DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1974, n. 1006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento degli istituti tecnici;
Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;
Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 992, relativo alla concessione dell'autonomia amministrativa a novantuno istituti tecnici commerciali e istituti tecnici commerciali e per geometri e alla determinazione dei relativi contributi per il mantenimento degli stessi;
Considerato che dal 10 ottobre 1970 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;
Ritenuta la necessita' di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere all'istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico commerciale e per geometri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 ottobre 1970 viene istituito l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Sant'Agata dei Goti.
Art. 2
I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 3
Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 e' stabilito nella misura di L. 64.150.000. La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.
LEONE MALFATTI - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 31
Tabella
TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI DI S. AGATA DEI GOTI Parte di provvedimento in formato grafico
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