DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1974, n. 922

Type DPR
Publication 1974-05-15
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista l'istanza del gestore dell'istituto tecnico industriale "Fratelli Calvi" sito in Bergamo, via Ghislandi n. 55/A, legalmente riconosciuto con decreto ministeriale n. 4899 del 7 maggio 1966, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire presso l'istituto una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico; Visto il regolamento della scuola, il programma d'insegnamento, il profilo professionale e le modalita' di esame; Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Sulla proposta del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: L'istituto tecnico industriale "Fratelli Calvi", sito in Bergamo, via Ghislandi, 55/A, legalmente riconosciuto con decreto ministeriale n. 4899 del 7 maggio 1966, e' autorizzato ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad istituire presso l'istituto stesso una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico, secondo il regolamento scolastico composto di ventiquattro articoli, ed i programmi di insegnamento annessi al presente decreto e firmati, d'ordine nostro, dal Ministro proponente.

LEONE COLOMBO - MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 giugno 1975

Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 2

Regolamento per l'esercizio dell'arte ODONTOTECNICO presso Fratelli Calvi-art. 1

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ARTE AUSILIARIA SANITARIA DI "ODONTOTECNICO" PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE PER LE ARTI AUSILIARIE SANITARIE "FRATELLI CALVI" DI BERGAMO. Art. 1. La scuola per odontotecnici, istituita presso l'istituto tecnico industriale legalmente riconosciuto "Fratelli Calvi" di Bergamo, via V. Ghislandi, 55, ha lo scopo di impartire l'insegnamento teorico e pratico della odontotecnica, diretto ad una compiuta e razionale preparazione per l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico, in conformita' al profilo professionale predisposto e pubblicato dal Ministero della pubblica istruzione. Tali insegnamenti vengono impartiti attraverso un corso a formazione integrale. Le licenze rilasciate dalla scuola come valide ai sensi e per gli effetti degli articoli 99 e 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Regolamento per l'esercizio dell'arte ODONTOTECNICO presso Fratelli Calvi-art. 2

Art. 2. La scuola ha sede in Bergamo, in locali idonei di proprieta' del gestore.

Regolamento per l'esercizio dell'arte ODONTOTECNICO presso Fratelli Calvi-art. 3

Art. 3. La scuola e' dotata di autonomia amministrativa.

Regolamento per l'esercizio dell'arte ODONTOTECNICO presso Fratelli Calvi-art. 4

Art. 4. II gestore dell'istituto delibera sulle nomine del personale della scuola, sulle retribuzioni ad esse spettanti secondo la vigente legislazione nonche' su tutte le questioni di ordinaria amministrazione.

Regolamento per l'esercizio dell'arte ODONTOTECNICO presso Fratelli Calvi-art. 5

Art. 5. Il gestore provvede a fornire alla scuola: locali sufficienti e idonei allo svolgimento delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche presso la sua sede; materiali, strumenti e mezzi per le esperienze durante le lezioni e per le esercitazioni nei laboratori; personale dirigente, insegnante, di segreteria e di servizio; quanto altro possa occorrere al regolare ed efficace funzionamento della scuola.

Regolamento per l'esercizio dell'arte ODONTOTECNICO presso Fratelli Calvi-art. 6

Art. 6. L'importo delle tasse di iscrizione, di frequenza, di laboratorio, di licenza, sara' stabilito anno per anno dal gestore.

Regolamento per l'esercizio dell'arte ODONTOTECNICO presso Fratelli Calvi-art. 7

Art. 7. A capo della scuola per odontotecnici e' il preside che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola stessa. Il preside convoca, quando lo ritenga opportuno, gli insegnanti per impartire direttive e trattare questioni inerenti allo insegnamento ed alla disciplina; redige annualmente la relazione finale sull'andamento della scuola e ne curera' l'inoltro al Ministero della sanita'. Egli inoltre propone al gestore tutti i provvedimenti che interessino il funzionamento della scuola con particolare riferimento alle esigenze di carattere tecnico, adotta i provvedimenti piu' urgenti.

Regolamento per l'esercizio dell'arte ODONTOTECNICO presso Fratelli Calvi-art. 8

Art. 8. La nomina del personale insegnante e tecnico della scuola e' disposta su proposta del preside dell'istituto.

Regolamento per l'esercizio dell'arte ODONTOTECNICO presso Fratelli Calvi-art. 9

Art. 9. Al primo anno del corso a formazione integrale possono essere ammessi, su domanda, gli allievi di eta' non inferire agli anni 14 muniti di licenza di scuola media inferiore; di scuola di avviamento o di titolo equipollente. Gli aspiranti al corso, che abbiano compiuti gli studi all'estero dovranno presentare titoli equipollenti a quelli sopra indicati. Essi dovranno inoltre superare un esame preliminare tendente ad accertare che essi abbiano sufficiente conoscenza della lingua italiana. In ogni caso l'ammissione al corso e' subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicotecnico nonche' alla disponibilita' dei posti, il cui numero viene fissato di anno in anno nel piano di attivita' dell'istituto stesso, e comunque non superiore a 35 per classe.

