DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1974, n. 929

Type DPR
Publication 1974-10-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo finanziario tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia per la realizzazione di un cavo telefonico sottomarino tra i due Paesi, nonche' all'annesso accordo tecnico, firmati ad Ankara il 24 gennaio 1973, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 6 e 12 degli accordi stessi.

Art. 2

All'onere relativo all'esecuzione degli accordi indicati nell'articolo precedente - compresa la quota da anticipare per conto della Turchia - si provvede con le disponibilita' di bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

LEONE RUMOR - MORO - TOGNI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 agosto 1975

Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 44

Agreement

LOAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNEMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY FOR THE REALIZATION OF SUBMARINE TELEPHONE CABLE BETWEEN THE TWO COUNTRIES. Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N. B. - Il testo facente fede e' unicamente quello indicato negli accordi. ACCORDO FINANZIARIO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAVO TELEFONICO SOTTOMARINO TRA I DUE PAESI. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia, desiderando migliorare ed incrementare i reciproci servizi di telecomunicazione mediante un cavo sottomarino diretto collegante l'Italia e la Turchia, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Un sistema via cavo sottomarino, quale definito dettagliatamente all'articolo 1 dell'accordo tecnico (qui di seguito denominato "sistema via cavo") sara' progettato, costruito e mantenuto in esercizio tra l'Italia e la Turchia. Esso si comporra' dei seguenti segmenti: segmento A: una stazione cablofonica situata in Turchia, in vicinanza di Antalya (qui di seguito denominata "stazione cablofonica di Antalya"); segmento B: una stazione cablofonica situata in Italia, in vicinanza di Catania (qui di seguito denominata "stazione cablofonica di Catania"); segmento C: il cavo sottomarino Italia-Turchia tra la stazione cablofonica di Catania e la stazione cablofonica di Antalya, nonche' le apparecchiature connesse al cavo ed alle due stazioni cablofoniche.

Accordo-art. 2

Articolo 2. Ai fini del presente accordo, salvo diversa definizione, l'espressione "amministrazione italiana" indica l'"Azienda di Stato per i servizi telefonici" e l'espressione "amministrazione turca" indica la "P.T.T. Genel Mudurlugu'".

Accordo-art. 3

Articolo 3. Il costo dell'intero sistema sara' ripartito tra le due amministrazioni contraenti nel modo seguente: la quota a carico dell'amministrazione turca coprira' il costo di tutte le installazioni fatte sul proprio territorio, nonche' meta' del costo del cavo sottomarino situato tra i due punti di approdo; la quota a carico dell'amministrazione italiana coprira' il costo di tutte le installazioni fatte sul proprio territorio, nonche' meta' del costo del cavo sottomarino situato tra i due punti di approdo. La somma occorrente per il finanziamento dell'intero sistema, ivi comprese le operazioni di scandaglio, ma con esclusione dei lavori e delle forniture relativi al segmento A, sara' anticipata dall'amministrazione italiana, nel quadro dei crediti da concedersi dal Governo italiano al Governo turco. L'ammontare del credito e le sue condizioni saranno le seguenti: (i) sara' concesso un prestito di 2.300.000 I.A.U. coprente la quota a carico dell'amministrazione turca (fatta eccezione per le spese e le forniture per il segmento A). Tale ammontare sara' riesaminato e liquidadato, attraverso uno scambio di lettere, in base ai risultati della gara internazionale prevista dall'articolo 5 (e) (i) dell'accordo tecnico; (ii) l'interesse del 3,50% sull'intera somma sara' calcolato a partire dalla data di attivazione del sistema telefonico sottomarino; (iii) il rimborso sara' effettuato in dieci rate annuali consecutive di pari importo, in valuta italiana, la prima delle quali sara' versata allo scadere dei tre anni dall'attuazione del sistema; (iv) l'amministrazione turca diffalchera' le spese affrontate per la realizzazione del segmento A, per le apparecchiature terminali multiplex (incluse le spese di assicurazione, di trasporto e le altre eventuali spese) nonche' le tasse in vigore e le spese amministrative locali, dall'ammontare dei contributi finanziari internazionali da concedersi alla Turchia; il restante sara' trasferito all'Italia per essere diffalcato dall'ammontare del prestito previsto dal par. (i) del presente articolo

Accordo-art. 4

Articolo 4. Il costo dell'intero sistema, di cui all'articolo 3, copre oltre tutte le spese per la realizzazione dei segmenti A e B, tutte le spese per la realizzazione del segmento C: perizie, progettazione, materiali, costruzioni, approvigionamenti e ispezioni, demolizioni (con adeguata riduzione di spese per le parti recuperate), noleggio della nave posacavi, collaudi per la installazione del cavo supervisioni, spese generali di trasporto e assicurazioni, nonche' altre eventuali spese. Le tasse ed i diritti doganali saranno a carico delle rispettive Parti in conformita' alle norme vigenti in ciascun Stato.

