DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1974, n. 935

Type DPR
Publication 1974-08-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Vista la deliberazione in data 15 maggio 1973, con la quale la Societa' umanitaria di Milano assume a proprio carico, in sostituzione dell'amministrazione provinciale di Milano, gli obblighi previsti dall'art. 144, lettera e), n. 3, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per il funzionamento, presso - la societa' stessa, di un istituto tecnico statale ad ordinamento speciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento del menzionato istituto tecnico statale ad ordinamento speciale, gia' in atto dal 1° ottobre 1971;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1° ottobre 1971 e' istituito, nella sede di Milano, un istituto tecnico avente finalita' e ordinamenti speciali. L'istituto ha il fine di promuovere, nella prospettiva di una formazione umana e culturale piena e unitaria, la preparazione intellettuale e pratica dei giovani che aspirano all'esercizio di professioni o di funzioni tecniche nei diversi settori dell'economia e di offrire nel contempo le basi culturali per l'accesso alle facolta' universitarie. Tale finalita' dovra' essere conseguita mediante la reciproca integrazione e il reciproco apporto di insegnamenti storico-linguistici, scientifici, tecnologici e tecnico-applicativi.

Art. 2

Nell'istituto di cui al precedente art. 1 vengono svolti corsi di durata quinquennale. Il funzionamento di detti corsi e' limitato al primo biennio. Sulla base dei risultati della sperimentazione e delle indicazioni del comitato scientifico-didattico di cui al successivo art. 7, sara' autorizzato il funzionamento degli anni di corso successivi al secondo, con decreto presidenziale mediante il quale dovranno anche essere stabiliti le materie di insegnamento, i posti di organico e il contributo statale. Con lo stesso decreto saranno previsti sbocchi laterali, a partire dal secondo, terzo e quarto anno, per coloro che aspirano a titoli di specifico carattere professionale, da acquisirsi mediante la frequenza di appositi corsi, che avranno durata varia in funzione della natura delle professioni e che saranno organizzati d'intesa con l'ente regione e con altri enti di diritto pubblico idonei allo scopo. Per l'ammissione all'istituto tecnico sopra indicato e' richiesto il possesso del titolo di licenza di scuola media.

Art. 3

L'istituto tecnico di cui all'art. 1 comprende insegnamenti comuni obbligatori, insegnamenti opzionali e insegnamenti facoltativi; vi si svolge inoltre ogni altra attivita' utile ai fini propri dell'istituto medesimo; potranno essere altresi' istituiti appositi servizi di orientamento scolastico e professionale. Gli insegnamenti opzionali e facoltativi sono intesi a realizzare itinerari formativi che si incentrano principalmente sullo sviluppo delle attitudini, degli interessi e delle conoscenze di base relativi alla comunicazione linguistica e a quella visiva, alle arti grafiche, all'informatica, all'elettronica ed all'elettromeccanica. Nelle classi prima e seconda dell'istituto gli insegnamenti obbligatori sono i seguenti: religione, espressione e comunicazione linguistica e letteraria; discipline storico-economiche e scienze sociali: scienze della terra; matematica e logica; scienze sperimentali e tecnologie fisico-chimiche; espressioni grafiche e visive; lingua inglese; educazione fisica. Nelle classi medesime sono insegnamenti opzionali: ecologia sperimentale e attivita' agricole; elementi di informatica; laboratorio di scienze; tipo composizione; laboratorio di meccanica ed elettrotecnica; dattilografia e tecniche di duplicazione grafica. Gli orari e i programmi sono stabiliti, a norma delle disposizioni vigenti, su proposta del comitato di cui al successivo art. 7.

Art. 4

Al termine del corso quinquennale si consegue, in relazione agli insegnamenti frequentati e previo superamento dell'apposito esame, il titolo di maturita' tecnica. Al termine del secondo, del terzo e del quarto anno, su giudizio conforme del consiglio di classe che tiene conto del curricolo seguito e del profitto dell'allievo, l'istituto conferisce un attestato, che costituisce anche titolo all'ammissione ai corsi di cui al precedente articolo 2, primo comma. Agli allievi che non conseguono l'attestato di cui al precedente comma il consiglio di classe puo' egualmente concedere la promozione alla classe successiva, indicando le attivita' integrative necessarie sia al conseguimento ritardato dell'attestato stesso, sia alla proficua frequenza della classe medesima. Modalita' particolari per il recupero degli alunni riprovati saranno stabilite dal comitato scientifico-didattico di cui al successivo art. 7.

Art. 5

L'istituto tecnico di cui all'art. 1 e' dotato di personalita' giuridica e di autonomia di funzionamento ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. All'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 144, lettera e), n. 3, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, provvede, in sostituzione dell'amministrazione provinciale, la Societa' umanitaria di Milano, la quale mette, altresi', a disposizione dell'istituto i laboratori e le attrezzature didattiche di cui e' provvista. Quanto agli altri oneri, saranno applicate le disposizioni vigenti per gli istituti tecnici industriali. Il governo amministrativo e' affidato ad un consiglio di amministrazione cosi' costituito: tre rappresentanti della Societa' umanitaria, fra i quali il Ministro per la pubblica istruzione nomina il presidente; il direttore generale dell'istruzione tecnica o un suo delegato; il direttore generale dell'istruzione professionale o un suo delegato; il presidente del comitato di cui al successivo art. 7 o un suo delegato; il provveditore agli studi di Milano o un suo delegato; il preside dell'istituto; un rappresentante dell'amministrazione regionale; un rappresentante dell'amministrazione provinciale; un rappresentante dell'amministrazione comunale. Possono essere inoltre chiamati a far parte del consiglio di amministrazione persone od enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate dal segretario economo. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.

