DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. 986

Type DPR
Publication 1974-07-13
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Considerato che dal 1° ottobre 1972 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessita' di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1° ottobre 1972 e' istituito l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Castel di Sangro. L'istituto predetto, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e' riconosciuto come ente dotato di personalita' giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 3

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 e' stabilito nella misura di L. 76.700.000. La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

LEONE MALFATTI - TAVIANI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 novembre 1975

Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 83

Tabella

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI CASTEL DI SANGRO Parte di provvedimento in formato grafico

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