DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974, n. 1024

Type DPR
Publication 1974-07-10
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari ed ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto ministeriale 30 settembre 1963 relativo alle cattedre, classi ed orari degli istituti tecnici agrari;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 508, relativo all'approvazione dei raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici agrari statali;

Considerato che l'amministrazione provinciale di Campobasso, con deliberazione del 27 febbraio 1974, ha messo a disposizione idonei locali per la gestione del convitto annesso, che di fatto funziona dal 1 ottobre 1972;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1 ottobre 1972 e' riordinato l'istituto tecnico agrario di Larino. L'istituto predetto, ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889, e' riconosciuto come ente dotato di personalita' giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 2

I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 e' stabilito nella misura di L. 98.600.000. La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'applicazione del presente decreto, gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

LEONE MALFATTI - TAVIAMI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 novembre 1975

Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 16

Tabella

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE DI LARINO Parte di provvedimento in formato grafico

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