DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. 968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;
Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici industriali;
Veduto il decreto ministeriale 30 settembre 1969, concernente la costituzione delle cattedre di fisica e laboratorio e di disegno degli istituti tecnici industriali;
Veduta la legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro, nuove norme sull'orario degli insegnanti tecnico-pratici con effetto 1 ottobre 1964;
Considerato che dal 1 ottobre 1972 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;
Ritenuta la necessita' di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere all'istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico industriale;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 ottobre 1972 e' istituito l'istituto tecnico industriale di Barletta per l'elettronica industriale. L'istituto predetto, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e' riconosciuto come ente dotato di personalita' giuridica e di autonomia per il suo funzionamento ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Art. 2
Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.
Art. 3
I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 4
Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 e' stabilito nella misura di L. 148.900.000. La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Ai sensi dell'art. 144, lettera E, n. 3, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione, la provvista di acqua dei locali occorrenti all'istituto di cui all'art. 1 sono a carico dell'amministrazione provinciale competente. Qualora altri enti assumano volontariamente gli oneri di cui al presente comma, l'amministrazione provinciale e' tenuta a garantire con apposita deliberazione l'adempimento da parte di tali enti.
LEONE MALFATTI - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 10
Tabella
TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE DI BARLETTA Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.