Regolamento per l'esercizio dell'arte ODONTOTECNICO presso Fratelli Calvi-art. 10

Art. 10. Le domande di iscrizione, in carta legale e indirizzate al preside dell'istituto, dovranno essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno. In esso l'aspirante dovra' dichiarare, sotto la sua personale responsabilita': la sua residenza e il suo eventuale recapito agli effetti scolastici; la data e il luogo di nascita; di essere di sana e robusta costituzione fisica; di essere in possesso del titolo di studio richiesto. Alla domanda dovra' essere allegata la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione e dei contributi vari. Superati positivamente gli accertamenti di carattere sanitario e psicoattitudinale, l'aspirante al corso dovra' presentare, sotto pena di decadenza dell'ammissione stessa, ed entro i limiti di tempo fissati dall'istituto, i seguenti documenti in carta legale: a) certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva; b) certificato di cittadinanza; c) certificato degli studi compiuti; d) fotografia, in duplice copia. Il certificato di cui alla lettera b) deve essere in data non, anteriore a tre mesi a quella della scadenza del termine per l'iscrizione.

Regolamento per l'esercizio dell'arte ODONTOTECNICO presso Fratelli Calvi-art. 11

Art. 11. Il preside ha facolta', in qualsiasi momento, di far sottoporre l'allievo a visita medica, e, ove risultasse affetto da infermita', di proporre l'allontanamento temporaneo e definitivo dalla scuola. La decisione del preside e' inappellabile.

Regolamento per l'esercizio dell'arte ODONTOTECNICO presso Fratelli Calvi-art. 12

Art. 12. Sulle domande di ammissione decide insindacabilmente il preside dell'istituto.

Regolamento per l'esercizio dell'arte ODONTOTECNICO presso Fratelli Calvi-art. 13

Art. 13. La iscrizione ai corsi successivi a quello di ammissione, riservata aI promossi e ai ripetenti con le limitazioni di cui al successivo art. 19, avverra' su domanda dell'allievo. Alla domanda stesse, che dovra' essere compilata in carta legale, dovra' essere allegata la ricevuta dell'effettuato versamento delle tasse di frequenza e di laboratorio.

Regolamento per l'esercizio dell'arte ODONTOTECNICO presso Fratelli Calvi-art. 14

Art. 14. E' facolta' del gestore erogare premi e concedere esenzioni totali o parziali dal pagamento dei contributi di laboratorio ad allievi che dimostrino particolari attitudini ed abilita' in questa disciplina, che siano particolarmente diligenti o che appartengano a famiglia bisognosa.

Regolamento per l'esercizio dell'arte ODONTOTECNICO presso Fratelli Calvi-art. 15

Art. 15. Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni teoriche ed alle esercitazioni pratiche. L'allievo che risulta essere stato assente a piu' di un terzo delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche complessivamente considerate, non potra' essere ammesso allo scrutinio finale, ferme restando in ogni caso le altre limitazioni previste dalle disposizioni vigenti in proposito per gli istituti professionali di Stato.

Regolamento per l'esercizio dell'arte ODONTOTECNICO presso Fratelli Calvi-art. 16

Art. 16. L'anno di attivita' ha inizio il 1 ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Dell'inizio delle lezioni verra' dato preventivo pubblico avviso con manifesto affisso all'albo dell'istituto, ed eventualmente con altri mezzi di pubblicita' ove cio' sia ritenuto opportuno dal preside dell'istituto medesimo; le lezioni stesse si svolgeranno di norma nel periodo dal 1 ottobre al 15 giugno dell'anno successivo secondo il calendario scolastico fissato per l'istituto. Salvo variazioni e disposizioni che di anno in anno indichera' il Ministero della pubblica istruzione.

Regolamento per l'esercizio dell'arte ODONTOTECNICO presso Fratelli Calvi-art. 17

Art. 17. La durata del corso a formazione integrale sara' di quattro anni.

Regolamento per l'esercizio dell'arte ODONTOTECNICO presso Fratelli Calvi-art. 18

Art. 18. Le materie di insegnamento sono le seguenti: a) religione; b) cultura generale ed educazione civica; c) matematica; d) fisica; e) chimica; f) conversazione tecnica in lingua estera; g) anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorie; h) igiene e legislazione sanitaria; i) biomeccanica masticatoria e protesi applicata; l) tecnologia e laboratorio tecnologico per odontotecnici; m) modellazione e disegno professionale; n) elementi di pratica commerciale; o) esercitazioni pratiche; p) educazione fisica. Le materie di cui sopra saranno svolte secondo i programmi particolari che saranno predisposti dalla scuola, conformemente alle disposizioni del Ministero della pubblica istruzione.

