DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1974, n. 1019
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;
Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;
Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, n. 992, relativo alla concessione della autonomia amministrativa a novantuno istituti tecnici commerciali e istituti tecnici commerciali e per geometri e alla determinazione dei relativi contributi per il mantenimento degli stessi;
Considerato che dal 1 ottobre 1970 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;
Ritenuta la necessita' di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico per geometri in Mantova;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 ottobre 1970 viene istituito l'istituto tecnico per geometri di Mantova.
Art. 2
I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella I, allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 3
A decorrere dal 1° ottobre 1970 e' soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico ad indirizzo amministrativo e per geometri "Pitentino" di Mantova. Nella tabella II, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati i corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto tecnico commerciale "Pitentino" di Mantova.
Art. 4
Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 e' stabilito nella misura di L. 118.000.000 e quello dell'istituto tecnico commerciale "Pitentino" di Mantova in L. 128.500.000. La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.
LEONE MALFATTI - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 67
Tabelle
TABELLA I TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI DI MANTOVA Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA II TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE PITENTINO DI MANTOVA Parte di provvedimento in formato grafico
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