Accordo-art. 5

Articolo 5. L'accordo tecnico firmato simultaneamente dalle amministrazioni italiana e turca costituisce parte integrante del presente accordo.

Accordo-art. 6

Articolo 6. Il presente accordo entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. IN FEDE DI CHE i plenipotenziari delle Parti contraenti hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli. FATTO ad Ankara il 24 gennaio 1973 in due originali in lingua inglese. (Seguono le firme).

Accordo-art. 1

ACCORDO TECNICO TRA L'AMMINISTRAZIONE P.T.T. ITALIANA E L'AMMINISTRAZIONE P.T.T. TURCA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAVO TELEFONICO SOTTOMARINO TRA I DUE PAESI. L'amministrazione P.T.T. italiana e l'amministrazione P.T.T. turca, desiderando migliorare ed incrementare i reciproci servizi di telecomunicazione mediante un cavo sottomarino diretto collegante l'Italia e la Turchia; Considerato che le varie parti del sistema saranno collegate ed interdipendenti e che il loro insieme costituira' uno strumento trasmissivo internazionale che garantira' servizi di comunicazione intercontinentale efficienti e di alta qualita'; Considerato che l'utilizzazione separata di una qualunque parte del sistema osterebbe al pieno raggiungimento dello scopo cui il sistema e' preordinato e sarebbe incompatibile con gli obiettivi che le Parti si prefiggono; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. (a) Un sistema via cavo sottomarino (qui di seguito denominato "sistema via cavo") sara' progettato, costruito e mantenuto in esercizio tra l'Italia e la Turchia. Ai fini del presente accordo, tale sistema si intende composto dai seguenti segmenti: segmento A: una stazione cablofonica situata in Turchia, in vicinanza di Antalya (qui di seguito denominata "stazione cablofonica di Antalya"). Tale segmento A sara' costituito da: (i) un terreno idoneo per l'approdo del cavo ed il prolungamento dello stesso dal punto di approdo all'edificio terminale, nonche' per la costruzione dell'edificio terminale e di ogni altro edificio necessario per la manutenzione e l'esercizio del cavo, ivi incluse le indispensabili vie di accesso a detto terreno; (ii) uno o piu' edifici o parti di edifici, aventi i necessari requisiti per installare le estremita' del cavo e le apparecchiature della stazione cablofonica, nonche' per espletare le attivita' connesse con la manutenzione e l'esercizio del cavo, ivi incluse le condutture colleganti il punto di approdo con l'edificio terminale del cavo; (iii) le apparecchiature necessarie per la manutenzione e l'esercizio del terreno e degli edifici su menzionati sub [(i) e sub (ii)], ivi comprese, tra l'altro, le apparecchiature di alimentazione (escluse quelle adibite esclusivamente al cavo sottomarino); segmento B: una stazione cablofonica situata in Italia in vicinanza di Catania (qui di seguito denominata "stazione cablofonica di Catania"). Tale segmento B sara' costituito da: (i) un terreno idoneo per l'approdo del cavo ed il prolungamento dello stesso dal punto di approdo all'edificio terminale, nonche' per la costruzione dell'edificio terminale e di ogni altro edificio necessario per la manutenzione e l'esercizio del cavo, ivi incluse le indispensabili vie di accesso a detto terreno; (ii) uno o piu' edifici o parti di edifici, aventi i necessari requisiti per installare le estremita' del cavo e le apparecchiature della stazione cablofonica, nonche' per espletare le attivita' connesse con la manutenzione e l'esercizio del cavo, ivi incluse le condutture colleganti il punto di approdo con l'edificio terminale del cavo; (iii) le apparecchiature necessarie per la manutenzione e l'esercizio del terreno, delle vie di accesso e degli edifici su menzionati [sub (i) e sub (ii)], ivi comprese, tra l'altro, le apparecchiature di alimentazione (escluse quelle adibite esclusivamente al cavo sottomarino); segmento C: il cavo sottomarino Italia-Turchia tra la stazione cablofonica di Catania e la stazione cablofonica di Antalya, nonche' le apparecchiature connesse al cavo e situate in tali stazioni. (b) L'espressione "cavo sottomarino" indica il cavo di tipo sottomarino sia collocato in acqua che interrato, nonche' i relativi ripetitori ed equalizzatori. La espressione "apparecchiature della stazione cablofonica" indica le specifiche apparecchiature terminali collegate con il cavo (incluse le apparecchiature di alimentazione adibite esclusivamente al cavo), nonche' le apparecchiature per la manutenzione e per le prove collegate con le apparecchiature terminali e con il cavo sottomarino. Ogni segmento deve intendersi comprensivo delle relative parti di ricambio e riserva (ad esempio: ripetitori e spezzoni di cavo sottomarino).

