DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1974, n. 1034
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, concernente le materie ed i gruppi di materie per le quali possono istituirsi nella scuola media statale cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento nonche' le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo e gli obblighi di insegnamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, concernente le norme di attuazione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;
Vista la legge 29 marzo 1965, n. 336, concernente la sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti di istruzione artistica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 sopracitato, relativo alle norme di esecuzione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2063 per quante concerne il funzionamento della scuola media annessa agli istituti e scuole d'arte e ai conservatori di musica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, n. 1038, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 per quante concerne il personale insegnante degli istituti e scuole d'arte;
Ritenuta l'opportunita' di istituire in Napoli un secondo istituto d'arte con annessa scuola media;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 ottobre 1970 e' istituito in Napoli un secondo istituto d'arte con le sezioni di "disegnatori di architettura e arredamento", "arte dei metalli e dell'oreficeria", "arti della grafica pubblicitaria e della fotografia" e "moda e costume" e annessa scuola media, del quale sono approvati la tabella organica e lo statuto annessi al presente decreto e firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 2
Il contributo annuo occorrente per il funzionamento dell'istituto d'arte di cui all'articolo precedente e' stabilito in L. 106.200.000. La spesa gravera' per L. 92.300.000 sul cap. 2082 e per L. 13.900.000 sul cap. 2106 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e per l'anno finanziario 1970 e sui capitoli corrispondenti degli anni finanziari successivi.
LEONE COLOMBO - MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 72
Tabella
TABELLA ORGANICA DEL II ISTITUTO D'ARTE DI NAPOLI E DELL'ANNESSA SCUOLA MEDIA Parte di provvedimento in formato grafico
Statuto dell'istituto d'arte di Napoli-art. 1
STATUTO DELL'ISTITUTO D'ARTE DI NAPOLI Art. 1. L'istituto d'arte di Napoli e' composto delle sezioni di "arti della grafica pubblicitaria e della fotografia", "arte dei metalli e dell'oreficeria", "disegnatori di architettura e arredamento" e "moda e costume".
Statuto dell'istituto d'arte di Napoli-art. 2
Art. 2. L'istituto e' amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da: a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione; b) un rappresentante del comune; c) il direttore dell'istituto; d) un insegnante eletto dal collegio dei professori. Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto. Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, puo' essere assistito dal segretario economo. La nomina del consiglio d'amministrazione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente. Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato. Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione puo' sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria. Il consiglio d'amministrazione dovra' essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.
Statuto dell'istituto d'arte di Napoli-art. 3
Art. 3. Sono di competenza del consiglio di amministrazione: a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa; c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonche' le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio; d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli; e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili; f) le richieste di spese straordinarie; g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese; h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'[art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-04-09;163~art9); i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico a tempo indeterminato, nonche' al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della [legge 9 aprile 1962, n. 163](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-04-09;163); l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo. Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.
Statuto dell'istituto d'arte di Napoli-art. 4
Art. 4. Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della direzione provinciale del tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 comprese quelle della cassa scolastica. I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.
Statuto dell'istituto d'arte di Napoli-art. 5
Art. 5. Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio. Il pagamento degli stipendi, assegni, indennita', compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo e' effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato. L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Il bilancio preventivo, le relative variazioni il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo. Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilita' speciale. Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto. Il servizio di cassa dell'istituto e' affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidita', che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori. Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dallo istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o piu' di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore e dallo impiegato di segreteria di qualifica piu' elevata.
Statuto dell'istituto d'arte di Napoli-art. 6
Art. 6. A capo dell'istituto e' un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MALFATTI Il Ministro per il tesoro COLOMBO
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