Regolamento per l'esercizio dell'arte ODONTOTECNICO presso Fratelli Calvi-art. 19

Art. 19. Al termine delle lezioni sara' tenuto, dal consiglio degli insegnanti, lo scrutinio finale. Gli allievi del 1°, 2° e 3° anno di ciascun corso che non abbiano riportato in nessuna materia una votazione inferiore ai sei decimi, verranno promossi alla classe successiva. Coloro che avessero riportato in qualche materia una votazione inferiore ai sei decimi saranno ammessi a riparare, nelle materie stesse, nella sessione autunnale. In caso di numerose e gravi insufficienze, l'allievo verra' respinto in sede di scrutinio; egli potra' frequentare la stessa classe per non piu' di due anni. Saranno ammessi agli esami finali, per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria in odontotecnica solo gli allievi che abbiano frequentato il quarto inno del corso e che abbiano ottenuto, nello scrutinio finale, la media di almeno cinque decimi nelle materie di ogni insegnamento e di almeno sei decimi nella condotta.

Regolamento per l'esercizio dell'arte ODONTOTECNICO presso Fratelli Calvi-art. 20

Art. 20. Gli esami finali avranno luogo in una unica sessione, normalmente nel mese di giugno, seguendo il calendario che sara' predisposto dal Ministero della pubblica istruzione per gli esami negli istituti professionali di Stato. Essi vertono su tutte le materie di insegnamento e comprendono prove scritte, orali e pratiche. Per l'approvazione lo allievo deve riportare la votazione di almeno sei decimi in ciascuna prova.

Regolamento per l'esercizio dell'arte ODONTOTECNICO presso Fratelli Calvi-art. 21

Art. 21. La commissione esaminatrice sara' cosi' costituita: 1) il preside dell'istituto: presidente; 2) il direttore della scuola per odontotecnici: membro effettivo; 3) un rappresentante del Ministero della sanita': membro effettivo: 4) un insegnante per ciascuna materia culturale, tecnica, pratica compresa nell'esame finale: membro effettivo; 5) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione nella veste di commissario governativo con i poteri demandatagli dalle disposizioni emanate dal Ministero della pubblica istruzione stessa, nominato dal Ministero della pubblica istruzione o dal provveditorato agli studi di Bergamo.

Regolamento per l'esercizio dell'arte ODONTOTECNICO presso Fratelli Calvi-art. 22

Art. 22. La commissione, il giorno della prova pratica, compila i temi in numero pari a quello dei candidati previsti per la prova stessa. La commissione provvede ad assicurare la sorveglianza a mezzo dei propri componenti, perche' gli esaminandi non comunichino tra loro e non facciano uso di libri o manoscritti non consentiti. Di tutte le operazioni di esame verra' redatto apposito verbale in duplice copia, firmato dal presidente e dai commissari d'esame.

Regolamento per l'esercizio dell'arte ODONTOTECNICO presso Fratelli Calvi-art. 23

Art. 23. In seguito al risultato favorevole degli esami, l'istituto rilascia la licenza di cui agli [articoli 99](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art99) e [140 del testo unico sulle leggi sanitarie](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art140). Per il rilascio delle licenze da servire a tutti gli effetti di legge per l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico, l'interessato deve versare la tassa di licenza stabilita dalle norme vigenti in materia sanitaria e deve esibire la bolletta dimostrante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa, di cui all'[art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1264](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1264~art9), nella misura stabilita dal [decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1953-03-20;112), che approva il testo unico delle tasse in materia di concessioni governative, e precisamente sono stabilite dal titolo XVI, tabella numero progressivo 210 ([pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 maggio 1953](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1953-05-23&numeroGazzetta=67)). L'elenco nominativo di coloro che hanno superato l'esame finale e hanno ottenuto la licenza e' trasmesso all'ufficio sanitario provinciale insieme con un esemplare dei verbali di esame, per essere inviato al Ministero della sanita'. Copia dell'elenco e del verbale sara' inviata, per conoscenza, al Ministero della pubblica istruzione, tramite il provveditorato agli studi.

Regolamento per l'esercizio dell'arte ODONTOTECNICO presso Fratelli Calvi-art. 24

Art. 24. Gli allievi che vengono meno ai doveri che hanno verso l'istituto, dimostrando negligenza abituale, scarso profitto nell'insegnamento, assentandosi senza giustificato motivo dalle lezioni e dalle esercitazioni pratiche, ed offendendo in qualsiasi modo la disciplina, l'ordine, il decoro morale, dentro e fuori l'istituto, sono soggetti alle punizioni previste dalla legislazione scolastica attuale, in genere, ed in particolare per gli istituti professionali di Stato. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la sanita' COLOMBO PROFILO PROFESSIONALE L'odontotecnico costruisce, su modelli tratti dalle impronte fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi dentaria di qualsiasi tipo, impiegando i materiali usati nell'arte odontotecnica. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la sanita' COLOMBO

Regolamento per l'esercizio dell'arte ODONTOTECNICO presso Fratelli Calvi-Programma

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