Art. 6

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa e' affidato a due revisori dei conti, uno dei quali e' nominato dal Ministero della pubblica istruzione e l'altro dal Ministero del tesoro.

Art. 7

E' costituito presso l'istituto tecnico di cui all'art. 1 un comitato scientifico-didattico del quale fanno parte: un professore universitario ordinario, designato dalla Societa' umanitaria, con funzioni di presidente; un ispettore centrale del Ministero della pubblica istruzione; due esperti designati dal Ministero della pubblica istruzione fra il personale direttivo e docente di ruolo degli istituti di istruzione secondaria; due esperti designati dalla Societa' umanitaria; un esperto designato dalla regione; il preside; un rappresentante del corpo docente eletto dal collegio dei professori; un rappresentante delle famiglie; un rappresentante degli alunni avente eta' non inferiore a 16 anni. I membri del comitato scientifico-didattico durano in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti dei docenti, delle famiglie e degli alunni che verranno eletti annualmente. L'elezione dei rappresentanti delle famiglie e degli alunni e' valida solo se abbia partecipato ad essa almeno la meta' degli aventi titolo; nel caso che non sia raggiunto tale quorum i rappresentanti stessi sono cooptati dagli altri componenti il comitato. Tutti i componenti il comitato sono nominati dal Ministro per la pubblica istruzione. Il comitato scientifico-didattico ha compiti di studio dei problemi pedagogico-didattici inerenti all'istituto, di orientamento dell'azione didattica e di verifica della stessa; il comitato, avvalendosi della collaborazione degli altri organi dell'istituto e di gruppi di lavoro, propone annualmente al consiglio di amministrazione il programma di attivita' della scuola, le particolari modalita' di attuazione di esso anche in relazione alle esigenze di reclutamento e dell'aggiornamento del personale insegnante. Il presidente del comitato riferisce semestralmente al Ministero sulla attivita' svolta e su quella prevista.

Art. 8

Al reclutamento del personale direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo dell'istituto si provvede a norma delle vigenti disposizioni. All'assunzione del personale insegnante non di ruolo provvede il consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 354, su proposta del comitato scientifico-didattico.

Art. 9

I titoli di studio che si conseguono al termine di ciascuno degli anni scolastici intermedi nell'istituto di cui al precedente art. 1 sono validi ai fini dell'ammissione alla classe successiva degli altri tipi di istituti secondari di istruzione tecnica e professionale, salvo esame di integrazione per gli insegnamenti che non risultano compresi nel piano di studi seguito e che comunque non risultino ad essi affini o equivalenti. Per la preparazione a tale esame l'istituto presta la propria collaborazione. Il comitato scientifico-didattico di cui al precedente art. 7 decide circa le prove che devono essere sostenute da parte di aspiranti alla iscrizione a classi successive alla prima provenienti da altri istituti secondari nonche' di coloro i quali, dopo aver interrotto gli studi presso l'istituto, intendano proseguirli.

Art. 10

E' approvata la tabella annessa al presente decreto e concernente l'organico dell'istituto per complessive otto classi, di cui quattro prime e quattro seconde. La tabella sara' annualmente aggiornata fino al compimento del corso quinquennale e in rapporto allo sviluppo dell'istituto, le cui sezioni non potranno comunque superare il numero di quattro.

Art. 11

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede: 1) con un contributo annuo a carico del Ministero della pubblica istruzione nella misura stabilita nell'allegata tabella B; 2) con gli eventuali contributi degli enti locali, di altri enti pubblici e di privati; 3) con lasciti e donazioni di enti e privati.

Art. 12

All'onere di complessive L. 257.755.000 relativo al periodo 1° ottobre 1971-31 dicembre 1974, si provvede con i normali stanziamenti dei capitoli 2004 e 2032 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1974, in ragione, rispettivamente, di L. 203.577.000 per spese di personale e di L. 54.178.000 per spese di funzionamento. All'onere annuo di L. 105.755.000 si provvede con i normali stanziamenti dei capitoli 2004 e 2032 del suddetto stato di previsione in ragione, rispettivamente, di L. 76.577.000 per spese di personale e di L. 29.178.000 per spese di funzionamento.

Art. 13

Per quanto non e' previsto dal presente decreto, si applicano all'istituto tecnico di cui al precedente art. 1 le disposizioni vigenti per gli istituti tecnici industriali.

Art. 14

LEONE MALFATTI - TAVIANI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 ottobre 1975

Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 44

Tabelle

ISTITUTO TECNICO STATALE AD ORDINAMENTO SPECIALE PRESSO LA SOCIETA' UMANITARIA, IN MILANO Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA A TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO STATALE AD ORDINAMENTO SPECIALE PRESSO LA SOCIETA' UMANITARIA, IN MILANO Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA B CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO Parte di provvedimento in formato grafico

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