DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 887

Type DPR
Publication 1974-10-31
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 217, 219 e 220, relativi alla scuola di perfezionamento in diritto sindacale e del lavoro, che muta la denominazione in quella di "Scuola di perfezionamento in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale", sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 217. - La scuola di perfezionamento in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale, annessa alla facolta' di giurisprudenza, ha lo scopo di perfezionare i giovani nelle discipline sindacali, del lavoro e della previdenza sociale, di integrarne la preparazione scientifica e di approfondire, nella ricerca, la loro conoscenza del diritto del lavoro, dell'organizzazione sindacale e del sistema previdenziale. Art. 219. - La scuola rilascia un diploma di perfezionamento in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale, dopo due anni di corso e dopo che i candidati abbiano superato gli esami nelle materie costitutive della scuola e nelle altre materie in cui sia prescritto l'esame. Art. 220. - Il corso si distingue in due indirizzi: a) sindacale e del lavoro; b) previdenziale. Sono insegnamenti costitutivi dell'indirizzo sindacale e del lavoro: 1) Diritto del lavoro; 2) Diritto sindacale; 3) Principi di sicurezza sociale; 4) Diritto della previdenza sociale; 5) Storia del lavoro e del movimento sindacale; 6) Diritto sindacale e del lavoro comparato; 7) Tecnica sindacale; 8) Economia del lavoro. Sono insegnamenti costitutivi dell'indirizzo previdenziale: 1) Diritto del lavoro; 2) Diritto sindacale; 3) Principi di sicurezza sociale; 4) Diritto della previdenza sociale; 5) Storia e comparazione della previdenza sociale; 6) Organizzazione amministrativa del lavoro; 7) Tecnica delle assicurazioni sociali; 8) Assicurazione sociale di invalidita', vecchiaia e superstiti; 9) Assicurazione sociale di malattia; 10) Assicurazione sociale per infortuni e malattie professionali. Il consiglio stabilisce e pubblica sul manifesto annuale quali degli insegnamenti suddetti abbiano durata biennale e determina quali altri insegnamenti a carattere monografico possono essere impartiti e se su tali insegnamenti debba sostenersi la relativa prova di esame. Al momento dell'iscrizione al corso l'allievo deve indicare quale dei due indirizzi intende seguire. Gli articoli da 355 a 359, relativi alla scuola di glottologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di glottologia Art. 355. - La scuola di glottologia conferisce il diploma di perfezionamento in glottologia. Art. 356. - Titolo di ammissione e' la laurea in lettere. Per il secondo comma dell'art. 290 del presente statuto, il consiglio della scuola puo' sottoporre gli aspiranti a un colloquio preliminare. Il consiglio della scuola giudica altresi' dell'ammissibilita' di aspiranti provvisti di laurea diversa. Il corso della scuola ha la durata di due anni. Art. 357. - Il perfezionamento in glottologia ha per oggetto due indirizzi di studi: a) la linguistica indoeuropea; b) la linguistica generale. Art. 358. - Sono insegnamenti costitutivi della scuola: a) Per la linguistica indoeuropea: 1) Glottologia; 2) Storia comparata delle lingue classiche; 3) Linguistica celtica; 4) Linguistica germanica; 5) Linguistica italica; 6) Linguistica balto-slava; 7) Linguistica indo-iranica; 8) Linguistica anatolica; 9) Linguistica armenica; 10) Linguistica albanese; 11) Linguistica romanza; 12) Storia della lingua italiana; 13) Dialettologia italiana; 14) Fonetica sperimentale. b) Per la linguistica generale: 1) Glottologia; 2) Teoria della lingua e del linguaggio; 3) Fonetica sperimentale; 4) Linguistica quantitativa e matematica; 5) Psicolinguistica; 6) Sociolinguistica; 7) Etnolinguistica; 8) Linguistica applicata; 9) Lessicologia applicata. Art. 359. - Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma gli iscritti devono aver superato un esame biennale di glottologia e gli esami di altre sei annualita' di corso tra le materie del gruppo prescelto (a) o b), di cui all'art. 358). Con l'approvazione da parte del consiglio della scuola, nel piano di studio, presentato alla direzione della stessa, possono essere programmate materie di entrambi i gruppi. Previa autorizzazione del consiglio della scuola, gli iscritti possono sostituire al massimo quattro annualita' dei corsi previsti con altrettante annualita' previste in altri corsi di perfezionamento. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione che abbia carattere di ricerca originale e che rientri nell'ambito delle discipline elencate nell'articolo precedente.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 marzo 1975

Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 5

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