioni lo esigono, ma e' rimesso alla libera volonta' di ogni partecipante di effettuarne il pagamento anticipato. 3. Le sottoscrizioni iniziali degli Stati partecipanti che non siano partecipanti fondatori sono del pari divise in unita' di conto e pagabili in moneta liberamente convertibile. L'ammontare e le modalita' di versamento di tali sottoscrizioni sono determinate dal Fondo conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 3. 4. Fatte salve tutte le altre disposizioni che il Fondo puo' essere chiamato ad adottare, ogni Stato partecipante mantiene la libera convertibilita' delle somme da esso versate nella propria moneta, conformemente al presente articolo. 5. In deroga alle disposizioni dei precedenti paragrafi del presente articolo, ogni Stato partecipante puo' prorogare per un termine massimo di tre mesi la scadenza di un versamento previsto dal presente articolo, se la proroga sia necessaria per ragioni di bilancio od altre.

Accordo-art. 7

Articolo 7. Sottoscrizioni aggiuntive degli Stati partecipanti 1. Sempre che lo ritenga opportuno, il Fondo, tenuto conto del calendario di pagamento delle sottoscrizioni iniziali dei partecipanti fondatori, e delle sue operazioni, ed a convenienti intervalli di tempo, fa il punto sulle proprie risorse e, se lo ritiene necessario, puo' autorizzare una maggiorazione generale delle sottoscrizioni degli Stati partecipanti secondo le modalita' e le condizioni da esso stesso determinate. Nonostante quanto precede, possono essere autorizzate in ogni momento delle maggiorazioni generali o individuali dell'ammontare delle sottoscrizioni a condizione che una maggiorazione individuale non sia prevista se non che a richiesta dello Stato partecipante interessato. 2. Quando una sottoscrizione aggiuntiva individuale e' autorizzata in conformita' del paragrafo 1, ogni Stato partecipante ha piena facolta' di sottoscrivere, a condizioni ragionevolmente fissate dal Fondo e non meno favorevoli di quelle prescritte dal paragrafo 1, un ammontare in base al quale esso possa preservare lo stesso valore proporzionale al proprio diritto di voto nei confronti degli altri Stati partecipanti. 3. Nessuno Stato partecipante ha l'obbligo di sottoscrivere gli ammontari aggiuntivi in caso di maggiorazione generale o individuale delle sottoscrizioni. 4. Le autorizzazioni riferentisi alle maggiorazioni generali previste dal paragrafo 1 sono accordate, e cosi' pure le decisioni relative alle dette maggiorazioni sono adottate a maggioranza dell'ottantacinque per cento della totalita' dei diritti di voto dei partecipanti.

Accordo-art. 8

Articolo 8. Altre risorse 1. Salvo le disposizioni seguenti del presente articolo, il Fondo, al fine di procurarsi altre risorse, ivi compresi donazioni e prestiti, puo' concludere accordi con i membri, con i partecipanti, con gli Stati non partecipanti, e con tutti gli altri enti pubblici o privati. 2. Le modalita' e le condizioni di tali accordi devono essere compatibili con gli obiettivi, le operazioni e la politica del Fondo e non devono costituire un onere amministrativo o finanziario eccessivo per il Fondo o per la Banca. 3. Tali accordi, ad eccezione di quelli che prevedono donazioni per l'assistenza tecnica, devono essere fissati in modo che il Fondo possa uniformarsi alle prescrizioni dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 15. 4. I detti accordi sono approvati dal consiglio di amministrazione; in caso di accordi con uno Stato non membro o non partecipante, o con una istituzione di tale Stato, e' richiesta l'approvazione dell'ottantacinque per cento della totalita' dei voti dei partecipanti. 5. Il Fondo non puo' accettare prestiti (eccettuati gli anticipi temporanei necessari al suo funzionamento) che non siano consentiti a condizioni privilegiate. Esso non puo' contrarre prestiti su alcun mercato, ne' partecipare come mutuatario, garante o altrimenti, all'emissione di titoli su alcun mercato. Esso non emette obbligazioni negoziabili o trasferibili in riconoscimento dei debiti contratti in conformita' delle disposizioni del paragrafo 1.

Accordo-art. 9

Articolo 9. Pagamento delle sottoscrizioni Il Fondo accetta ogni quota della sottoscrizione che il partecipante ha l'obbligo di versare conformemente agli articoli 5, 6 o 7 od all'articolo 13, e di cui il Fondo non necessiti per le sue operazioni, sotto forma di buoni, lettere di credito od obbligazioni di ugual natura emessi dal partecipante o dal depositario designato eventualmente da quest'ultimo, in conformita' dell'articolo 33. Detti buoni od obbligazioni, sotto ogni forma, non sono negoziabili, ne' fruttano interessi, e sono pagabili a vista per il loro valore nominale a credito del conto aperto al Fondo presso il depositario designato, o, in assenza del depositario, secondo le direttive impartite dal Fondo. Nonostante l'emissione o l'accettazione di ogni buono, di lettera di credito o di altra forma di obbligazione di tale natura, il partecipante rimane impegnato ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 e dell'articolo 13. Per cio' che concerne le somme che esso detiene a titolo di sottoscrizioni dei partecipanti che non si avvalgono delle disposizioni del presente articolo, il Fondo puo' effettuarne il deposito o l'impiego in modo tale da ricavarne dei redditi che contribuiranno a coprire le spese di amministrazione o altre spese. Il Fondo procedera' a prelievi su tutte le sottoscrizioni in proporzione ad esse, e, per quanto possibile, a ragionevoli intervalli, al fine di finanziare le spese, quale che sia la forma adottata per tali sottoscrizioni.

