LEGGE 12 febbraio 1975, n. 6
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Competenza
La liberazione condizionale è chiesta alla corte d'appello, nel cui distretto, al momento della presentazione della domanda, il condannato espia la pena.
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