Accordo-art. 2

Articolo 2. Ai fini del presente accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti, l'espressione "amministrazione italiana" indica l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e l'espressione "amministrazione turca" indica la "T.C.P.T.T. General Mudurlugu'".

Accordo-art. 3

Articolo 3. Il sistema avra' una capacita' equivalente ad almeno 480 circuiti telefonici di larghezza di banda di 4 kHz. Il cavo sottomarino collocato in acque profonde sara' del tipo senza armatura. Lungo il cavo saranno inseriti ripetitori transistorizzati ed equilizzatori. Il sistema sara' dotato anche di due circuiti di servizio. Il sistema nel suo insieme, come le singole parti componenti, saranno conformi alle raccomandazioni del C.C.I.T.T. (Comitato consultivo internazionale delle telecomunicazioni).

Accordo-art. 4

Articolo 4. Le operazioni di scandaglio per la scelta del migliore tracciato marino, dei punti di approdo e del tracciato terrestre del cavo non saranno soggette a gara internazionale. I lavori saranno eseguiti da ditte private italiane con materiali italiani e sotto la supervisione di un gruppo costituito da tecnici delle due amministrazioni.

Accordo-art. 5

Articolo 5. (a) La stazione cablofonica di Antalya sara' progettata, costruita ed installata a cura dell'amministrazione turca in accordo con l'altra amministrazione. (b) La stazione cablofonica di Catania sara' progettata, costruita ed installata a cura dell'amministrazione italiana in accordo con l'altra amministrazione. (c) Le varie parti costituenti il segmento C (cavo sottomarino e relative apparecchiature della stazione cablofonica) saranno progettate, costruite, collocate e installate dall'amministrazione italiana in accordo con l'altra amministrazione. (d) Per la realizzazione dell'arteria internazionale di cui al presente accordo verra' costituita un'apposita commissione (qui di seguito denominata "commissione mista") formata da rappresentanti delle due amministrazioni. (e) L'amministrazione italiana, per realizzare il segmento C, seguira' la seguente procedura: (i) ad eccezione delle operazioni di scandaglio, l'intero progetto sara' soggetto a gara internazionale. Gli offerenti dovranno specificare nelle loro offerte che i prezzi non sono passibili di alcun aumento; (ii) i capitolati del progetto stabiliti dalla commissione mista ed approvati dalle due amministrazioni saranno resi pubblici dall'amministrazione italiana, che provvedera' a bandire una gara internazionale; (iii) la gara si aprira' alla presenza dei rappresentanti di entrambe le Parti e l'amministrazione italiana sottoporra' le offerte all'esame della commissione mista; (iv) le proposte per la deliberazione di aggiudicazione saranno sottoposte dalla commissione mista all'approvazione delle due amministrazioni; (v) l'amministrazione italiana stipulera' il contratto con la ditta vincitrice della gara; (vi) le apparecchiature terminali ed il cavo terrestre in territorio turco saranno installati dalla ditta vincitrice della gara, sotto la supervisione dell'amministrazione turca; (vii) un gruppo di tecnici, composto da rappresentanti delle due amministrazioni, effettuera' il collaudo del sistema prima della consegna ufficiale da parte della ditta vincitrice della gara.