Accordo-art. 10

Articolo 10. Limitazione di responsabilita' Nessun partecipante e' responsabile, a motivo della propria partecipazione, degli atti e degli impegni assunti dal Fondo.

Accordo-art. 11

Articolo 11. Utilizzazione delle monete 1. Le monete ricevute in pagamento delle sottoscrizioni fatte in conformita' dell'articolo 5 e del paragrafo 2 dell'articolo 6, o a titolo delle dette sottoscrizioni in base all'articolo 13, possono essere utilizzate e convertite dal Fondo per tutte le sue operazioni e, con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, ai fini dell'impiego temporaneo dei capitali di cui il Fondo non necessita per le proprie operazioni. 2. L'utilizzazione delle monete ricevute in pagamento delle sottoscrizioni fatte conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 6 ed ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7, o a titolo delle dette sottoscrizioni in base all'articolo 13, o a titolo delle risorse di cui all'articolo 8, e' regolata dalle modalita' e dalle condizioni secondo le quali queste monete sono ricevute oppure, quando si tratti di monete ricevute in virtu' dell'articolo 13, dalle modalita' e dalle condizioni secondo le quali sono state ricevute le monete di cui il valore e' cosi' mantenuto. 3. Tutte le altre monete ricevute dal Fondo possono essere liberamente utilizzate e da esso convertite per tutte le sue operazioni, con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, ai fini dell'impiego temporaneo dei capitali di cui non necessita per le proprie operazioni. 4. Non viene imposta alcuna restrizione che sia contraria alle disposizioni del presente articolo.

Accordo-art. 12

Articolo 12. Valutazione delle monete 1. Ogni volta che si renda necessario, ai sensi del presente accordo, determinare il valore di una moneta in rapporto ad un'altra o a piu' altre o all'unita' di conto, spetta al Fondo fissarne il valore in termini ragionevoli, previa consultazione con il Fondo monetario internazionale. 2. Se si tratta di una moneta la cui parita' non e' fissata dal Fondo monetario internazionale, il valore di tale moneta, rispetto all'unita' di conto, e' determinato, di volta in volta, dal Fondo, in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo, e il valore cosi' determinato viene considerato come l'equivalente di tale moneta ai fini del presente accordo, ivi comprese, e senza alcuna limitazione, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 13.

Accordo-art. 13

Articolo 13. Mantenimento del valore dei beni in moneta 1. Se la parita' della moneta di uno Stato partecipante, fissata dal Fondo monetario internazionale, e' abbassata rispetto all'unita' di conto, o se il suo tasso di cambio, a giudizio del Fondo, si e' notevolmente svilito sul territorio del partecipante, quest'ultimo versa al Fondo, entro un termine ragionevole e nella propria moneta, il complemento necessario per mantenere, al valore che avevano all'epoca della sottoscrizione iniziale, i beni versati al Fondo in tale moneta dal detto partecipante, in base all'articolo 6, ed in conformita' delle disposizioni del presente paragrafo sia o no tale moneta detenuta sotto forma di buoni, lettere di credito od altre obbligazioni, accettate in conformita' dell'articolo 9, con riserva, tuttavia, che le precedenti disposizioni non si applicano se non nei casi e nella misura in cui la detta moneta non e' stata inizialmente depositata o convertita in un'altra moneta. 2. Se la parita' della moneta di uno Stato partecipante e' aumentata rispetto all'unita' di conto o se il tasso di cambio di tale moneta, a giudizio del Fondo, ha subito un rilevante aumento sul territorio del partecipante, il Fondo restituisce a tale partecipante, entro un termine ragionevole, un ammontare di tale moneta uguale all'aumento del valore dei beni in tale moneta ai quali si applicano le disposizioni del paragrafo 1. 3. Il Fondo puo' rinunciare all'applicazione delle disposizioni del presente articolo o dichiararle inoperanti quando il Fondo monetario internazionale procede ad una modifica, uniformemente proporzionale, della parita' delle monete di tutti gli Stati partecipanti.

Accordo-art. 14

Articolo 14. Utilizzazione delle risorse 1. Il Fondo fornisce i mezzi di finanziamento per i progetti e programmi tendenti a promuovere lo sviluppo economico sul territorio dei membri. Esso procura tali mezzi di finanziamento ai membri la cui situazione e le cui prospettive economiche esigono mezzi di finanziamento a condizioni privilegiate. 2. I mezzi di finanziamento forniti dal Fondo sono destinati ai fini che, a giudizio del Fondo, sono altamente prioritari dal punto di vista dello sviluppo, tenuto conto dei bisogni della regione o delle regioni considerate e, salvo circostanze speciali, sono destinati a progetti o a gruppi di progetti specifici, in particolare a quelli iscritti nel quadro dei programmi nazionali, regionali o sub-regionali, ivi compresa la concessione di mezzi di finanziamento alle banche nazionali di sviluppo o ad altre appropriate istituzioni per consentire loro di accordare prestiti per il finanziamento di progetti specifici approvati dal Fondo.

Accordo-art. 15

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