DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 luglio 1974, n. 961

Type DPR
Publication 1974-07-01
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici industriali;

Veduto il decreto ministeriale 30 settembre 1969, concernente la costituzione delle cattedre di fisica e laboratorio e di disegno degli istituti tecnici industriali;

Veduta la legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro, nuove norme sull'orario degli insegnanti tecnico-pratici con effetto 1° ottobre 1964;

Considerato che dal 1° ottobre 1971 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessita' di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loro da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico industriale;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1° ottobre 1971 e' istituito l'istituto tecnico industriale per la meccanica di San Severo (Foggia). L'istituto predetto, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e' riconosciuto come ente dotato di personalita' giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2

I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 e' stabilito nella misura di L. 166.400.000. La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione derivante dall'attuazione del presente decreto, gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Ai sensi dell'art. 144, lettera E, n. 3, del regio decreto 3 settembre 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua dei locali occorrenti all'istituto di cui all'art. 1 sono a carico dell'amministrazione provinciale competente. Qualora altri enti assumano volontariamente gli oneri di cui al presente comma, l'amministrazione provinciale e' tenuta a garantire con apposita delibera l'adempimento da parte di tali enti.

LEONE MALFATTI - TAVIANI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 novembre 1975

Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 53

Tabella

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE DI SAN SEVERO Parte di provvedimento in formato grafico

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