Accordo-art. 6

Articolo 6. (a) Il contratto stipulato dall'amministrazione italiana dovra' contenere clausole tali che garantiscano: (i) il diritto delle amministrazioni turca ed italiana di compiere tutti i controlli, le misurazioni ed i collaudi previsti dalla legislazione vigente nei due Paesi, nonche' dai bandi di gara e dai capitolati tecnici stabiliti dalla commissione mista ed approvati dalle amministrazioni delle due Parti contraenti; (ii) il diritto delle due amministrazioni di prender visione dei libri contabili e dei documenti della ditta appaltatrice nel caso in cui il contratto preveda il rimborso delle spese. Tale diritto si intende limitato a quei libri contabili e documenti che riguardino forniture e prestazioni da porre a carico delle due amministrazioni, ivi incluse le spese generali; (iii) il diritto d'accesso dei rappresentanti delle due amministrazioni alle installazioni ed alle altre sedi di lavoro della ditta appaltatrice onde procedere ad ispezioni delle apparecchiature da fornire e dei servizi da prestare in base al contratto, ivi incluse le ispezioni dei materiali grezzi, dei semi-lavorati, nonche' il diritto di assistere ai collaudi, alle prove ed alle altre operazioni inerenti alla fornitura ed al collaudo delle apparecchiature e dei servizi; (iv) l'impegno da parte della ditta appaltatrice di accogliere, nelle proprie fabbriche ed installazioni, tecnici da addestrare per questo o per impianti similari nel settore dei cavi e delle relative apparecchiature. (b) Tre copie del contratto e degli allegati, di cui al presente articolo sub (a), saranno fornite all'amministrazione turca.

Accordo-art. 7

Articolo 7. (a) Per consentire la realizzazione del sistema via cavo entrambe le amministrazioni faranno quanto possibile per istradare il loro traffico di transito anche su tale sistema. Inoltre esse si adopereranno per mantenere nel futuro una ripartizione bilanciata fra il traffico eventualmente istradato su altri mezzi di trasmissione (cs.: via satellite) e quello istradato sul cavo in questione. Ciascuna delle due amministrazioni si adoperera' per fornire all'altra amministrazione e mantenere in efficienza, per la durata del presente accordo, tutti quei circuiti nazionali che l'altra Parte potra' ragionevolmente richiedere per estendere oltre la frontiera, ovvero fino ai terminali di altri sistemi di comunicazione internazionale, i circuiti del sistema via cavo sottomarino ad essa assegnati. Tali circuiti dovranno essere adatti allo scopo per il quale sono richiesti ed essere forniti e mantenuti in buone condizioni di servizio a tariffe ragionevoli. (b) L'amministrazione turca realizzera', entro i termini previsti dal seguente articolo 8, un collegamento via cavo o a micro-onde, di capacita' idonea per estendere i circuiti del cavo sottomarino fino ad Ankara o a un qualsiasi altro punto opportuno della rete telefonica nazionale turca. (c) l'amministrazione italiana realizzera', entro i termini previsti dal seguente articolo 8, un collegamento via cavo o a micro-onde, di capacita' idonea per estendere i circuiti del cavo sottomarino fino a Roma o a un qualsiasi altro punto opportuno della rete telefonica nazionale italiana.

Accordo-art. 8

Articolo 8. L'amministrazione italiana e l'amministrazione turca faranno del loro meglio perche' il sistema sia completato ed entri in funzione entro il 1975.

Accordo-art. 9

Articolo 9. Per la manutenzione del sistema via cavo sottomarino le due amministrazioni stipuleranno, a tempo debito, uno speciale protocollo dettagliato, basato sui seguenti punti principali: (a) le spese saranno ripartite tra le due amministrazioni nella misura del 50%; (b) la nave posacavi di uno dei due Stati sara' preferita, a condizione che i relativi costi di noleggio risultino competitivi con quelli del mercato internazionale vigenti al momento dell'impiego della nave; (c) per la manutenzione del cavo sottomarino le amministrazioni potranno entrare in un consorzio.

Accordo-art. 10

Articolo 10. (a) La sezione sottomarina del segmento C compresa tra i due punti di approdo sara' proprieta' indivisibile delle due amministrazioni in base ad una ripartizione del 50%; (b) La rimanente parte del segmento C, lato Turchia, nonche' il segmento A saranno di proprieta' dell'amministrazione turca; (c) La rimanente parte del segmento C, lato Italia, nonche' il segmento B saranno di proprieta' dell'amministrazione italiana; (d) Le due amministrazioni potranno cedere, ad ogni utente che ne faccia richiesta, i diritti irrevocabili d'uso (IRU) della meta' dei circuiti loro spettanti.

Accordo-art. 11

Articolo 11. L'amministrazione turca sara' responsabile del funzionamento e della manutenzione della stazione cablofonica di Antalya e delle relative apparecchiature terminali; essa dovra' fare del suo meglio per mantenere tale stazione e le relative apparecchiature in buone condizioni di funzionamento. L'amministrazione italiana sara' responsabile del funzionamento e della manutenzione della stazione cablofonica di Catania e delle relative apparecchiature; essa dovra' fare del suo meglio per mantenere tale stazione e le relative apparecchiature in buone condizioni di funzionamento.

Accordo-art. 12

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